13 Maggio 2024

CIRCOLARE n. 11/2024 – DL 19/2024 ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PNRR

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30/04/2024, è stata pubblicata la legge n. 56 del 29/04/2024 di conversione con modifiche del DL19/2024 (in vigore dal 2 marzo 2024 salvo diversamente disposto), recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Di seguito riportiamo le principali novità in materia di lavoro […]

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30/04/2024, è stata pubblicata la legge n. 56 del 29/04/2024 di conversione con modifiche del DL19/2024 (in vigore dal 2 marzo 2024 salvo diversamente disposto), recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Di seguito riportiamo le principali novità in materia di lavoro e previdenza, in attesa delle circolari esplicative e degli approfondimenti degli Enti coinvolti.

Condizioni generali per l’applicazione dei benefici normativi e contributivi (art. 29, c. 1)

In modifica dell’Art. 1 c, 1175 della Lg. 296/2006, l’applicabilità dei BENEFICI NORMATIVI e CONTRIBUTIVI, è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

  1. regolarità DURC: regolarità contributiva INAIL, INPS, Casse Edili, Fondi di Sostegno al Reddito);
  2. assenza di violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: NOVITA’, come individuate con apposito Decreto dal Min. del Lavoro;
  3. rispetto degli obblighi di legge, osservanza dei C.C.N.L. nazionali, territoriali e/o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Viene anche inserito nell’art. 1 L. 296/2006 il comma 1175-bis in base al quale resta fermo il diritto ai benefici di cui al c. 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo c. 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge.

In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione si prevede, inoltre, che ill recupero dei benefici erogati non possa essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

  

Appalti (art. 29, c. 2, lett. a e b)

Inserito nell’art. 29 D.Lgs. 276/2003 il comma 1-bis in base al quale al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto deve essere riconosciuto un trattamento economico e normativo complessivamente NON inferiore a quello previsto dal CCNL stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto.

 Inoltre, si stabilisce che la disciplina in materia di responsabilità solidale ex art. 29, c. 2 D.Lgs. 276/2003* si applichi anche:
– nelle ipotesi dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione illecita di prestatori di lavoro da parte di soggetti NON autorizzati / abilitati alla somministrazione;
– nei casi di appalto illecito, ossia privo dei requisiti di cui all’art. 29, c. 1 D.Lgs 276/2003**;
– nei casi di distacco irregolare***;

 

————————- Definizioni:

* responsabilità solidale – art. 29, c. 2 D.Lgs. 276/2003 – : In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento);

** appalto lecito – art. 29, c. 1, D.Lgs. 276/2003: il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.

*** distacco regolare – art. 30, c. 1, D.Lgs. 276/2003: si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.

  

Certificato di congruità manodopera (art. 29, cc. 10, 11 e 12)

Nell’ambito degli appalti pubblici e privati per la realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto (negli appalti pubblici) e il committente (negli appalti privati) devono verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.

Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori:
– negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso responsabile;
– negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del committente.

  

Sanzioni (art. 29, c. 3 e 4)

Viene modificato il quadro sanzionatorio in caso di impiego di lavoratori irregolari e di violazioni in materia di somministrazione di lavoro, in particolare:

a) la maxi-sanzione per lavoro nero prevista per l’impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (mod. Unilav) da parte del datore di lavoro privato è calcolata in base alle giornate di lavoro sommerso svolte è pari a:

  • fino a 30 giornate: da euro 1.950 a euro 11.700
    (in precedenza era da euro 1.800 ad euro 10.800);
  • da 31 a 60 giornate: da euro 3.900 a euro 23.400
    (in precedenza era da euro 3.600 ad euro 21.600);
  • oltre i 60 giornate: da euro 7.800 a euro 46.800
    (in precedenza era da euro 7.200 ad euro 43.200);

n.b.: si evidenzia che le sanzioni sopra indicate sono altresì maggiorate del 20% nel caso in cui il rapporto irregolare sia stato attivato con un lavoratore extracomunitario privo di regolare permesso di soggiorno oppure con un minore in età non lavorativa e sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

b) per l’utilizzatore di personale somministrato da soggetti non autorizzati / abilitati, si prevede la pena dell’arresto fino ad un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione;

c) nelle ipotesi di appalto illecito o distacco irregolare, in quanto privi dell’effettiva funzione per la quale sono stati prefigurati dall’ordinamento, per l’utilizzatore ed il somministratore di personale viene prevista la pena dell’arresto fino ad un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione; nel caso di somministrazione fraudolenta – che ricorre quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore – il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a 3 mesi o dell’ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

Viene inoltre previsto che:
– l’importo delle sanzioni è incrementato del 20% se, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro è stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti;
– l’importo delle pene pecuniarie proporzionali previste, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro;

d) vengono, inoltre, previste sanzioni penali per l’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca e selezione del personale.

Ispezioni (art. 29, cc. 7, 8 e 9)

All’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l’INL rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL».

I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l’attestato di cui sopra, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l’INL provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.

Cantieri temporanei o mobili – patente a punti (art. 29, c. 19)

A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, c. 1; lettera a), D.Lgs. 81/2008 (lavori edili e di ingegneria civile), a esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’UE è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’UE, riconosciuto secondo la legge italiana.

La patente a punti è rilasciata, in formato digitale, dall’INL subordinatamente al possesso dei seguenti nuovi requisiti:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto;
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR);
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Nelle more del rilascio della patente a punti è, comunque, consentito lo svolgimento delle attività nei cantieri temporanei o mobili, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato del lavoro.

La patente a punti è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui sopra, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’INL, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Se nei cantieri temporanei o mobili si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’INL può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi.

Una dotazione inferiore a 15 crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.

Fatto salvo quanto previsto nelle more del rilascio della patente e con riferimento al completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti, l’attività in cantieri temporanei o mobili, da parte di un’impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a 15 crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 36/2023, per un periodo di sei mesi.

Le disposizioni in esame possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del Lavoro, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, c. 4, del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023.

Il committente o il responsabile dei lavori sono tenuti a verificare, a pena applicazione sanzione amministrativa da 717,92 a 2.562,91 euro, il possesso della patente a punti nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente a punti, dell’attestato di qualificazione SOA.

Modifiche all’apparato sanzionatorio in materia contributiva / rafforzamento potere di accertamento documentale dell’INPS (art. 30)

Con decorrenza 1° settembre 2024 al fine di introdurre nuove misure, dirette e indirette, atte a trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente vantaggioso operare nell’economia regolare, sono state apportate alcune modifiche al regime sanzionatorio per omissione / evasione contributiva ex art. 116, c. 8, L. 388/2000 e sono state, inoltre, previste nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’INPS, nonché attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali più incisive e veloci.

Regime sanzionatorio

  1. nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, se il pagamento dei contributi o premi viene effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione è pari al TUR (quindi maggiorazione del 5,50% non troverà applicazione); la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
  2. in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l’occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo, se la denuncia della situazione debitoria sarà effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, sarà dovuta una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al TUR maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 30 giorni dalla denuncia, ovvero maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia.
    La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della misura ridotta è subordinata al versamento della prima rata. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applicherà la misura piena (sanzione civile del 30% in ragione d’anno che comunque non può essere superiore al 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge);
  3. in caso di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, si prevede il versamento della sanzione civile di cui ai punti 1) e 2) nella misura del 50%, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione di tale misura sarà subordinata al versamento della prima rata. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applicherà la misura di cui ai punti 1) e 2);
  4. in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (art. 116, c. 10, della L. 388/2000) non vi sarà più una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, con un tetto massimo non superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, ma saranno dovuti unicamente gli interessi legali di cui all’art. 1284 del Codice Civile.

Sono fatte salve eventuali disposizioni che prevedano l’applicazione di regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente rispetto a quelli previsti sopra.

Semplificazione degli adempimenti

Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’INPS, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, a decorrere dal 1° settembre 2024, l’Istituto previdenziale metterà a disposizione del contribuente o del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi. Il contribuente potrà segnalare all’INPS eventuali fatti, elementi e circostanze da quest’ultimo non conosciuti.

La regolarizzazione degli inadempimenti contributivi, secondo le modalità e i termini che saranno indicati con la deliberazione del CDA INPS, comporterà l’applicazione, in ragione della violazione contestata:
a) in caso di omissione contributiva, della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al TUR che non potrà comunque essere superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione contributiva, della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al TUR maggiorato di 5,5 punti che non potrà comunque essere superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

In caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della misura di cui sopra è subordinata al versamento della prima rata. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applicano la sanzione piena ex art. 116, c. 8, primo periodo delle lett. a) e b) L. 388/2000.

In caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento nei termini indicati, l’INPS procederà alla notifica al contribuente dell’importo della contribuzione omessa con l’applicazione delle seguenti sanzioni civili:
a) nelle ipotesi relative alla omissione contributiva, nella misura, in ragione d’anno, pari al TUR maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non potrà comunque essere superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) nelle ipotesi relative alla evasione contributiva, nella misura, in ragione d’anno, pari al 30%; la sanzione civile non può in ogni caso non potrà comunque essere superiore al 60% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Accertamento delle irregolarità

Le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali, compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi ovvero a titolo di responsabilità solidale, potranno fondarsi su accertamenti eseguiti d’ufficio dall’INPS sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche di dati dell’Istituto medesimo o di altre pubbliche amministrazioni, alle quali l’Istituto possa accedere in base alla legislazione vigente, e dalla comparazione dei relativi dati, da cui si deducano l’esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o agevolazioni, comunque denominate, in tutto o in parte non dovuti.

L’INPS potrà, conseguentemente, a mezzo di posta elettronica certificata:
a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti;
b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti;
c) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti o nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
d) invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi, nonché a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall’INPS.

Sulla base delle risultanze dell’attività accertativa effettuata d’ufficio, l’INPS potrà formare avviso di accertamento, da notificare al contribuente prioritariamente tramite PEC. Se il contribuente esegue il pagamento integrale entro 30 giorni dal ricevimento dell’accertamento, le sanzioni civili sono ridotte del 50%. Entro tale termine possibile richiedere la rateizzazione.

Esonero contributivo per lavoro domestico (art. 29, cc. 15-18)

Al fine di promuovere e a favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, a decorrere dalla data che sarà comunicata dall’INPS, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento sarà riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il datore di lavoro destinatario della prestazione di cui sopra dovrà possedere un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria in corso di validità, non superiore a euro 6.000. Il beneficio non spetterà nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di 1) assistenza degli invalidi di guerra civili e militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro, fruenti dell’indennità di accompagnamento prevista dalle disposizioni che regolano la materia; 2) assistenza dei mutilati ed invalidi civili fruenti delle provvidenze di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, o che siano esclusi da dette provvidenze per motivi attinenti alle loro condizioni economiche e non al grado di menomazione; 3) assistenza dei ciechi civili fruenti del particolare trattamento di pensione previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e successive modifiche ed integrazioni o che ne avrebbero diritto qualora non fossero titolari di un reddito superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni che disciplinano la materia; 4) prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti secolari di culto cattolico; 5) prestazioni di servizi diretti e personali nei confronti dei componenti le comunità religiose o militari di tipo familiare.

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS