CIRCOLARE n. 21/2024 – BONUS NATALE
L’articolo 2-bis DL 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 ha stabilito che, sia erogata per il SOLO anno 2024 un’indennità ESENTE,, di importo pari a 100 euro (di seguito anche BONUS NATALE), rapportata al periodo di lavoro svolto, a favore dei lavoratori dipendenti che, si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, individuati sulla base di specifici criteri. Di seguito si forniscono i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 19/E del 10/10/2024.
PRESUPPOSTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI
Il BONUS NATALE è riconosciuto ai soli lavoratori dipendenti compresi quelli del settore domestico (n.b.: non possono essere beneficiari del bonus i collaboratori titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) per i quali sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
1) reddito complessivo periodo di imposta 2024 NON superiore a 28.000 euro;
2) -coniuge non separato legalmente ed almeno un figlio (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), entrambi fiscalmente a carico;
oppure
– almeno un figlio fiscalmente a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio ed il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato (nucleo familiare c.d. monogenitoriale);
3) capienza fiscale : IRPEF lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore richiedente, d’importo superiore a quello delle detrazioni fiscali spettanti.
La suddetta indennità, che NON concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, deve essere riproporzionata in funzione del periodo di lavoro dipendente nell’anno 2024, ossia i giorni per i quali spetta l’indennità coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione, con la precisazione che, in ogni caso, nessuna riduzione deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico).
Con riferimento al requisito reddituale (28.000= euro), occorre considerare tutti i redditi percepiti nel periodo di imposta 2024, ivi inclusi i redditi assoggettati a cedolare secca, i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, la quota ACE e delle somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (c.d. mance), assoggettate a imposta sostitutiva. Nella determinazione del predetto reddito complessivo rileva anche la quota esente dei redditi agevolati per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero / lavoratori impatriati, ma non il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO E DEL LAVORATORE
Il BONUS NATALE sarà erogato dal datore di lavoro unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore che dovrà attestare per iscritto (tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art 47 DPR N. 445/2000) di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
Si precisa che, se nel corso dell’anno 2024 il lavoratore richiedente ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga l’indennità con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.
Il datore di lavoro recupererà le somme erogate a titolo di BONUS NATALE sotto forma di credito da utilizzare in compensazione F24, utilizzando il codice tributo che verrà appositamente istituito dall’Agenzia delle Entrate.
Successivamente all’erogazione, il datore di lavoro verificherà – in sede di conguaglio – la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvederà al recupero del relativo importo.
Si precisa che qualora il lavoratore, pur avendo diritto all’indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d’imposta (ad esempio i lavoratori domestici), ovvero non abbia ricevuto il BONUS NATALE dal datore di lavoro nonostante la sua spettanza (ad esempio quando il lavoratore dipendente, non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti dalla norma, non ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio), lo stesso può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025. Analogamente il lavoratore dipendente che abbia cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 potrà beneficiare dell’indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2024, fermo restando il rispetto dei suindicati requisiti sostanziali.
Qualora il lavoratore dipendente abbia, invece, beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il datore di lavoro effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore dovrà restituire, nella dichiarazione dei redditi, l’ammontare del BONUS NATALE indebitamente ricevuto.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS