13 Novembre 2020

CIRCOLARE n. 79/2020 – Decreti “Ristori” e “Ristori Bis” Sospensione Versamenti scadenti il 16.11.2020 – primi chiarimenti

Con la pubblicazione del D.L. 149-2020 c.d. “Decreto Ristori-bis” che ha parzialmente modificato il contenuto del D.L. 137-2020 c.d. “Decreto Ristori” è stata modificata la platea dei soggetti aventi diritto alla sospensione di alcuni dei versamenti scadenti il 16.11.2020, tuttavia dal combinato disposto delle due norme risultano ancora necessari alcuni chiarimenti. L’Inps ha pubblicato la […]

Con la pubblicazione del D.L. 149-2020 c.d. “Decreto Ristori-bis” che ha parzialmente modificato il contenuto del D.L. 137-2020 c.d. “Decreto Ristori” è stata modificata la platea dei soggetti aventi diritto alla sospensione di alcuni dei versamenti scadenti il 16.11.2020, tuttavia dal combinato disposto delle due norme risultano ancora necessari alcuni chiarimenti.

L’Inps ha pubblicato la circolare 128 del 12.11.2020 ed ha fornito i chiarimenti attesi, mentre nulla è stato ancora pubblicato dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inail. 

SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI INPS

I destinatari della sospensione contributiva sono esclusivamente:

  1. i datori di lavoro privati la cui sede operativa è sita in Italia che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al D.L. n. 149/2020, che si allega alla presente circolare (Allegato n.1)
  2. i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nelle d. zone arancione e rossa alla data del 12.11.2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al D.L. n. 149/2020, che si allega alla presente circolare (Allegato n.2).

 

Contributi oggetto di Sospensione => i contributi INPS (DM10 / CXX / C10) dovuti il 16.11.2020 per la mensilità del mese di Ottobre 2020 e per rateazioni amministrative compresi i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria.

Contributi esclusi dalla Sospensione => i contributi già oggetto di rateazione COVID identificati dal codice DSOS il cui versamento dovrà procedere per non perdere il beneficio dell’esonero di sanzioni e interessi. Si ritiene siano altresì esclusi dalla sospensione – pur essendo inseriti nella sezione INPS del F24 – i contributi dovuti agli “altri enti” diversi da INPS quali Fondo Est /Quas/Cadiprof/Metasalute etc. etc.

 

Ripresa dei versamenti => I versamenti dei contributi sospesi dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi alternativamente

  1. in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021
  2. mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

 

SOSPENSIONE DELLE RITENUTE FISCALI

I destinatari della sospensione delle ritenute fiscali sono esclusivamente:

  1. i datori di lavoro la cui sede operativa sia in Italia che siano stati sospesi ai sensi dell’art.1 del D.P.C.M. 03.11.2020 (quali ad esempio le attivita’ di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attivita’ riabilitative o terapeutiche, nonche’ centri culturali, centri sociali e centri ricreativi)
  2. i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nelle c.d. zone arancione e rossa, che svolgono come attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
  3. i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nelle c.d. zona rossa, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al D.L. n. 149/2020, che si allega alla presente circolare, nonché svolgano attività di tour operator, agenzia viaggio, attività alberghiera. (Allegato n.2).

Ritenute fiscali oggetto di Sospensione => le ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato (art. 23 e 24 del Dpr 600/1973), addizionali regionali e comunali.

Contributi esclusi dalla Sospensione => le ritenute sui redditi di lavoro autonomo ed altri redditi diversi dal precedente (es. tributo 1040).

Ripresa dei versamenti => I versamenti dei contributi sospesi dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi alternativamente

4. in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021

5. mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

 

SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI INAIL

In mancanza di una circolare dell’Inail, dalla lettura del combinato disposto dei D.L. 137-2020 e D.L. 149-2020 si ritiene che siano esclusi da ogni sospensione i contributi dovuti all’INAIL.

Considerata l’imminente scadenza ordinaria ed il ritardo con cui sono stati forniti i pochi chiarimenti dagli enti preposti, per i clienti che si avvalgono del servizio di pagamento degli F24 tramite lo scrivente, lo studio disporrà la sospensione dei versamenti solo su espressa richiesta degli interessati da far pervenire alla funzionaria di riferimento nella giornata odierna. Si ricorda che la verifica del codice ATECO necessaria ad accertare il diritto alla sospensione, dovrà essere effettuata con il proprio fiscalista di riferimento.