10 Maggio 2021

CIRCOLARE n. 23ter/2021 – CCNL METALMECCANICA AZIENDE INDUSTRIALI ACCORDI 20/04/2021

Con riferimento alla ns. circolare n. 7 bis / 2021 comunichiamo che, con riferimento al rinnovo del CCNL METALMECCANICA aziende industriali le Parti sociali hanno inoltre sottoscritto – in data 20/04/2021 – accordi inerenti la disciplina dell’apprendistato e delle altre tipologie contrattuali, del welfare contrattuale, della previdenza complementare e del trattamento in caso di gravidanza […]

Con riferimento alla ns. circolare n. 7 bis / 2021 comunichiamo che, con riferimento al rinnovo del CCNL METALMECCANICA aziende industriali le Parti sociali hanno inoltre sottoscritto – in data 20/04/2021 – accordi inerenti la disciplina dell’apprendistato e delle altre tipologie contrattuali, del welfare contrattuale, della previdenza complementare e del trattamento in caso di gravidanza e puerperio.

APPRENDISTATO

Apprendistato professionalizzante

Qualifiche ammesse

Le qualifiche ammesse sono tutte quelle previste dal CCNL ad esclusione dei livv. D1 e A1.

Durata

La durata minima del contratto è di 6 mesi e quella massima è di 36 mesi. Per i lavoratori in possesso di diploma di livello 4 EQF, di diploma di tecnico superiore 1TS (livello 5 EQF) ovvero di laurea (livello 6 e 7 EQF) inerenti alla professionalità da conseguire la durata è ridotta di 6 mesi.

Per le figure di livello D2 addette a produzioni in serie svolte su linee a catena o di montaggio semplice quando le mansioni siano caratterizzate da attività brevi, semplici e ripetitive la durata massima sarà di 24 mesi.

I periodi di apprendistato professionalizzante svolti per almeno a 12 mesi presso più datori di lavoro saranno computati ai fini della durata complessiva, purché non separati da interruzioni superiori ad 1 anno e purché si riferiscano alle stesse attività: in tal caso la durata del contratto sarà ridotta di 6 mesi (fermo restando quanto previsto per il possesso dei titoli di studio).

In caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio superiore a 30 giorni, il contratto sarà prolungato per un periodo pari alla durata dell’assenza. In caso di assenze superiori a 30 giorni per cause diverse da quelle suddette, la possibilità di prolungamento è rimessa ad intese tra le parti.

All’apprendista mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti contrattuali. Ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità, a decorrere dal 1º ottobre 2017, il periodo di apprendistato sarà computato nella misura del 65%. Per il lavoratore in possesso di diploma di scuola media superiore inerente alla qualificazione a fini contrattuali da acquisire, che venga mantenuto in servizio, ai fini della mobilità professionale di cui all’art. 1, lett. B), punto IV, Sezione quarta, Titolo II, il periodo di apprendistato sarà considerato utile in misura pari a 12 mesi.

Periodo di prova

La durata del periodo di prova è pari alla durata ordinaria prevista per il livello di inquadramento iniziale. In caso di malattia o infortunio è ammesso il completamento della prova qualora l’apprendista riprenda servizio entro la metà del periodo di prova.

Inquadramento e retribuzione

Per i contratti stipulati dal 1° giugno 2021 l’inquadramento è al livello corrispondente alla qualifica da conseguire.

 

Gli apprendisti assunti prima del 1° giugno 2021, fermo restando l’applicazione delle clausole riguardanti l’inquadramento e la relativa retribuzione previste dal CCNL 26 novembre 2016, a decorrere dal 1° giugno 2021, se ancora inquadrati in 1° categoria, saranno inquadrati al livello D1.

 

La retribuzione sarà quella del livello di inquadramento corrispondente alla qualifica da conseguire ragguagliata alle percentuali e relativi periodi di applicazione come sotto riportato:

Durata complessiva (mesi) I periodo II periodo III periodo
Mesi % Mesi % Mesi %
36 12 85 12 90 12 95
30 10 85 10 90 10 95
24 8 85 8 90 8 95

 

Qualora le durate complessive siano inferiori a quelle di cui sopra, la durata dei singoli periodi sarà adeguata in misura proporzionale, ferma restando la percentuale di retribuzione applicabile nei 3 periodi.

Attività formativa

La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue e potrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica, laddove esistente.

Recesso o attribuzione della qualificazione

Stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato; le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 del codice civile, di 15 giorni decorrente dal termine del contratto medesimo. Nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con attribuzione della qualificazione professionale che ha formato oggetto del contratto di apprendistato.

 

Trattamento economico e normativo

Per tutto quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dalla disciplina specifica dell’apprendistato professionalizzante si applica la disciplina prevista dal CCNL per i lavoratori qualificati.

 

 

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

Le durate massime sono stabilite in:

– 3 anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;

– 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale e di istruzione secondaria superiore;

– 2 anni per la frequenza del corso integrativo per l’ammissione all’esame di Stato di cui all’art. 15, c. 6, D.Lgs. n. 226/2005;

– 1 anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale nel caso di possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell’ambito di indirizzo professionale corrispondente e per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.

Il c.c.n.l. disciplina i casi in cui il datore di lavoro può prorogare il contratto.

L’inquadramento è quello del livello D2 e la retribuzione per le ore di formazione a carico azienda è pari al 10% del relativo minimo tabellare.

Per le ore svolte oltre l’orario ordinamentale, il c.c.n.l. stabilisce diverse percentuali di retribuzione.

Il periodo di prova è fissato in 160 giorni, le ferie in 4 settimane (30 giorni lavorativi fino a 16 anni compiuti), i permessi retribuiti in 40 ore, il preavviso al termine del contratto in 15 giorni.

Il piano formativo è redatto dall’Istituzione formativa assieme al datore di lavoro, che stabiliscono anche la durata.

In caso di passaggio in qualifica, l’apprendistato sarà computato ai fini dell’anzianità nella misura del 50% per tutti gli istituti contrattuali.

In caso di trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, la durata di questo sarà ridotta di 12 mesi (compresa la riduzione di 6 mesi prevista in relazione ai titoli di studio).

Apprendistato di alta formazione e ricerca

La durata è disciplinata dall’art. 45, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 81/2015.

Il periodo di prova è pari a quello previsto per il livello di inquadramento iniziale.

Per le assunzioni dal 1° giugno 2021 l’inquadramento sarà al livello corrispondente alla qualifica da conseguire e la retribuzione sarà la seguente:

  1. A) percorsi di durata superiore all’anno:

– prima metà del periodo: 85% del minimo contrattuale del livello di inquadramento;

– seconda metà del periodo: 90% del minimo contrattuale del livello di inquadramento;

  1. B) percorsi di durata non superiore all’anno:

– periodo di apprendistato: 90% del minimo contrattuale del livello di inquadramento.

Il piano formativo è redatto dall’Istituzione formativa o ente di ricerca e dal datore di lavoro, che stabiliscono anche la durata.

Si applicano le discipline in materia di assistenza e previdenza integrativa previste dal c.c.n.l. per i qualificati.

Il preavviso al termine del contratto è fissato in 15 giorni.

In caso di passaggio in qualifica, l’apprendistato sarà computato nell’anzianità di servizio ai fini di tutti gli istituti contrattuali; ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità il periodo di apprendistato sarà computato nella misura del 65%.

 

Stabilizzazione dei contratto di lavoro a tempo determinato

I lavoratori che abbiano svolto presso la stessa azienda, con mansioni equivalenti, sia periodi di lavoro con contratto di lavoro a termine che periodi di missione con contratto di somministrazione –  qualora la somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 44 mesi complessivi anche non consecutivi comprensivi dell’eventuale proroga in deroga assistita  –  acquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato laddove siano impiegati in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato.

Resta confermato che la previsione di cui sopra NON costituisce una modifica dei limiti di durata massima del contratto a tempo determinato / successione contratti a tempo determinato ex art. 19, c. 2, D.Lgs. 81/2015.

Part time

In merito alla richiesta del lavoratore di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, nelle aziende con più di 100 dipendenti, l’azienda, nell’ambito della percentuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno accoglierà le richieste motivate, e debitamente documentate, da necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap; necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni; ove la suddetta percentuale sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate dalla necessità di accudire i figli fino al compimento di 3 anni saranno accolte fino ad una percentuale massima complessiva del 5 per cento del personale in forza a tempo pieno.

Nelle aziende fino a 100 dipendenti, l’azienda, nell’ambito della percentuale massima complessiva del 3 per cento dei lavoratori in forza a tempo pieno, valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interessato, le richieste motivate, e debitamente documentate, dalle ragioni suindicate; ove la suddetta percentuale sia stata raggiunta, eventuali richieste motivate dalla necessità di accudire i figli fino al compimento di 3 anni saranno accolte fino ad una percentuale massima complessiva del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno.

 

WELFARE CONTRATTUALE (FLEXIBLE BENEFIT)

Viene confermato il sistema di welfare contrattuale, la cui disciplina diventa strutturale.

Pertanto, a decorrere dal 1° giugno di ogni anno le aziende attiveranno a beneficio dei lavoratori strumenti di welfare per un costo massimo di € 200, da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo, non riproporzionabile per i lavoratori part time.

Gli importi sono onnicomprensivi ed esclusi dalla base di calcolo del t.f.r.

Sono destinatari del beneficio tutti i lavoratori non in prova in forza al 1° giugno di ogni anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

– con contratto a tempo indeterminato;

– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato 3 mesi di anzianità di servizio (anche non consecutivi) nel corso di ciascun anno.

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita nel periodo 1° giugno-31 dicembre di ogni anno.

I lavoratori possono destinare le somme, di anno in anno, ai Fondi Cometa o METASALUTE.

 

GRAVIDANZA E PUERPERIO

In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tal caso, alla lavoratrice assente, nei 5 mesi di maternità, sarà corrisposta, ad integrazione di quanto previsto dalla legge, l’intera retribuzione globale.

In caso di estensione, a norma di legge, oltre detti termini, del periodo di assenza obbligatoria, si applicherà il trattamento più favorevole tra quello previsto dal CCNL e quello stabilito dalla legge.

 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE / FONDO COMETA

I lavoratori possono volontariamente iscriversi al Fondo pensione nazionale di categoria – COMETA dalla data di assunzione (quindi anche prima del superamento del periodo di prova).

Per i lavoratori di nuova adesione dopo il 05/02/2021 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, a decorrere dal 1° giugno 2022, la contribuzione a carico azienda è pari al 2,2% dei minimi contrattuali.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS