20 Aprile 2021

CIRCOLARE n. 20/2021 – Congedo 2021 per genitori / Bonus per acquisto Servizi di Baby Sitting Art. 2 D.L. 30/2021

L’INPS con circolari n. 63/2021 e 58/2021 fornisce chiarimenti ed istruzione operative in merito alla fruizione del congedo a favore dei genitori lavoratori dipendenti per figli conviventi minori di anni 14, nonché per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ex art 4, c. 1, L. n 104/1992 (art. 2, c. 2, DL n. […]

L’INPS con circolari n. 63/2021 e 58/2021 fornisce chiarimenti ed istruzione operative in merito alla fruizione del congedo a favore dei genitori lavoratori dipendenti per figli conviventi minori di anni 14, nonché per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ex art 4, c. 1, L. n 104/1992 (art. 2, c. 2, DL n. 30/2021) e del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting (art. 2, c. 6, DL n. 30/2021).

CONGEDO 2021 PER GENITORI

L’articolo 2 DL 30/2021, ha previsto un congedo indennizzato per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19, alla durata della quarantena da contatto del figlio ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. Tale congedo può essere utilizzato senza limiti di età per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ex art 4, c. 1, L. n 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Destinatari

Possono beneficiare del congedo in parola i soli genitori lavoratori dipendenti del settore privato (n.b.: sono, pertanto, esclusi da tale misura sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata INPS ex L. n. 335/1995, che eventualmente potrebbero richiedere il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting – vedi BONUS PER SERVIZI DI BABY SITTING)

Il congedo può essere fruito – SOLO su base giornaliera – da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di infezione da SARS Covid-19, per il periodo di quarantena da contatto, ovunque avvenuta, ovvero per il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14.

Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ex art 4, c. 1, L. n 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Tale congedo può essere fruito nei soli casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

Requisiti
Per poter fruire del congedo, devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

  1. il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste. Dunque, in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo in argomento, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;
  2. il genitore non deve poter svolgere lavoro in modalità agile, in quanto il congedo di cui trattasi è fruibile solamente nei casi in cui non sia possibile svolgere attività lavorativa in modalità agile;
  3. il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14; pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo in parola non potrà essere più fruito;
  4. il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso. La convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Pertanto, qualora il genitore e il figlio risultino all’Anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, non rilevando le situazioni di fatto. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al lavoratore richiedente il congedo;
  5. deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:1) l’infezione da SARS Covid-19, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente. Tutte le predette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute; 2) la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente; 3) la sospensione dell’attività didattica in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.

In caso di figli con disabilità in situazione di gravità il congedo in esame può essere fruito a prescindere dalla convivenza e anche oltre il limite di 14 anni di età. Per il godimento di tale beneficio, devono sussistere i requisiti di cui ai punti a) e b) sopra citati, oltre al seguente requisito:

– il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ex art 4, c. 1, L. n 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale.

Durata e indennizzo

Il congedo può essere fruito per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata del periodo di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, nonché di chiusura del centro diurno assistenziale ricadenti nell’arco temporale che va dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021.

Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale – artt. 32 e 33 D.Lgs n. 151/2001 – fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 possono essere convertiti, a domanda, nel congedo di cui trattasi; potranno essere convertiti, a domanda degli interessati, anche i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dopo l’entrata in vigore della norma e fino al rilascio della specifica procedura di domanda telematica). A tal fine dovrà essere presentata una domanda di Congedo 2021 per genitori, in sostituzione della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento della domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale.

In questo caso, i lavoratori dipendenti con pagamento dell’indennità anticipato dal datore di lavoro, devono dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro della presentazione all’INPS di nuove domande di periodi di Congedo 2021 per genitori, in luogo delle precedenti domande di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale).

È possibile annullare le domande di Congedo 2021 relativamente alle giornate di congedo non fruite, mentre non è possibile annullare le domande del congedo di cui trattasi relative a periodi già fruiti. In caso di domanda con periodi parzialmente fruiti, l’annullamento potrà riguardare solo i giorni non fruiti, con conseguente riduzione del periodo richiesto.

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall’articolo 23 del D.Lgs n. 151/2001, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo (ossia con esclusione del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla/al lavoratrice/ore). I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.

L’indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità.

Situazione di Compatibilità

  1. malattia
    In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire del congedo di cui trattasi, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.
  2. maternità/paternità
    In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire del Congedo 2021 per genitori solo per un figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità.
    Non è possibile invece fruire del Congedo 2021 per genitori per lo stesso figlio per cui è in corso di fruizione il congedo di maternità/paternità. In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore lavoratore dipendente può fruire del congedo 2021 per genitori per lo stesso figlio, solo se il genitore che fruisce di tale indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile.
  3. ferie
    La fruizione del congedo in argomento è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore.
  4. soggetti fragili
    La fruizione del Congedo 2021 per genitori da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità, a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile.
  5. Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992
    È possibile fruire del Congedo 2021 per genitori nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, L. n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 D.Lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, co. 5, D.Lgs n. 151/2001.
  6. Inabilità e pensione di invalidità
    La fruizione del congedo in argomento è compatibile con i casi in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare, ad esempio, il riconoscimento di un handicap grave (art. 3, co. 3, L. n. 104/1992), di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.
  7. Genitore di altri figli avuti da altri soggetti
    La fruizione del congedo in parola, per figlio convivente minore di anni 14, da parte di uno dei due genitori è compatibile con la contemporanea fruizione del medesimo congedo o di lavoro agile da parte dell’altro genitore per altri figli conviventi minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6 del citato articolo 2 del DL n. 30/2021.
    Tenuto conto delle particolari necessità di cura di soggetti con disabilità in situazione di gravità, la fruizione del congedo in esame da parte di un genitore per un figlio con disabilità grave è, inoltre, compatibile con la contemporanea fruizione del medesimo congedo, del lavoro agile o delle altre misure contenute nei commi da 1 a 6 dell’articolo 2 del DL n. 30/2021 da parte dell’altro genitore per altro figlio, anche se avuto dallo stesso soggetto.
  8. Congedo straordinario ex art. 22 bis DL n. 137/2020
    Il congedo 2021 è compatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell’altro genitore di congedo di cui all’articolo 22 bis DL n. 137/2020 (ossia per figli iscritti alla classe della scuola secondaria di primo grado situata in zona rossa) per altro figlio non convivente (avuto dallo stesso genitore). La contemporanea fruizione dei due benefici da parte dei due genitori per figli diversi è altresì possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi sia fruito per un figlio con disabilità grave.
    Il congedo in argomento è inoltre compatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell’altro genitore di congedo di cui all’art. 22-bis DL n. 137/2020 per altro figlio con disabilità grave (anche avuto dallo stesso genitore) in caso di sospensione dell’attività in presenza di scuole di ogni ordine e grado o di centri diurni a carattere assistenziale su tutto il territorio nazionale.

Situazioni di incompatibilità

  1. Congedo 2021 per genitori
    ll congedo in questione non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi. Pertanto, a fronte di domande presentate da genitori conviventi con il figlio, o anche non conviventi in caso di figli con disabilità grave, per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere la domanda presentata cronologicamente prima.
  2. Congedo per figli conviventi di età compresa tra i 14 ed i 16 anni
    Il congedo in parola è incompatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell’altro genitore del congedo di cui al comma 5 dell’articolo 2 del DL n. 30/2021, ossia di congedo per altro figlio convivente (avuto dallo stesso genitore) di età compresa tra i 14 ed i 16 anni.
    La contemporanea fruizione dei due benefici da parte dei due genitori per figli diversi è invece possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi sia fruito per un figlio con disabilità grave.
  3. Congedo parentale / Riposi giornalieri della madre o del padre
    Il Congedo 2021 per genitori è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione:
    – del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente con il minore.
    – di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente con il minore.
  4. Cessazione e sospensione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa
    Il congedo 2021 per genitori non può essere fruito se l’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo sia disoccupato o sospeso dal lavoro ovvero comunque non svolga alcuna attività lavorativa.
    Ne consegue che in caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il figlio, l’altro genitore non può fruire contemporaneamente (negli stessi giorni) del Congedo 2021 per genitori.
    L’incompatibilità con il congedo in argomento sussiste altresì nel caso in cui uno dei due genitori conviventi con il figlio stia beneficiando di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL. Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il figlio, beneficiando di trattamenti di integrazione salariale, abbia subìto solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché a orario ridotto, l’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave, è ammesso alla fruizione del Congedo 2021 per genitori.
  5. Lavoro agile
    È incompatibile la fruizione negli stessi giorni del congedo di cui trattasi con la prestazione di attività lavorativa in modalità agile dell’altro genitore convivente sia per lo stesso figlio sia per un altro figlio (senza disabilità grave) avuto con lo stesso genitore anche nel caso in cui il lavoro agile è svolto ad altro titolo rispetto a quello previsto per infezione da SARS Covid-19, per quarantena da contatto, ovvero per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio. La contemporanea fruizione dei due benefici da parte dei due genitori è invece possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi e il lavoro in modalità agile siano fruiti per figli diversi di cui uno con disabilità grave.
  6. Part-time e lavoro intermittente
    La fruizione del congedo in argomento da parte di un genitore è altresì incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il figlio.

Compatibilità del congedo con il bonus baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia

Premesso che, per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, è prevista la possibilità di richiedere, per i figli conviventi minori di anni 14, anche la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting oppure per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia, nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, NON risulta possibile la fruizione contemporanea (ossia negli stessi giorni) delle due misure (congedo e bonus) nell’ambito della stessa settimana.

Domanda
Nelle more dei necessari aggiornamenti informatici, è possibile fruire del congedo 2021 per genitori con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando successivamente la medesima presentando l’apposita domanda telematica all’INPS, non appena sarà resa disponibile sul sito dell’Istituto.

 

BONUS PER SERVIZI DI BABY SITTING

Per la cura dei figli minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19, alla durata della quarantena da contatto del figlio ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, a favore dei genitori conviventi, l’articolo 2, DL n. 30/2021 prevede anche la possibilità di fruire di uno o più bonus per servizi di baby-sitting, fino a un massimo di 100 euro settimanali.

Ai fini del diritto al bonus per i servizi di baby-sitting, si precisa che rilevano tutti i casi sopra descritti (sospensione didattica in presenza, infezione o quarantena del figlio) che si siano verificati dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

Destinatari

Il bonus in argomento si rende applicabile alle seguenti tipologie di lavoratori:

  • lavorator iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS ex L. n. 335/1995;
  • lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alle gestioni speciali dell’INPS (artigiani/commercianti/ coltivatori diretti);
  • lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’INPS;
  • personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie: – medici; – infermieri; – tecnici di laboratorio biomedico; – tecnici di radiologia medica; – operatori sociosanitari. Sono compresi i medici di base e i pediatri di libera scelta che operano in convenzione con le ASL, gli ostetrici, i soccorritori, gli autisti, i medici e il personale sanitario addetto al servizio emergenza/urgenza 118, purché anch’essi operanti in regime di convenzione con le ASL.

In caso di contemporanea iscrizione alla Gestione separata INPS e a una gestione speciale autonoma dell’INPS o cassa professionale autonoma, trattandosi di due gestioni entrambe ricomprese nell’ambito di applicazione della norma, il beneficio verrà riconosciuto nella gestione speciale autonoma (ad esempio, commerciante che contemporaneamente ricopre il ruolo di amministratore di società e in quanto tale è iscritto alla Gestione separata).

Incompatibilità / Compatibilità

Il bonus per servizi di baby-sitting può essere erogato, alternativamente, a entrambi i genitori purché NON ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:

  1. la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;
  2. l’altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa ovvero sia sospeso dal lavoro ovvero sia beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;
  3. i genitori abbiano fruito del congedo 2021 per genitori (vedi supra).

Nel rispetto del principio di “alternatività”, si precisa che non è possibile rinunciare ai periodi di congedo COVID per l’anno 2021 effettivamente fruiti. Analogamente, si precisa che una volta effettuata, a richiesta dell’interessato, la conversione dei periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale in “Congedo 2021” per genitori non è possibile richiederne l’annullamento.

Il bonus per servizi di baby-sitting può essere erogato in caso di congedo di maternità, ferie e congedo parentale di entrambi i genitori.

Domanda

La domanda potrà essere presentata all’INPS – direttamente dall’interessato o attraverso un Patronato – esclusivamente in modalità telematica.

Erogazione del bonus

I bonus richiesti per le settimane nelle quali si verificano le situazioni di cui all’articolo 2 DL n. 30/2021 sono erogati mediante il Libretto Famiglia.
Si precisa che il bonus non può essere utilizzato per remunerare le prestazioni rese dai familiari (n.b.: a tal fine rilevano i rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado.
Si precisa, inoltre, che nella disciplina del Libretto Famiglia la norma istitutiva non ha previsto la possibilità di revoca o di modifica delle prestazioni, essendo le stesse inserite a consuntivo, cioè dopo il loro effettivo svolgimento. Le prestazioni, una volta comunicate attraverso la piattaforma delle prestazioni occasionali, vengono disposte per il pagamento e non possono essere modificate.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS