23 Aprile 2021

CIRCOLARE n. 21/2021 – DL 52/2021 misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19

Nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52, entrato in vigore dal 23 aprile 2021, riguardante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Il DL 52/2021 prevede, oltre […]

Nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52, entrato in vigore dal 23 aprile 2021, riguardante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Il DL 52/2021 prevede, oltre alla proroga al 31 luglio 2021 della possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile / smart working in forma semplificata (vedi ns. circolare n. 22/2021), le seguenti misure.

SPOSTAMENTI

Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla.

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti:

  • per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute;
  • per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
  • ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9 DL 52/2021 (vedi infra).

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2 DL 19/2020 e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia’ conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Tale spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

 

ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti

nonchè dei protocolli e delle linee guida regionali, o, in assenza, nazionali, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Il mancato rispetto dei contenuti dei suddetti protocolli o delle linee guida, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la  sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei  servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto dei suddetti protocolli e linee guida.

 

PISCINE, PALESTRE E SPORT DI SQUADRA

A decorrere dal 15 maggio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di piscine all’aperto in conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport – , sentita la Federazione medico sportiva italiana  (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sono  consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana  (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport -, sentita la Federazione medico sportiva italiana  (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di  squadra e di contatto.

E’ comunque interdetto l’uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle suddette linee guida.

 

FIERE, CONVEGNI E CONGRESSI

E’ consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida di settore, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico.

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida applicabili al settore di riferimento.

 

SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO

A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.  Le attivita’ devono svolgersi nel rispetto delle linee guida di riferimento.

Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle suddette condizioni, nonchè le attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

 

ATTIVITA’ SCOLASTICHE E DIDATTICHE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno  scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola  secondaria di primo grado, nonchè, almeno per il 50 per cento  della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado.

Resta sempre garantita la possibilitaà di svolgere attivitaà in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

 

CENTRI TERMALI E PARCHI E TERMALI E DI DIVERTIMENTO

Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attività dei centri termali e delle attività dei parchi tematici e di  divertimento nel rispetto di protocolli e linee guida  di settore. Resta ferma l’attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche.

 

CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Sul territorio nazionale saranno introdotte le cosiddette certificazioni verdi Covid-19, comprovanti:

– lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;

– la guarigione dall’infezione;

– l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS