2 Novembre 2020

CIRCOLARE n. 77/2020 – IO Lavoro – Incentivo occupazionale per assunzioni 01/01/2020 – 31/12/2020

L’INPS con circolare 124 del 26/10/2020 ha emanato le istruzioni operative per la richiesta dell’incentivo “IO Lavoro” introdotta dal Decreto Direttoriale ANPAL n. 52 del 11/02/2020. Le aziende potranno avere l’incentivo, pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi Inail) per 12 mesi a partire dalla data di […]

L’INPS con circolare 124 del 26/10/2020 ha emanato le istruzioni operative per la richiesta dell’incentivo “IO Lavoro” introdotta dal Decreto Direttoriale ANPAL n. 52 del 11/02/2020.

Le aziende potranno avere l’incentivo, pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi Inail) per 12 mesi a partire dalla data di assunzione e fino ad un massimo di 8.060 euro annui, riparametrati su base mensile. L’incentivo è cumulabile con altre tipologie di incentivi.

L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, che ammontano a € 329.400.000,00, pertanto le istanze presentate verranno accolte nel limite dell’esaurimento dei fondi.

L’incentivo, operativo su tutto il territorio nazionale, potrà essere richiesto per le assunzioni, dal 01/01/2020 al 31/12/2020 di persone disoccupate che abbiano dichiarato o dichiarino, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego (cd. DID).

L’incentivo spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (anche parziale), anche a scopo di somministrazione, e con contratti di apprendistato professionalizzante,

a condizione che il/la lavoratore/trice da assumere :

  • abbia rilasciato la DID come sopra indicato
  • non abbia avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore di lavoro e possieda le seguenti caratteristiche:
  • sia un/una giovane di età compresa tra i 16 anni e 24 anni o in alternativa sia di età superiore a 24 anni e disoccupato da almeno 6 mesi (è considerato disoccupato chi – rilasciata la DID – risulti o privo/a di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o chi, prima dell’assunzione – nei sei mesi precedenti la data dell’evento agevolato, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR.).

L’incentivo spetta anche per la trasformazione di contratti da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

In tale ipotesi non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto direttoriale n. 52/2020; si ribadisce, inoltre, che per tali ipotesi non è richiesto neanche il rispetto dell’ulteriore requisito dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro (cfr. l’art. 2, comma 3, del decreto direttoriale n. 52/2020). Qualora alla data della trasformazione il lavoratore abbia almeno 25 anni di età, rimane, invece, fermo il rispetto, anche per tale tipologia di rapporto, del requisito previsto dall’articolo 2, comma 2, del citato decreto e consistente nell’essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi

 

Condizioni di spettanza dell’incentivo (datore di lavoro)

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali
  • applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015.

 

L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

 

Misura del beneficio

L’incentivo è pari alla contribuzione INPS agevolabile a carico del datore di lavoro per 12 mesi a partire dalla data di assunzione e fino ad un massimo di 8.060 euro annui, riparametrati su base mensile.

L’incentivo è cumulabile con altre tipologie di incentivi.

 

Si ricorda che non sono agevolabili:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo INPS, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
  • il contributo INPS, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015,
  • il contributo INPS, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
  • il contributo INPS, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, o oltre tali limiti, laddove l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti ( incremento ULA)

 

Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro

Per le assunzioni/trasformazioni avvenute dal 01/01/2020 alla data del 26/10/2020 (data di pubblicazione della circolare Inps e data del rilascio della procedura di presentazione istanze), le istanze presentate all’Inps entro il 05/11/2020 verranno accolte in base all’ordine cronologico di assunzione dei lavoratori. Per le domande presentate successivamente o per le assunzioni/trasformazioni decorrenti dal 27/10/2020 le domande verranno accolte in base all’ordine cronologico di presentazione.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS