CIRCOLARE n. 16/2024 – RISCHIO CLIMATICO DOVUTO AL CALDO – DIVIETO DI LAVORO – VIGILANZA STRAORDINARIA ISPETTORATO DEL LAVORO
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), nella nota n. 5752/2024, comunica l’avvio di un’attività di vigilanza straordinaria, che si svolgerà dall’1 al 31 agosto, per la verifica dell’osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei settori più esposti al rischio caldo: agricoltura, florovivaismo, edilizia.
In tali settori, in ragione della valutazione del rischio “microclima”, l’INL ritiene che debbano essere predisposte opportune misure di prevenzione, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi alle ondate di calore che, possono incidere negativamente sullo svolgimento dell’attività lavorativa, provocando importanti conseguenze sulla salute, malesseri o anche infortuni.
Inoltre l’ INL rammenta quanto disposto dalle varie Ordinanze regionali in materia (vedi di seguito), che rafforzano l’obbligo (in capo al datore di lavoro) di protezione e di tutela per i lavoratori contro il rischio da stress termico, imponendo ulteriori limitazioni nei settori per i quali le attività lavorative vengano svolte prevalentemente in ambiente outdoor, in particolare nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet https://www.worklimate.it/scelta-mappa/#sole-attività-fisica-alta, evidenzi un livello di rischio “ALTO”, disponendo, nei casi di esposizione prolungata al sole, la sospensione dell’attività lavorativa.
Di seguito l’elenco delle Regioni che – alla data del 01/08/2024 – hanno emesso ordinanze in base alle quali è fatto divieto di lavoro nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16.00, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet https://www.worklimate.it/scelta-mappa/#sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12.00, segnala un livello di rischio “ALTO” (n.b. la mancata osservanza degli obblighi di cui alle ordinanze, comporterà le sanzioni come per legge – art. 650 c.p se il fatto non costituisce più grave reato):
Regione Abruzzo
Regione Basilicata
Regione Calabria
Regione Campania
Regione Emilia-Romagna
Regione Lazio
Regione Marche
Regione Molise
Regione Puglia
Regione Sardegna
Regione Sicilia
Regione Toscana
Regione Umbria
Evidenziato che anche altre Regioni stanno valutando di adottare misure analoghe, segnaliamo anche che l’INPS, con il messaggio n. 2736 del 26 luglio 2024, ha fornito indicazioni per la presentazione delle istanze e la gestione dell’istruttoria relativamente alle richieste di cassa integrazione salariale per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta a causa del caldo eccessivo.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS