26 Giugno 2023

CIRCOLARE n. 14/2023 – AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI GIOVANI under 36

Con circolare n. 57/2023 l’INPS fornisce le indicazioni operative in merito all’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36 a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel periodo: 1) – 01/07/2022-31/12/2022 ex art.1 c. 10, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di […]

Con circolare n. 57/2023 l’INPS fornisce le indicazioni operative in merito all’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36 a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel periodo:

1) – 01/07/2022-31/12/2022 ex art.1 c. 10, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di Bilancio 2021)

2) – 01/01/2023-31/12/2023 ex art.1 c. 297, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di Bilancio 2023)

Datori di lavoro che possono accedere all’esonero contributivo

Possono accedere all’esonero contributivo tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo e con esclusione:

  • dei datori di lavoro domestici,
  • delle imprese del settore finanziario (codici Ateco rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66)

N.B. Le imprese del settore finanziario possono, comunque, accedere all’incentivo strutturale ex art. 1 cc. 100-108 L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) per l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato under 30.

  • delle pubbliche Amministrazioni (come definite ed elencate dal d.lgs. 165/2001)

            Hanno quindi diritto al riconoscimento dell’esonero in oggetto anche:

  1. gli enti pubblici economici;
  2. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  3. gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  4. le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  5. le aziende speciali costituite anche in consorzio;
  6. i consorzi di bonifica;
  7. i consorzi industriali;
  8. gli enti morali;
  9. gli enti ecclesiastici,

 

Rapporti di lavoro incentivati

L’incentivo in esame spetta per

  • le nuove assunzioni a tempo indeterminato
  • le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato,

effettuate nel periodo 01/07/2022 – 31/12/2023, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa sia in Italia che all’estero. Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione, abbia un’età inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni.

 

L’esonero contributivo spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Restano, invece, esclusi dall’esonero contributivo:

  • i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale;
  • i rapporti di lavoro intermittente;
  • i rapporti di apprendistato;
  • i contratti di lavoro domestico.

Infine, l’articolo 1, comma 13, della legge di Bilancio 2021 esclude espressamente che l’esonero ivi disciplinato si applichi alle prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e alle assunzioni di cui all’articolo 1, commi 106 e 108, della legge di Bilancio 2018 (ossia alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione).

 

Assetto e misura dell’incentivo

L’esonero contributivo è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di

  • euro 6.000 euro annui per le assunzioni/trasformazioni del periodo 01/07/2022-31/12/2022. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (euro 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (euro 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
  • euro 8.000 euro annui per le assunzioni/trasformazioni del periodo 01/01/2023-31/12/2023. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (euro 8.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (euro 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

 

Sono esclusi dall’esonero:

  • i premi e contributi dovuti all’INAIL;
  • i contributi eventualmente dovuti al Fondo di Tesoreria INPS (ex co. 755, L. 296/2006);
  • i contributi eventualmente dovuti ai fondi di cui agli art. 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. n. 148/2015 (fondi di solidarietà bilaterali o fondo integrazione salariale per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale);
  • il contributo addizionale IVS dell’1% di cui all’articolo 3-ter della legge n. 438/1992;
  • il contributo previsto dall’art. 25, co. 4, L. 845/1978, in misura pari allo 0,30% (finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua);
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 1, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997.

L’incentivo deve essere calcolato sui contributi al netto delle misure compensative di cui all’art. 10, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 252/2005.

 

Durata del beneficio

L’esonero contributivo spetta per un periodo massimo di trentasei mesi a partire dalla data dell’evento incentivato.

Ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero spetta per un periodo massimo di quarantotto mesi.

 

Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

 

Condizioni di spettanza dell’incentivo

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato:

  • al rispetto degli obblighi imposti da norme di legge o della contrattazione collettiva,
  • al rispetto dell’eventuale diritto di precedenza alla riassunzione,
  • alla mancanza di sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale,
  • al possesso di DURC regolare,
  • al rispetto della normativa sul lavoro, gli accordi e contratti collettivi nazionali regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti e le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

Ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione contributiva in trattazione, è inoltre necessario rispettare le seguenti condizioni:

  • il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve aver compiuto trentasei anni (trentacinque anni e 364 giorni. Analoghi limiti anagrafici valgono nelle ipotesi di trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato;
  • il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (sia in Italia che all’estero). Non incidono nella valutazione della condizione lavorativa pregressa:
  • i contratti di lavoro NON a carattere subordinato (ad esempio p.iva, co.co.co.)
  • i contratti di lavoro subordinato NON a tempo indeterminato (ad esempio lavoro a termine)
  • i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato NON stabili (ad esempio lavoro a chiamata / intermittente anche se a tempo indeterminato, lavoro domestico)
  • i contratti di lavoro domestico
  • i contratti di apprendistato che si è risolto prima della qualificazione.

 

Diversamente, devono considerarsi ostative al riconoscimento dell’esonero le situazioni in cui il lavoratore abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione o che il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore.

  • i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, e non devono procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

 

Condizioni per il riconoscimento del diritto all’incentivo. Casi particolari

1) con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima.

2) nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1406 del c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto.

3) la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’articolo 2112 del c.c.

4) l’esonero contributivo non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato.

 

Si precisa che il requisito dell’assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata.

Pertanto, se il lavoratore per il quale è stata già fruita l’agevolazione viene riassunto, per il nuovo rapporto si può fruire della medesima misura per i mesi residui spettanti e ciò indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione

 

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L’esonero contributivo in trattazione è concesso nel rispetto dei limiti previsti con il “Temporary Crisis and Transition Framework”, ovvero:

– importo non superiore a 2.000.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) ;

– importo non superiore a 250.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli

-importo non superiore a 300.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

– concessi entro il 31 dicembre 2023.

 

Coordinamento con altri incentivi

L’esonero contributivo in analisi è cumulabile unicamente con l’incentivo introdotto dal decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) in relazione alle assunzioni effettuate a partire dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani di età inferiore a 30 anni che non studiano e non lavorano: il beneficio in questo caso si sostanzia ini un incentivo per un periodo di 12 mesi e nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

 

Distinti saluti

TERRAZZINI & PARTNERS