2020
Con riferimento ai recenti interventi normativi (Circolare INPS n. 116 /2020 – messaggio INPS n.3653 /2020 –DL 104/2020 convertito con L. 126 del 13/10/2020) , di seguito riepiloghiamo le differenti ipotesi di quarantena causa COVID – 19 che, si ricorda, deve essere attestata da apposita certificazione:
– periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva;
– periodo in permanenza domiciliare fiduciaria
e le conseguenti implicazioni sul rapporto di lavoro / tutela previdenziale.
- Soggetti fragili (come definiti dal DL n.18/2020 “Cura Italia”, art 26 commi 1 e 2 e 6)
Non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale per malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore/lavoratrice sia in quarantena o sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile, qualora continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, in modalità di smart working, telelavoro, ecc., in quanto in tali i casi non c’è la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione;
diversamente, in caso di malattia conclamata, in cui il lavoratore/lavoratrice è temporaneamente incapace al lavoro ha diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.
► Quarantena per ordinanza amministrativa
L’INPS precisa che in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena come malattia / degenza ospedaliera in quanto tale tutela previdenziale presuppone un provvedimento dell’ autorità di sanità pubblica.
► Quarantena all’estero
(Messaggi INPS n.3653 / 2020): con riferimento alle ipotesi verificatesi di alcuni lavoratori/lavoratrici assicurati/e in Italia recatisi all’estero ed ivi oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero, l’Inps specifica che non è applicabile la tutela previdenziale in quanto l’accesso a tale tutela deve provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.
► Quarantena scolastica dei figli
(Circolare INPS n.116/2020) : il genitore lavoratore /lavoratrice dipendente può usufruire di congedo COVID-19 – con indennità a carico dell’INPS pari al 50% della retribuzione – per la quarantena scolastica dei figli, se in possesso di tutti i seguenti requisiti:
– deve avere un rapporto di lavoro dipendente settore privato in essere;
– non deve svolgere lavoro in modalità agile/smart working durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli;
– il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di anni 14;
– deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso;
– il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena, ai sensi dell’articolo 5 del D.L. n. 111/2020, con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Il congedo in esame può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020.
La domanda di congedo – da presentare esclusivamente in via telematica – :
- può avere oggetto periodi di fruizione del congedo antecedente la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020;
- deve contenere gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento / data di emissione7ASL emittente); qualora il/la richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento, si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda gli elementi identificativi del provvedimento stesso, a pena di reiezione della domanda.
Si precisa che in sede di conversione in legge del DL 104/2020 tali benefici sono previsti anche in caso di quarantena a seguito di contatto verificatosi nell’ambito di svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi sia pubblici che privati, o all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali o linguistiche (cfr ns. Circolare n.67/ 13 ottobre 2020).
► Quarantena e ammortizzatori sociali
In base al principio di prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia, di cui all’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 148/2015, la circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, determinando di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda, comporta il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia.
Considerata l’equiparazione operata dal legislatore, ai fini del trattamento economico delle tutele, rispettivamente, alla malattia e alla degenza ospedaliera, le suddette indicazioni si intendono applicate anche per la regolamentazione dei rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e le prestazioni della quarantena o della sorveglianza precauzionale per soggetti fragili, essendo le diverse tutele incompatibili tra loro.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS