13 Maggio 2025

CIRCOLARE n. 11/2025 – Bonus Giovani

Facendo seguito alla ns. circolare del 20/05/2024 n. 12/2024 DL 60/2024 ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICA DI COESIONE, Vi comunichiamo che, a seguito della  pubblicazione del D.M. attuativo del MINISTERO DEL LAVORO, l’INPS con circolare n. 90 del 12/05/2025 illustra l’esonero contributivo BONUS GIOVANI (Assunzione o stabilizzazione di giovani under 35 a tempo […] Articolo di approfondimento

Facendo seguito alla ns. circolare del 20/05/2024 n. 12/2024 DL 60/2024 ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICA DI COESIONE, Vi comunichiamo che, a seguito della  pubblicazione del D.M. attuativo del MINISTERO DEL LAVORO, l’INPS con circolare n. 90 del 12/05/2025 illustra l’esonero contributivo BONUS GIOVANI (Assunzione o stabilizzazione di giovani under 35 a tempo indeterminato) e fornisce le indicazioni operative per il riconoscimento dello stesso.

Datori di lavoro che possono accedere all’esonero contributivo

Possono accedere all’esonero contributivo tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo, con esclusione dei datori di lavoro domestici. Pertanto, l’esonero in trattazione non si applica nei confronti delle pubbliche Amministrazioni (come definite ed elencate dal d.lgs. 165/2001).

 

Rapporti di lavoro incentivati

L’esonero in esame spetta per:

  • le nuove assunzioni a tempo indeterminato;
  • le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato,

effettuate nel periodo 01/09/2024 – 31/12/2025, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa sia in Italia che all’estero. Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione, abbia un’età inferiore o uguale a trentaquattro anni e 364 giorni.

 

L’esonero contributivo riguarda le assunzioni, sia a tempo pieno che a tempo parziale e per i rapporti di lavoro subordinato, instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142, di lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri.

Restano, invece, esclusi dall’esonero contributivo:

✓ i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale;

✓ i rapporti di lavoro intermittente / a chiamata;

✓ i rapporti di apprendistato;

✓ i contratti di lavoro domestico.

 

L’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Assetto e misura dell’incentivo

L’esonero contributivo è pari al 100% dei contributi a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile; per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Area ZES

Per le assunzioni / trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, effettuate dal 31 gennaio 2025, data di autorizzazione della Commissione europea e nel rispetto delle procedure di ammissione di seguito specificate (ossia previa presentazione della domanda di riconoscimento dell’esonero prima di procedere all’assunzione/trasformazione), è riconosciuto un esonero contributivo al 100% dei contributi a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile; per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 20,96 euro (€ 650/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

n.b.: nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, il massimale delle agevolazioni deve essere proporzionalmente ridotto.

A seguito dell’applicazione delle misure, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Sono esclusi dall’esonero:

– i premi e contributi dovuti all’INAIL;

– i contributi eventualmente dovuti al Fondo di Tesoreria INPS (ex co. 755, L. 296/2006);

– i contributi eventualmente dovuti ai fondi di cui agli art. 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. n. 148/2015 (fondi di solidarietà bilaterali o fondo integrazione salariale per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale);

– il contributo addizionale IVS dell’1% di cui all’articolo 3-ter della legge n. 438/1992;

– il contributo previsto dall’art. 25, co. 4, L. 845/1978, in misura pari allo 0,30% (finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua);

– il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;

– il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 1, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997.

– il contributo solidarietà per gli sportivi, di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.

Si precisa che il contributo aggiuntivo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), previsto dall’articolo 3, comma quindici, della legge 29 maggio 1982, n. 297, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione degli esoneri contributivi. Pertanto, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, non dovrà essere operato l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto o deve effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo, esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale mensile (500 euro o 650 euro), dalla fruizione dell’esonero contributivo.

L’incentivo deve essere calcolato sui contributi al netto delle misure compensative di cui all’art. 10, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 252/2005.

 

Il periodo di fruizione dell’esonero di 24 mesi può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

 

Si evidenzia che l’esonero in trattazione spetta nei limiti delle risorse specificamente stanziate e, pertanto, l’INPS accoglierà le richieste fino al raggiungimento di tali limiti.

 

Condizioni di spettanza dell’incentivo

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato:

– al rispetto dell’eventuale diritto di precedenza alla riassunzione;

– alla mancanza di sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale,

– al possesso di DURC regolare;

– al rispetto della normativa sul lavoro, degli accordi e contratti collettivi nazionali regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti e delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si precisa che l’esonero in trattazione potrà essere fruito a prescindere dalla circostanza che l’assunzione / trasformazione costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. Si precisa, inoltre, che per l’esonero in trattazione NON trova applicazione il disposto secondo il quale l’incentivo non spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presenta elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari o della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.

 

Ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione contributiva in trattazione, è inoltre necessario rispettare le seguenti condizioni:

1) il lavoratore, alla data della nuova assunzione / trasformazione a tempo indeterminato, non deve aver compiuto trentacinque anni (trentaquattro anni e 364 giorni).

2) il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (sia in Italia che all’estero). Non incidono nella valutazione della condizione lavorativa pregressa:

  • i contratti di lavoro NON a carattere subordinato (ad esempio p.iva, co.co.co.);
  • i contratti di lavoro subordinato NON a tempo indeterminato (ad esempio lavoro a termine);
  • i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato NON stabili (ad esempio lavoro a chiamata / intermittente anche se a tempo indeterminato);
  • i contratti di lavoro domestico;
  • i contratti di apprendistato risolti prima della qualificazione.

Diversamente, devono considerarsi ostative al riconoscimento dell’esonero le situazioni in cui il lavoratore abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione o che il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore;

3) i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella stessa unità produttiva;

4) i datori di lavoro non devono procedere, nei sei mesi successivi all’assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in oggetto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo. La violazione di tale divieto comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

 

n.b: con specifico riferimento ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, si precisa che non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero in trattazione gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto.

 

Condizioni per il riconoscimento del diritto all’incentivo. Casi particolari

1) con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima;

2) nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1406 del c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto;

3) la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’articolo 2112 del c.c.;

4) l’esonero contributivo non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato.

Si precisa che il requisito dell’assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata.  Pertanto, se il lavoratore per il quale è stata già fruita l’agevolazione viene riassunto, per il nuovo rapporto si può fruire della medesima misura per i mesi residui spettanti e ciò indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione.

 

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Ai fini della fruizione dell’esonero previsto a favore dei datori di lavoro che operano nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno è necessario il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

  • l’ammontare dell’agevolazione non può superare il 50% dei costi salariali;
  • sono esclusi dall’applicazione del beneficio i soggetti che soddisfano i requisiti di “impresa in difficoltà” di cui al punto 18 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
  • l’assunzione del lavoratore per il quale si intende fruire dell’esonero deve comportare un incremento occupazionale netto calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A), ponendo a raffronto il numero medio di unità lavoro–anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro- anno dell’anno successivo all’assunzione.

Coordinamento con altri incentivi

L’esonero in trattazione NON è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (c.d. MAXI DEDUZIONE costo del personale nuove assunzioni a tempo indeterminato).

I benefici in argomento sono inoltre compatibili con l’esonero disciplinato dall’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, pari all’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta.

 

Procedimento di ammissione agli incentivi. Adempimenti dei datori di lavoro

Ai fini della fruizione dell’esonero, i soggetti interessati inoltrano domanda all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line disponibile sul sito istituzionale dell’Istituto, a decorrere dal 16 maggio 2025.

Si precisa che, con riferimento all’esonero di cui all’art. 22, c. 1, decreto Coesioni (500 euro mensili) la domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati.

Diversamente, la domanda di riconoscimento dell’esonero di cui all’articolo 22, comma 3, decreto Coesione (650 euro mensili a favore dei datori di lavoro che operano nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno), che, per il suo carattere selettivo sul piano territoriale costituisce aiuto di Stato, può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso, ossia la domanda all’INPS deve essere necessariamente presentata prima di assumere e, pertanto, le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono conseguentemente ammissibili al beneficio.

Qualora la domanda di riconoscimento dell’incentivo sia inviata per un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con riconoscimento dell’importo spettante. Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento sia inviata per un’assunzione/trasformazione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con la quale invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni; si precisa che l’inosservanza del termine determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza.

L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive Uniemens.

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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