25 Settembre 2024

CIRCOLARE n. 20/2024 – PATENTE A CREDITI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI – NUOVO OBBLIGO DA 01/10/2024

Facendo seguito alla ns. circolare n. 18 del 03/09/2024, comunichiamo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20/09, il decreto del Ministero del Lavoro 18/09/2024 n. 132 attuativo del NUOVO strumento di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei c.d. cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, c. 1; lettera […]

Facendo seguito alla ns. circolare n. 18 del 03/09/2024, comunichiamo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20/09, il decreto del Ministero del Lavoro 18/09/2024 n. 132 attuativo del NUOVO strumento di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei c.d. cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, c. 1; lettera a), D.Lgs. 81/2008 (c.d PATENTE A CREDITI) e che, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con circolare n. 4 del 23/09/2024, ha fornito le seguenti prime indicazioni concernenti il rilascio e la gestione della suddetta patente.

RILASCIO DELLA PATENTE

  1. SOGGETTI INTERESSATI

A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a crediti, le imprese e i lavoratori autonomi (sono considerate tali ANCHE LE IMPRESE INDIVIDUALI SENZA LAVORATORI) che, operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, c. 1; lettera a), D.Lgs. 81/2008 (lavori edili e di ingegneria civile), a esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad es. ingegneri, architetti, geometri, ecc.), con la precisazione ch,e sono tenuti al possesso della suddetta patente le imprese ed i lavoratori autonomi – NON NECESSARIAMENTE QUALIFICABILI COME EDILI – che operano fisicamente in tali cantieri.

Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’UE, sono anch’esse tenute al possesso della patente a crediti. Tuttavia, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro dell’UE, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’UE, riconosciuto secondo la legge italiana. In assenza di un documento equivalente o riconosciuto secondo la legge italiana nei termini innanzi descritti, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente, alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.

N.B.: NON sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023

  1. REQUISITI PER IL RILASCIO

Al fine del rilascio della patente a crediti è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.LGS 81/2008;
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Alcuni di tali requisiti sono sempre richiesti, sia alle imprese che ai lavoratori autonomi (ad esempio iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura); altri sono invece normalmente richiesti solo alle imprese e non anche ai lavoratori autonomi (ad esempio possesso del DVR e designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) ed altri sono richiesti, solo in determinate ipotesi (ad esempio gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sono obbligatori solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione).

Il portale, pertanto, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito.

  1. MODALITA’ OPERATIVE TEMPISTICHE

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente, il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R.

In particolare, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47.

Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l’autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE). In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti.

Nelle more del rilascio della patente a crediti è, comunque, consentito lo svolgimento delle attività nei cantieri temporanei o mobili, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’INL.

Il portale INL per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024.

 

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente a crediti è comunque possibile presentare richiesta rilascio patente a crediti, utilizzando il modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti.

 

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola il richiedente a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

 

CONTENUTI INFORMATIVI DELLA PATENTE

La patente a crediti contiene le seguenti informazioni:

  • Dati identificativi del titolare della patente.
  • Dati anagrafici del richiedente.
  • Data di rilascio e numero della patente.
  • Punteggio attribuito al momento del rilascio e aggiornato alla data di interrogazione del portale.
  • Eventuali provvedimenti di sospensione o decurtazione dei crediti,

che saranno accessibili ai titolari della patente, alle pubbliche amministrazioni, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio Nazionale, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori.

REVOCA

La patente a crediti è revocata nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei summenzionati requisiti.

Il provvedimento di revoca della patente è adottato dall’Ispettorato del Lavoro sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente, ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l’assenza del DURC – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento.

L’adozione del provvedimento amministrativo di revoca non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente.

Decorsi dodici mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente.

CREDITI

La patente a crediti è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di cento crediti secondo i criteri indicati dall’art. 5 del D.M. 132 del 18 settembre 202

n.b.: la richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica. Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza retroattiva, se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori saranno invece attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente.

In particolare i crediti base (30) attribuiti al momento del rilascio della patente sono incrementati fino ad un punteggio massimo complessivo di 100 crediti, come di seguito specificato:

  • Crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui: 1) fino a 10 crediti attribuibili al momento del rilascio della patente sulla base della data di iscrizione alla CCIAA; 2) fino a 20 crediti attribuibili dopo il rilascio della patente e pari 1 credito ogni di 2 anni di attività senza contestazione di violazioni. In mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, fino ad un massimo di 20 crediti. Se sono contestate una o più violazioni di cui all’Allegato I-bis D,Lgs. 81/2008, l’incremento non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento.
  • Crediti ulteriori: fino a 40 crediti complessivi, di cui: 1) fino a 30 crediti attribuibili per le seguenti attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui, possesso certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001, investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente, ecc 2) fino a 10 crediti attribuibili per le seguenti attività, investimenti, formazione aggiuntivi, tra cui ad esempio per possesso di Certificazione SOA di I e II classifica, per applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera, possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, numero dei dipendenti a tempo indeterminato / a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi / somministrati, attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri, consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo, ecc.

I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito. Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione. In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

SOSPENSIONE PATENTE

 

  1. PRESUPPOSTI

Se nei cantieri temporanei o mobili, si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 D.LGS. 81/2008 ovvero al dirigente di cui all’articolo 2, comma 1 lettera d), D.LGS. 81/2008, almeno a titolo di colpa grave, l’INL territorialmente competente in base al luogo dove si è verificato l’evento infortunistico addotta obbligatoriamente il provvedimento di sospensione cautelare. In tali casi la sospensione è normalmente adottata, a meno che dall’adozione del provvedimento e, quindi, dalla cessazione delle attività in corso non possano derivare situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o comunque per la pubblica incolumità. I motivi che hanno suggerito di non adottare il provvedimento, pur in presenza dei relativi presupposti, dovranno essere oggetto di una relazione agli atti dell’Ufficio.

Nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti sopra richiamati almeno a titolo di colpa grave, l’INL può adottare la sospensione cautelare se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione cui all’articolo 14 D.LGS 81/2008 o il sequestro preventivo di cui all’articolo 321

del c.p.p. In altri termini, non si provvederà a sospendere la patente ogniqualvolta il cantiere interessato sia stato già oggetto di un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, adottata sia per violazioni prevenzionistiche, sia in ragione dell’impiego di lavoratori “in nero” e/o di un provvedimento di sequestro preventivo da parte della Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 321 c.p.p., a meno che detti provvedimenti, in relazione all’effettivo rischio che ha determinato l’evento infortunistico, siano del tutto inadeguati a prevenire il ripetersi di eventi infortunistici.

  1. DURATA

La durata della sospensione della patente a crediti, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

  1. RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE / VERIFICA DEL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

Avverso il provvedimento cautelare di sospensione può essere proposto ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14, D.LGS 81/2008 ENTRO 30 giorni dalla notifica dello stesso.

La Direzione interregionale del lavoro ha un termine di trenta giorni per esprimersi sul ricorso e la decisione potrà riguardare la correttezza del provvedimento di sospensione sia sotto il profilo dei presupposti per la sua emanazione, sia sotto il profilo della durata.

Qualora la Direzione non si pronunci entro il termine stabilito, il provvedimento di sospensione perde efficacia.

Una volta cessata, per qualunque ragione, l’efficacia del provvedimento sospensivo la competente sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro, entro un congruo termine, provvede a verificare il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.

DECURTAZIONE CREDITI

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis D.Lgs. 81/2008 (FATTISPECIE DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEI CREDITI DALLA PATENTE A CREDITI). Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Si precisa che, ai fini della decurtazione, sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive e che tali provvedimenti sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

Si precisa, inoltre, che i provvedimenti sanzionatori in questione devono riguardare condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre p.v. a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente richiesta.

RECUPERO CREDITI

In caso di patente con punteggio inferiore alla soglia di 15 crediti (n.b. il punteggio minimo per poter legittimamente svolgere attività nei cantieri temporanei o mobili è pari a 15 crediti), il recupero del punteggio fino a tale soglia è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL.

La valutazione della Commissione territoriale tiene conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’articolo 5, comma 2, del decreto che li elenca.

SANZIONI

Fatto salvo quanto previsto nelle more del rilascio della patente e con riferimento al completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti, lo svolgimento di attività in cantieri temporanei o mobili, da parte di un’impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a 15 crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, e comunque NON inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 36/2023, per un periodo di sei mesi.

OBBLIGO DI VERIFICA POSSESSO PATENTE A CREDITI

Il committente o il responsabile dei lavori sono tenuti a verificare, a pena applicazione sanzione amministrativa da 717,92 a 2.562,91 euro, il possesso della patente a crediti nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente a punti, dell’attestato di qualificazione SOA.

Considerato che lo Scrivente Studio NON si occupa della gestione degli adempimenti previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 81/2008 Vi invitiamo a verificare con il Vs. consulente in tale materia l’obbligo di possesso della patente a crediti ed i requisiti per il rilascio della stessa.

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS