CIRCOLARE n. 15/2024 – F24 NUOVA DISCIPLINA COMPENSAZIONE CREDITI
Sono in vigore dal 1° luglio 2024 le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 94 e 95, L. n. 213/2023) alla disciplina della compensazione mediante F24 dei crediti fiscali.
In particolare da tale data sono efficaci:
– l’obbligo di compensazione dei crediti fiscali esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
– il divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti scaduti superiori a 100.000 euro.
Con la circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni operative sulle disposizioni di nuova introduzione, di seguito sintetizzate.
OBBLIGO DI COMPENSAZIONE TRAMITE I SERVIZI TELEMATICI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’AGENZIA
DELLE ENTRATE
Dal 1° luglio 2024, ai sensi dell’art. 1, comma 95, L. 213/2023, è stato generalizzato l’obbligo di effettuare la compensazione dei crediti fiscali per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, previsto fino al 30/06/2024 solo per i modelli F24 con saldo pari a zero.
A partire da tale data l’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate è esteso a tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l’utilizzo di crediti in compensazione, di qualsiasi natura e importo che, pertanto, NON potranno più essere effettuati mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati (banche, poste, ecc.).
DIVIETO DI COMPENSAZIONE ORIZZONTALE IN PRESENZA DI DEBITI SCADUTI SUPERIORI A 100.000 EURO
Dal 1° luglio 2024, ai sensi dell’art. 1, comma 95, L. 213/2023, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione orizzontale di cui all’art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Concorrono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro:
– le iscrizioni a ruolo riguardanti le imposte erariali;
– i carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate;
– gli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti;
– gli atti di accertamento esecutivi, se sono trascorsi 30 giorni dal relativo termine di pagamento;
– le somme accessorie (i.e. sanzioni e interessi).
Tali somme contribuiscono al raggiungimento della citata soglia se:
– i termini di pagamento risultano scaduti;
– non sono in essere provvedimenti di sospensione giudiziale e/o amministrativa;
– non sono in essere piani di rateazione. I carichi affidati all’agente della riscossione per i quali è stata concessa la rateazione, non contribuiscono, pertanto, al raggiungimento della soglia di 100.000 euro qualora le rate scadute
siano state regolarmente pagate, o quando il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non ha comportato la decadenza dal piano di rateazione. Qualora, invece, l’omesso pagamento delle rate scadute ha comportato la decadenza dal piano di rateazione, il debito residuo complessivo non pagato contribuisce al raggiungimento della soglia.
Al superamento della soglia dei 100.000 euro, il divieto di compensazione orizzontale riguarda sia i crediti di natura erariale che agevolativa quali, a titolo esemplificativo:
– crediti relativi alle imposte erariali;
– credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;
– credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;
– credito d’imposta a favore di imprese che effettuano investimenti per l’acquisto di beni strumentali nuovi (c.d. “Industria 4.0”);
– crediti relativi a bonus edilizi.
Non è precluso, invece, l’utilizzo dei crediti maturati nei confronti di Inps e Inail salvo quanto specificato in calce.
Si precisa che il divieto di compensazione è un divieto assoluto e quindi anche se il contribuente ha crediti di importo superiore a quello dei debiti scaduti, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto e che tale divieto viene meno partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori è ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, a seguito di
– sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati;
– concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione;
– pagamento delle somme.
Ove NON sia applicabile il suddetto divieto di compensazione resta comunque ferma l’applicazione dell’art. 31 DL n. 78/2010 ai sensi del quale la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dei debiti di ammontare superiore a 1.500= euro iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
COMPENSAZIONE DI CREDITI INPS E INAIL
In mancanza degli appositi provvedimenti attuativi congiunti di Agenzia delle Entrate, INPS ed INAIL, ad oggi non ancora emanati, al momento non Vi sono limitazione di carattere temporale (vedi ns. circolare n. 4 del 15/01/2024) per l’utilizzo dei crediti INPS/INAIL fermo restando l’obbligo, dal 01/07/2024, di utilizzo dei soli canali telematici dell’Agenzia delle Entrate per l’utilizzo in compensazioni di tali crediti.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS