12 Luglio 2017

CIRCOLARE n. 15/2017 – Mod. 770/2017 Unificato

Con decorrenza 01.01.2016, la dichiarazione dei sostituti di imposta è costituita dalla Certificazione Unica e dal mod. 770. Con Provvedimento del 02 maggio 2017 l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’accorpamento dei mod. 770/Semplificato e mod. 770/Ordinario, nel mod. 770/2017 Unificato con cui i sostituti dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute […]

Con decorrenza 01.01.2016, la dichiarazione dei sostituti di imposta è costituita dalla Certificazione Unica e dal mod. 770. Con Provvedimento del 02 maggio 2017 l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’accorpamento dei mod. 770/Semplificato e mod. 770/Ordinario, nel mod. 770/2017 Unificato con cui i sostituti dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2016, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Deve essere inoltre utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti intervenuti in operazioni fiscalmente rilevanti e tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2016 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati.

La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31 luglio 2017.

Il frontespizio del mod. 770/2017 dovrà riportare i dati anagrafici:

–  del dichiarante e del relativo legale rappresentante/titolare in essere al momento della trasmissione

 

–  degli intermediari incaricati della trasmissione

 

–  degli incaricati alla relazione di revisione o presidente del collegio sindacale (ove presenti)

 

–  del domicilio per la notificazione degli atti (se diverso da domicilio fiscale/residenza anagrafica)

 

–  del responsabile che rilascia il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti per importi superiori a 5.000 euro annui

È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il Mod. 770 inviando, oltre al frontespizio, i seguenti flussi separati

    1. prospetti SS, ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati (casella “Dipendente” sul Frontespizio/Quadri compilati)
    2. prospetti SS, ST, SV, SX, ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (casella “Autonomo” sul Frontespizio/Quadri compilati)
    3. tutti i quadri relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale con i connessi quadri SS, ST, SV, SX e SY (casella “Altre ritenute” sul Frontespizio/Quadri compilati)

 

L’invio separato potrà essere effettuato purché non siano state effettuate compensazioni “interne” tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

Diversamente dal passato, in caso di invio separato, NON dovranno essere indicati i codici fiscali degli intermediari incaricati alla trasmissione.

Secondo quanto in vigore dalla dichiarazione mod. 770/2008, gli intermediari, se incaricati esplicitamente dal contribuente, possono fornire il servizio di ricezione degli “Avvisi telematici di irregolarità”; tale servizio consente all’intermediario di ricevere in via telematica le eventuali segnalazioni di irregolarità ed al contribuente di usufruire del termine di 90 giorni dalla trasmissione della segnalazione all’intermediario, per regolarizzare le anomalie.

In caso contrario, il contribuente riceverà direttamente domicilio fiscale conosciuto o indicato, la segnalazione a mezzo posta ed avrà 30 giorni dalla ricezione per regolarizzare le anomalie.
Resto inteso che la ricezione delle segnalazioni di anomalie attraverso l’intermediario, non “solleva” il contribuente dalle responsabilità per le irregolarità presenti nel modello 770, che dovranno essere definite fornendo, in accordo col professionista/intermediario, le opportune spiegazioni all’Agenzia delle Entrate o pagando il dovuto.

Vista la casistica cui è soggetta la compilazione del mod. 770/2017, in allegato alla presente Vi trasmettiamo “Scheda anagrafica Azienda” da compilare in ogni sua parte e da ritornare via email o fax alla Funzionaria di riferimento entro il 23/06/2017 unitamente a:
 
–  copia leggibile della documentazione comprovante gli avvenuti versamenti (mod. F24) riferiti al 2016 incluso l’eventuale mod. F24 contenente il tributo 1713 versato entro il 16.02.2017 a debito o a credito e/o i tributi 1655 e/o 6781-6782 nonché tutti gli altri tributi a credito gestiti entro l’invio della dichiarazione; sono esonerati dal fornire questa documentazione i clienti che abbiano già attivo con lo studio il servizio “Consultazione cassetto Fiscale”;

 

–  in caso di versamenti in ritardo regolarizzati con ravvedimento operoso, specifica dell’ammontare della quota capitale e degli interessi – si ricorda che il ravvedimento è consentito fino al 30.07.2017;

 

–  in caso di invio di dichiarazione integrativa con cui modificato il credito anno precedente copia della medesima;

 

–  evidenza dei crediti emergenti dal mod. 770/2016 utilizzati – entro l’invio della dichiarazione – in compensazione di tributi non collegati all’elaborazione paghe;

 

–  segnalazione di eventuali modifiche alla stato della società (normale attività/liquidazione/estinta) ed alla situazione della Società (normale periodo di imposta/inizio procedure,liq./fall. etc)
 
– Quadri ST – SX (ed altri quadri da inviare) versione mod. 770/2017 (prelevabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it) precompilati – nel caso di scelta di invio dei flussi dati degli “Autonomi” e/o “Altre ritenute” con importi indicati senza troncamento.
 
Tutti gli importi dovranno essere esposti in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.
 
Si prega di porre attenzione, infine, alla compilazione del dato “soggetto” Incaricato alla relazione di revisione o presidente del collegio sindacale” in quanto, ove nominato, la sua indicazione è obbligatoria e necessaria per non incorrere in sanzioni per “errata dichiarazione” e contestazioni dell’incaricato al controllo contabile medesimo.

Cordiali saluti