L’art. 1, comma 1121, Legge 145/2018 ha disposto la revisione (riduzione) delle tariffe INAIL a decorrere dal 01/01/2019.
Al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe, l’INAIL, con circolare n. 1/2019, comunica che per l’anno 2019:
- il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’Istituto deve rendere disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalità telematiche è differito al 31 marzo 2019; pertanto i dati contabili Inail riferiti all’anno 2019, richiesti/forniti prima del 31/03/2019 non potranno essere definitivi;