Con riferimento alla ns. circolare n. 26/2021 del 15/06/2021 segnaliamo che, l’INPS (messaggio n. 2331/2021) comunica di aver aggiornato le tabelle ANF 01/07/21 30/06/2022 tenendo conto della maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli prevista dal DL. n. 79/2021 per il periodo 01/07 31/12 2021.
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CIRCOLARE n. 27bis/2021 – CCNL METALMECCANICA piccola e media industria Confapi Accordo di rinnovo 26/05/2021
Le Parti sociali in data 26 maggio 2021 hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL METALMECCANICA piccola e media industria Confapi (n.b.: le Parti sociali procederanno alla sottoscrizione formale dell’accordo successivamente alla conclusione con esito positivo della consultazione dei lavoratori indetta da FIM FIOM e UILM).
Si esaminano di seguito le principali novità. Leggi tutto
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CIRCOLARE n. 27/2021 – Piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente (PSCL) Mobility manager
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 124/2021, ed è entrato in vigore il 10/06/2021, il D.M. 12 maggio 2021 con il quale sono state definite le modalità attuative delle disposizioni contenute nell’art. 229, c. 4, DL 34/2020 convertito in L. 77/2020 in base al quale, al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, D.LGS. 165/2001 (PA), con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente (PSCL) finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando (n.b.: in fase di prima applicazione, i PSCL sono adottati entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del DM 12 maggio 2021).
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CIRCOLARE n. 26/2021 – ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI – ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ANF
E’ stato pubblicato in GU n. 135/2021 il DL n. 79/2021 contenente “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”, che introduce misure immediatamente efficaci, di durata temporanea (01/07 31/12 2021), volte a sostenere la genitorialità (assegno temporaneo per figli minori) ed al contempo, aumenta (dal 01/07 al 31/12 2021) gli importi dei i vigenti assegni per il nucleo familiare (ANF).
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CIRCOLARE n. 25/2021 – NOVITA’ NORMATIVE L. 69/2021 di conversione del DL 41/2021 (c.d. decreto sostegni) DL 73/2021 (c.d. decreto sostegni bis)
E’ stata pubblicata in GU n. 120/2021 la legge n. 69/2021 di conversione del DL n. 41/2021 (c.d. decreto sostegni), con la quale sono state apportate le seguenti modifiche al testo del DL pubblicato in GU il 22/03/2021 (vedi ns. circolare n. 14/2021):
1) conferma per tutto il 2021 dell’incremento da € 258,23 a € 516,46 dei fringe benefit aziendali (art. 6 quinquies);
2) il riconoscimento delle prestazioni integrazioni salariali ex DL 41/2021 in continuità con quelle previste dalla L.178/2020 (legge di Bilancio 2021), quindi con possibile decorrenza già dal 26 marzo 2021, (art. 8, c. 2 bis);
3) il differimento al 30 giugno 2021 dei termini temporali (posti a pena di decadenza) scaduti nel primo trimestre 2021, relativi all’invio delle domande di integrazione salariale con causale Covid-19 e/o dei dati per il pagamento delle prestazioni stesse (art. 8, c. 3 bis).
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Zona Gialla, cosa cambia? Ecco le novità dell’ultimo DL del 18 maggio
Zona Gialla, cosa cambia? Si va gradualmente verso l’ammorbidirsi delle chiusure, anche per quelle regioni che restano in zona gialla. Vediamo quali sono le novità che verranno introdotte da qui al prossimo 1° luglio
Cosa cambia in zona gialla con l’ultimo DL 65/2021?
I contagi in Italia sono fortunatamente in calo e si va sempre più verso una riapertura totale delle attività di ogni genere, fermo restando le misure di sicurezza e di distanziamento previste per il contenimento del contagio.
E mentre si prevede il prossimo ingresso di alcune regioni in zona bianca, molte cose cambieranno, anche se gradualmente, per le regioni che resteranno in zona gialla.
Vediamo quali sono i principali cambiamenti.
Zona gialla, cosa cambia? Ecco tutte le novità
Tra le principali e più importanti modifiche entrate in vigore per le zone gialle c’è l’innalzamento dell’orario previsto per il coprifuoco, che passa dalle 22 alle 23, riducendo appunto di un’ora la durata del coprifuoco e permettendo di restare fuori casa fino alle undici di sera. A partire dal 7 giugno 2021 il coprifuoco sarà ulteriormente accorciato, con validità dalle 24 alle 5, per essere poi completamente abolito a partire dal 21 giugno.
Questo anche per dare respiro all’attività di ristorazione, che riprenderà a partire dal 1° giugno anche al chiuso: in questo modo chi cena al ristorante avrà modo di tornare a casa senza violare il coprifuoco.
Novità interessanti anche per le attività commerciali, che già dal 22 maggio potranno restare aperte anche nei giorni festivi e prefestivi, dando quindi il via libera alla frequentazione di mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali.
Zona gialla: cosa cambia per gli eventi sportivi e privati
Una delle notizie che tanti aspettavano riguarda sicuramente l’apertura degli eventi sportivi al pubblico: consentita la partecipazione di spettatori con un limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso per tutte le competizioni o eventi sportivi, con preassegnazione dei posti a sedere e rispetto della distanza interpersonale di 1 metro.
Riaprono a partire dal 22 maggio anche gli impianti sciistici, mentre dal 1° luglio sarà possibile tornare a frequentare sale giochi, scommesse, bingo e casinò, ma anche centri culturali, sociali e ricreativi.
Via libera a feste e cerimonie a partire dal 15 giugno, ai quali sarà possibile partecipare con certificazione verde Covid-19.
Maggiori dettagli nella circolare integrale consultabile qui.
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CIRCOLARE n. 24/2021 – DL 65/2021 Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 ed è entrato in vigore il 18 maggio 2021 il decreto legge n 65/2021 –- che introduce misure relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui si riportano sinteticamente i punti principali.
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CIRCOLARE n. 23ter/2021 – CCNL METALMECCANICA AZIENDE INDUSTRIALI ACCORDI 20/04/2021
Con riferimento alla ns. circolare n. 7 bis / 2021 comunichiamo che, con riferimento al rinnovo del CCNL METALMECCANICA aziende industriali le Parti sociali hanno inoltre sottoscritto – in data 20/04/2021 – accordi inerenti la disciplina dell’apprendistato e delle altre tipologie contrattuali, del welfare contrattuale, della previdenza complementare e del trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
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CIRCOLARE n. 23bis/2021 – CCNL METALMECCANICA AZIENDE INDUSTRIALI ACCORDO DI RINNOVO 05/02/2021 RICLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE DA 01/06/2021
Con riferimento alla ns. circolare n. 7 bis / 2021 comunichiamo che è stata definitivamente approvata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL METALMECCANICA aziende industriali sottoscritta in data 5 febbraio 2021 che prevede a decorrere dal 01/06/2021 un nuovo sistema di classificazione.
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Assunzioni giovani under 36: le istruzioni dell’INPS per l’esonero contributivo
Assunzioni giovani under 36: il nuovo esonero contributivo del 100% per i contratti a tempo indeterminato, fino a un massimo di 48 mesi. Ecco tutte le informazioni e gli aventi diritto
Nuove agevolazioni per l’assunzione giovani under 36: l’INPS fornisce le prime indicazioni operative con la circolare n. 56/2021.
L’esonero contributivo riguarda l’assunzione a tempo indeterminato e la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato per i giovani al di sotto dei 36 anni, effettuata nel biennio 2021-2022.
Vediamo insieme tutti i dettagli.
Assunzioni giovani under 36: requisiti per i datori di lavoro
Quali sono i datori di lavoro che possono accedere all’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36? Possono fare richiesta tutti i privati, anche se non sono imprenditori, compresi:
- i datori di lavoro del settore agricolo
- gli enti pubblici economici, anche ex istituti autonomi case popolari, gli enti morali ed ecclesiastici, gli enti che per effetto della privatizzazione si sono trasformati in società di capitali anche se a capitale interamente pubblico
- i consorzi industriali e di bonifica
- le ex IPAB
- le aziende speciali anche costituite in consorzi
Esclusi invece i datori di lavoro del settore finanziario e le PA.
Per accedere all’agevolazione è importante anche ricordare che il datore di lavoro in questione non deve aver effettuato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, e non deve effettuare, nei nove mesi successivi all’assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo né licenziamenti collettivi di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica e nella stessa unità produttiva.
Assunzioni giovani under 36: i rapporti di lavoro incentivati
L’esonero contributivo spetta sia per le nuove assunzioni a tempo indeterminato sia per la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, sia full time che part time, di soggetti che non abbiano compiuto, al momento dell’assunzione, il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato in precedenza.
Sono esclusi dall’esonero:
- le assunzioni a tempo indeterminato di personale con qualifica da dirigenti
- i rapporti di lavoro intermittente;
- l’apprendistato;
- il lavoro domestico
- le prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato
- le assunzioni di giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato
- i contratti di lavoro NON a carattere subordinato (ad esempio p.iva, co.co.co., co.pro)
Giovani under 36: a quanto ammonta l’esonero?
L’agevolazione prevista è molto interessante perché riguarda il 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un importo massimo di 6mila euro all’anno (500 euro al mese), da ridurre in proporzione in caso di contratto indeterminato part-time.
La durata è di un periodo massimo di 36 mesi, quindi 3 anni, a cui si aggiunge un altro anno (48 mesi) nel caso in cui l’assunzione avvenga in una sede ubicata in una regione del Sud (Abruzzo, Basilicata Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).
Altra caratteristica interessante: la fruizione dell’incentivo può essere sospesa in caso di assenza obbligatoria per maternità. In tal caso è consentito il differimento del periodo di godimento dell’esonero.
Ricordiamo infine che l’esonero in oggetto non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Per casi particolari e altri dettagli trovi qui il testo completo della circolare Terrazzini.