3 Gennaio 2024

CIRCOLARE n. 02/2024 – INAIL riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione

Si ricorda che in caso di interventi effettuati dall’azienda e finalizzati al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, può essere presentata alla competente sede territoriale INAIL, ENTRO il 29 FEBBRAIO 2024, domanda di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione (ex Modelli […]

Si ricorda che in caso di interventi effettuati dall’azienda e finalizzati al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, può essere presentata alla competente sede territoriale INAIL, ENTRO il 29 FEBBRAIO 2024, domanda di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione (ex Modelli OT24 e OT20) per l’anno 2024.

Si evidenzia che potrà essere richiesta la riduzione qualunque sia l’anzianità dell’attività aziendale, anche nel primo biennio di attività della posizione assicurativa territoriale – PAT, sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell’anno precedente quello di presentazione della domanda.

Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT la riduzione è applicata nella misura fissa dell’otto per cento.

Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, come di seguito specificato:

LAVORATORI ANNO RIDUZIONE
Fino a 10 28%
Da 10,01 a 50 18%
Da 50,01 a 200 10%
Oltre 200 5%

n.b.: la riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT.

La riduzione di tasso può essere riconosciuta ai datori di lavoro che:

  • siano in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro (n.b: il requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello di presentazione della domanda) ed in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva (n.b.: la verifica di regolarità è attivata dall’Istituto ed in ogni caso deve sussistere alla data di adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di riduzione del tasso per prevenzione);
  • abbiano effettuato, nell’anno precedente quello per il quale è richiesta la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

 

Gli interventi possono essere:

A: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI)

A-1: AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO

A-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO

A-3: SICUREZZA MACCHINE E TRATTORI

A-4: PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO

A-5: PREVENZIONE DEI RISCHI DA PUNTURE DI INSETTO

B: PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE

C: PREVENZIONE DELLE MALATIE PROFESSIONALI

C-1: PREVENZIONE DEL RISCHIO RUMORE

C-2: PREVENZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

C-3: PREVENZIONE DEL RISCHIO RADON

C-4: PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI

C-5: PROMOZIONE DELLA SALUTE

C-6: PREVENZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMATICO

D: FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE

E: GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE

F: GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI

 

Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

Per alcuni interventi, il punteggio prevede la possibilità di un punteggio bonus di 10 punti, aggiuntivo rispetto a quello indicato sul modulo, applicabile alle PAT classificate secondo i riferimenti tariffari indicati nel modulo stesso.

Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT dell’azienda.

Qualora l’azienda abbia effettuato gli interventi solo su singole posizioni assicurative, il punteggio è calcolato per ciascuna PAT e, quindi, per ogni PAT è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

Per gli interventi della sezione E, che riguarda le misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, e per l’intervento F-6, riguardante il piano per la gestione in caso di incendio, che devono essere realizzati su tutte le PAT dell’azienda, il punteggio dell’intervento selezionato si intende conseguito per tutte le PAT, fermo restando che per ogni PAT è necessario aver effettuato interventi tali per cui la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

Gli interventi contrassegnati dalla lettera (P) hanno valenza pluriennale, ossia l’arco di validità dell’intervento è esteso a più annualità. In caso di attuazione di tali interventi, il Modulo deve essere ripresentato ogni anno con idonea documentazione probante da cui risulti evidenza non solo della realizzazione degli stessi, ma anche del mantenimento e della continuità di attuazione di tali interventi nell’anno precedente quello di presentazione della domanda. In particolare, per gli interventi A-1.1, A-1.2, A-1.5, F-4 ed F-7 la pluriennalità consiste nella possibilità di inviare le fatture di acquisto dei beni oggetto dell’intervento, datate anche nei 3 anni precedenti l’anno di riferimento, ossia nei 4 anni precedenti quello di presentazione della domanda. Per gli interventi C-1.1 e C-1.2 la pluriennalità consiste nella possibilità di inviare le fatture di acquisto dei beni oggetto dell’intervento, datate anche nei 2 anni precedenti l’anno di riferimento, ossia nei 3 anni precedenti quello di presentazione della domanda. Per l’intervento A-5.1 invece la pluriennalità si esplica nella possibilità di inviare la relazione complessiva sulle valutazioni dei lavoratori svolte anche nei 3 anni precedenti quello della domanda, ossia, anche in questo caso, nei 4 anni precedenti quello di presentazione della domanda.

A pena inammissibilità, la documentazione probante relativa agli interventi effettuati nell’anno solare precedente alla richiesta dovrà essere presentata unitamente alla domanda ENTRO il termine del 29 FEBBRAIO 2024 (n.b.: non verrà presa in considerazione documentazione presentata oltre il predetto termine); in particolare, all’interno del servizio online, per ogni intervento migliorativo, dovrà essere allegato alla domanda un file in formato pdf contenente la relativa documentazione probante l’effettuazione dell’intervento stesso, riportante data e firma (n.b.: il nome del file dovrà riportare la sezione, il numero di intervento e, in carattere minuscolo, il riferimento al documento allegato). Con riferimento agli interventi riguardanti l’implementazione e/o l’adozione di “procedure”, si precisa che per “procedura” si intende un insieme sistematico di istruzioni operative su come eseguire una determinata operazione o attività, formalmente emessa dall’azienda, resa nota ai lavoratori e attuata. La procedura deve essere caratterizzata, oltre che da data e firma, da: – contenuti, che devono essere congruenti con l’oggetto dell’intervento; – prove documentali dell’attuazione nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda.

È facoltà sia dell’azienda che dell’Istituto fornire o richiedere altra documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato nel modulo.

È fatta salva la facoltà dell’Inail di procedere, in sede d’istruttoria o successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, debitamente motivato, sarà comunicato al Datore di lavoro con Posta Elettronica Certificata ENTRO 120 dalla scadenza del termine di presentazione della domanda.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS