1 Luglio 2025

CIRCOLARE n. 14/2025 – Rischio climatico – tutela dei lavoratori – Ordinanza Regione Lombardia

In considerazione delle prolungate ondate di calore che stanno interessando la Lombardia e previste anche per i prossimi giorni, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato un’ordinanza urgente finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti alle alte temperature. L’ordinanza n.348 del 01/07/2025, in vigore dalle 00.01 di mercoledì, 2 […] Articolo di approfondimento

In considerazione delle prolungate ondate di calore che stanno interessando la Lombardia e previste anche per i prossimi giorni, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato un’ordinanza urgente finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti alle alte temperature.

L’ordinanza n.348 del 01/07/2025, in vigore dalle 00.01 di mercoledì, 2 luglio, e fino al 15 settembre 2025, disciplina il divieto di attività lavorativa all’aperto tra le 12.30 e le 16 nelle aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche, qualora, nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione, come previste dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore, limitatamente ai giorni in cui la mappa giornaliera pubblicata quotidianamente sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ segnali un livello di rischio ALTO.

 

Il divieto di cui sopra non trova applicazione per le Pubbliche amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, purché siano applicate idonee misure organizzative ed operative, come previsto dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro ai sensi del d. lgs. n. 81/2008.

 

In tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, è raccomandato il rispetto delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”.

 

La mancata osservanza del divieti di cui alla suddetta Ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 c.p., salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

 

Segnaliamo che alla data odierna altre Regioni hanno già emanato ordinanze specifiche a tutela dei lavoratori esposti a rischio climatico. Per aggiornamenti si fa rinvio ai siti istituzionali delle varie Regioni.

 

Ricordiamo che in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo è possibile presentare all’INPS domanda di integrazione salariale sia per i periodi e le fasce orarie di sospensione / riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze regionali che per eventi meteo per elevate temperature.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

logo terrazzini

Rimani aggiornato

Blog