4 Luglio 2023

CIRCOLARE n. 17/2023 – DECRETO LEGGE N. 48 del 04/05/2023 Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro LEGGE DI CONVERSIONE

Facendo seguito alla ns. circolare n. 10/2023 del 11/05/2023 comunichiamo che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023, la Legge 3 luglio 2023, n. 85, di conversione del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023 (c.d DECRETO LAVORO) Di seguito si riepilogano le principali modifiche alle disposizioni in materia di […]

Facendo seguito alla ns. circolare n. 10/2023 del 11/05/2023 comunichiamo che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023, la Legge 3 luglio 2023, n. 85, di conversione del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023 (c.d DECRETO LAVORO)

Di seguito si riepilogano le principali modifiche alle disposizioni in materia di lavoro e previdenza introdotte al DL 48/2023 nel corso dell’iter parlamentare di conversione dello stesso.

SMART WORKING (ART. 28—BIS / ART 42)

L’art. 28-bis dispone che, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022 (c.d. LAVORATORI FRAGILI), il datore di lavoro – FINO AL 30/09/2023 – deve assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Il comma 3-bis dell’art. 42, intervenendo sull’art. 10, comma 2, del D.L. 24/2022, estende dal 30 giugno al 31 dicembre 2023 il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile / smart working a favore di lavoratori dipendenti del settore privato genitori di under 14 o con fragilità specifica.

Più precisamente, a seguito di tale disposizione, fino al 31 dicembre 2023:

  • ai lavoratori del settore privato maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità – accertata nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 DL 34/2020, sulla base delle valutazioni del medico competente aziendale  – ed a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa, è riconosciuto il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile.

I nominativi dei lavoratori in smart working ed i periodi di svolgimento dell’attività in tale modalità dovranno   essere comunicati, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

  • ai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, è riconosciuto il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli artt. da 18 a 23 L. 81/2017, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

 

DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE / SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (ART. 24)

Viene modificato l’art 19 D.Lgs. 81/2015, prevedendo che ai contratti di lavoro subordinato di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non superiore a 24 mesi, alle proroghe ed ai rinnovi oltre i 12 mesi ed entro i 24 mesi, l’apposizione del termine è legittima solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • per la sostituzione di altri lavoratori, assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro
  • nei casi previsti dalla contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 81/2015 (CCNL, Contrattazione territoriale o aziendale comparativamente più rappresentativa e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro RSA/RSU);
  • in via supplettiva, ossia in assenza di regolamentazione da parte della predetta contrattazione collettiva, MA solo fino al 30 aprile 2024 (in di chiarimenti se da intendersi quale data termine contratto o data stipula contratto), per ragioni tecniche, organizzative e produttive individuate dalle parti contraenti.

Modificando l’art. 21 D.Lgs. 81/2015 viene, inoltre, previsto che il contratto a tempo determinato nei primi 12 mesi può essere liberamente (ossia anche in assenza di una delle causali di cui all’art 19) non solo prorogato ma anche rinnovato.

 

Inoltre, sia per le proroghe che per i rinnovi, ai fini del computo del termine di 12 mesi, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023.

 

Il comma 1-quater dell’art. 24 apporta modifiche all’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015, che disciplina il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

In particolare, intervenendo sul comma 1, primo periodo, si precisa che dal numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato sono esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato.

Si prevede inoltre che è in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato:

– di lavoratori di cui all’art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991 (lavoratori in mobilità);

– di soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

MISURE FISCALI PER IL WELFARE AZIENDALE (ART. 40)

Limitatamente al periodo di imposta 2023 viene aumentata a 3.000,00= euro la soglia di esenzione contributiva e fiscale dei c.d. fringe benefit (valore dei beni ceduti / servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale) riconosciuti, anche ad personam, ai lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi:

– i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti;

– i figli adottivi o affidati.

Si ricorda che sono considerati fiscalmente a carico i figli che possiedono un reddito complessivo annuo uguale o inferiore a 2.840,51 euro ossia a 4.000,00 euro in caso di figli di età non superiore a 24 anni.

Il suddetto limite di esenzione è applicabile a condizione che il lavoratore dipendente dichiari al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli a carico.

I datori di lavoro provvedono all’applicazione della suddetta misura previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti in azienda.

Qualora in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto dovesse emergere che il valore complessivo dei beni ceduti, dei servizi prestati e delle somme erogate / rimborsate per utenze domestiche sia superiore a tale soglia, il datore di lavoro dovrà assoggettare a tassazione l’importo corrisposto nella sua interezza.

 

Per la corretta applicazione della suddetta novità normativa si rimane in attesa dei necessari chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STRALCIO DEI DEBITI CONTRIBUTIVI (ART. 23-bis)

I soggetti iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti, i lavoratori autonomi agricoli, i committenti e professionisti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi con lo stralcio delle cartelle di cui all’art. 1, comma 222, della legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), possono chiedere all’Inps il riconteggio dei debiti cancellati. Tale possibilità è prevista anche per i debiti contributivi cancellati ai sensi dell’articolo 4, del D.L. n. 119/2018.

Le somme dovute possono essere saldate in un’unica soluzione o in rate mensili di pari importo entro il 31 dicembre 2023. Le modalità e i tempi di presentazione della domanda saranno definiti dall’INPS.

 

PRESTAZIONI OCCASIONALI (ART. 37)

Il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale ex art 54-bis DL n. 50/201, con riferimento agli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento si applica ai datori di lavoro che occupano più di 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Inoltre, per gli utilizzatori che operano in tali settori l’importo massimo annuo di compenso erogabile a chi svolge prestazioni occasionali è elevato a 15.000 euro.

Si prevede, inoltre, che il c.d LIBRETTO FAMIGLIA utilizzabile da persone fisiche non nell’esercizio di attività professionale o d’impresa per remunerare piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione, assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità e insegnamento privato supplementare, possa essere acquistato ANCHE presso le rivendite di generi di monopolio e che nel caso di utilizzo dello stesso, il pagamento al prestatore di lavoro occasionale possa essere effettuato ANCHE presso tali rivendite.

 

BONUS TURISMO (ART. 39-BIS)

per il periodo che va dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, a favore di lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali viene riconosciuto un bonus consistente in una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.

Possono fruire di tale beneficio i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2022, a 40.000 euro.

Il trattamento integrativo speciale sarà riconosciuto dal sostituto d’imposta, su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2022.

Il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante l’istituto della compensazione F24.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS