14 Maggio 2025

CIRCOLARE n. 12/2025 – Bonus Donne

Facendo seguito alla ns. circolare del 20/05/2024 n.12/2024 DL 60/2024  –  ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICA DI COESIONE, Vi comunichiamo che, a seguito della pubblicazione del D.M. attuativo del MINISTERO DEL LAVORO, l’INPS con circolare n. 91 del 12/05/2025 illustra l’esonero contributivo BONUS DONNE (assunzione a tempo indeterminato di donne lavoratrici svantaggiate) e […] Articolo di approfondimento

Facendo seguito alla ns. circolare del 20/05/2024 n.12/2024 DL 60/2024  –  ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICA DI COESIONE, Vi comunichiamo che, a seguito della pubblicazione del D.M. attuativo del MINISTERO DEL LAVORO, l’INPS con circolare n. 91 del 12/05/2025 illustra l’esonero contributivo BONUS DONNE (assunzione a tempo indeterminato di donne lavoratrici svantaggiate) e fornisce le indicazioni operative per il riconoscimento dello stesso.

Datori di lavoro che possono accedere all’esonero contributivo

Possono accedere all’esonero contributivo tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo, con esclusione dei datori di lavoro domestici. Pertanto, l’esonero in trattazione non si applica nei confronti delle pubbliche Amministrazioni (come definite ed elencate dal d.lgs. 165/2001).

 

Lavoratrici per le quali spetta l’esonero contributivo

L’esonero contributivo spetta per le assunzioni di donne di qualsiasi età, che, alternativamente, alla data di assunzione:

  1. siano molto svantaggiate in quanto prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti; ai fini del rispetto di tale requisito, si considera il periodo di ventiquattro mesi antecedente la data di assunzione e si verifica che in tale periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno sei mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), la cui remunerazione annua sia superiore ai limiti esenti da imposizione (8.500 euro);
  2. che siano residenti nelle regioni ZES (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna) e risultino prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ossia che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, ovvero che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (pari a, rispettivamente, 5.500 euro e 8.500 euro);
  3. siano svantaggiate in quanto svolgano professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere, annualmente individuati con DM Ministero del Lavoro.

 

Rapporti di lavoro incentivati

L’esonero in esame spetta SOLO per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (ma non per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere) effettuate ENTRO il 31/12/2025.

 

L’esonero contributivo riguarda le assunzioni di lavoratrici, sia a tempo pieno che a tempo parziale e per i rapporti di lavoro subordinato, instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Restano, invece, esclusi dall’esonero contributivo:

✓ i rapporti di lavoro intermittente / a chiamata;

✓ i rapporti di apprendistato;

✓ i contratti di lavoro domestico.

 

L’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Decorrenza e durata del periodo oggetto delle agevolazioni:

  1. Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti: assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 / durata esonero 24 mesi.
  2. Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno: assunzioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 31 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, nel rispetto delle procedure di ammissione di seguito specificate (ossia previa presentazione della domanda di riconoscimento dell’esonero prima di procedere all’assunzione/trasformazione) / durata esonero 24 mesi.
  3. Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne, ovunque residenti, che svolgano professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere: assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 / durata esonero 12 mesi.

Il periodo di fruizione dell’esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Assetto e misura dell’incentivo

L’esonero contributivo è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% dei contributi a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile; per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 20,96 euro (€ 650/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

n.b.: nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, il massimale delle agevolazioni deve essere proporzionalmente ridotto.

Sono esclusi dall’esonero:

– i premi e contributi dovuti all’INAIL;

– i contributi eventualmente dovuti al Fondo di Tesoreria INPS (ex co. 755, L. 296/2006);

– i contributi eventualmente dovuti ai fondi di cui agli art. 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. n. 148/2015 (fondi di solidarietà bilaterali o fondo integrazione salariale per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale);

– il contributo addizionale IVS dell’1% di cui all’articolo 3-ter della legge n. 438/1992;

– il contributo previsto dall’art. 25, co. 4, L. 845/1978, in misura pari allo 0,30% (finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua);

– il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;

– il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 1, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997.

– il contributo solidarietà per gli sportivi, di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.

Si precisa che il contributo aggiuntivo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), previsto dall’articolo 3, comma quindici, della legge 29 maggio 1982, n. 297, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione degli esoneri contributivi. Pertanto, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, non dovrà essere operato l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto o deve effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo, esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale mensile (500 euro o 650 euro), dalla fruizione dell’esonero contributivo.

L’incentivo deve essere calcolato sui contributi al netto delle misure compensative di cui all’art. 10, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 252/2005.

 

Si evidenzia che l’esonero in trattazione spetta nei limiti delle risorse specificamente stanziate e, pertanto, l’INPS accoglierà le richieste fino al raggiungimento di tali limiti.

 

Condizioni di spettanza dell’incentivo

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato:

– al rispetto dell’eventuale diritto di precedenza alla riassunzione,

– alla mancanza di sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale,

– al possesso di DURC regolare,

– al rispetto della normativa sul lavoro, degli accordi e contratti collettivi nazionali regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti e delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si precisa che l’esonero in trattazione NON potrà essere fruito se:

  • l’assunzione costituisca attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro, anche nel caso in cui la lavoratrice avente diritto all’assunzione venga utilizzata mediante contratto di somministrazione.
  • le lavoratrici sono state licenziate nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

 

Incremento occupazionale netto / Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

Ai fini della fruizione dell’esonero è necessario anche del rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

 

  • l’assunzione della lavoratrice per la quale si intende fruire dell’esonero deve comportare un incremento occupazionale netto calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A), ponendo a raffronto il numero medio di unità lavoro–anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro- anno dell’anno successivo all’assunzione.
  • l’ammontare dell’agevolazione non può superare il 50% dei costi salariali;
  • sono esclusi dall’applicazione del beneficio i soggetti che soddisfano i requisiti di “impresa in difficoltà” di cui al punto 18 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Inoltre, con esclusivo riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato riguardanti le donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno i datori di lavoro:

  • non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità operativa o produttiva;
  • non devono procedere, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in oggetto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo. La violazione di tale divieto comporta, infatti, la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

n.b: con specifico riferimento ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, si precisa che non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero in trattazione gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto.

Coordinamento con altri incentivi

L’esonero in trattazione NON è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (c.d. MAXI DEDUZIONE costo del personale nuove assunzioni a tempo indeterminato).

I benefici in argomento sono inoltre compatibili con l’esonero disciplinato dall’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, pari all’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta.

 

Procedimento di ammissione agli incentivi. Adempimenti dei datori di lavoro

Ai fini della fruizione dell’esonero, i soggetti interessati inoltrano domanda all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line disponibile sul sito istituzionale dell’Istituto, a decorrere dal 16 maggio 2025.

 

Con specifico riferimento all’esonero per le assunzioni a tempo indeterminato di donne impiegate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e all’esonero per le assunzioni a tempo indeterminato di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti, si precisa che la domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati.

 

Diversamente, la domanda di riconoscimento dell’esonero per l’assunzione a tempo indeterminato di “donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno”, può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso.

 

Qualora la domanda di riconoscimento dell’incentivo sia inviata per un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con riconoscimento dell’importo spettante. Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento sia inviata per un’assunzione/trasformazione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con la quale invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni; si precisa che l’inosservanza del termine determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza.

L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive Uniemens.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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