29 Marzo 2024

CIRCOLARE n. 10bis/2024 – CCNL TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI CONFCOMMERCIO ACCORDO RINNOVO 22/03/2024

Confcommercio con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno sottoscritto in data 22 marzo 2024 l’accordo per il rinnovo del CCNL TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI. Si esaminano di seguito le principali novità: DECORRENZA E DURATA Il CCNL decorre dal 1° aprile 2023 per la parte economica e dal 1° aprile 2024 per la parte normativa […]

Confcommercio con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno sottoscritto in data 22 marzo 2024 l’accordo per il rinnovo del CCNL TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI.

Si esaminano di seguito le principali novità:

DECORRENZA E DURATA

Il CCNL decorre dal 1° aprile 2023 per la parte economica e dal 1° aprile 2024 per la parte normativa e scadrà il 31 marzo 2027.

 

UNA TANTUM

Ad integrazione di quanto già stabilito con l’accordo 12 dicembre 2022, in materia di acconto su futuri aumenti contrattuali ed a completamento della copertura della carenza contrattuale, ai lavoratori in forza alla sottoscrizione dell’accordo 22 marzo 2024, dovrà essere corrisposto un importo forfettario una tantum come di seguito indicato, suddivisibile in 15 quote mensili o frazioni e determinato in proporzione alla durata del rapporto ed all’effettivo servizio prestato nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2023.

 

L’importo una tantum dovuto dovrà essere erogato in 2 rate uguali con la retribuzione dei mesi di luglio 2024 e di luglio 2025:

Livello Luglio 2024 Luglio 2025
Quadro 303,81 303,81
1° Liv. 273,67 273,67
2° Liv. 236,73 236,73
3° Liv. 202,34 202,34
4° Liv. 175,00 175,00
5° Liv. 158,11 158,11
6° Liv 141,95 141,95
7° Liv 121,53 121,53
Op.Vend. 1^ Cat 165,20 165,20
Op.Vend. 2^ Cat 138,69 138,69

n.b.: nel caso di risoluzione del rapporto, l’importo totale o residuo di una tantum sarà erogato con le competenze di fine rapporto.

 

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo 22 marzo 2024 l’importo sarà riproporzionato in base al trattamento economico di cui al CCNL 30 luglio 2019, con le stesse decorrenze.

 

L’importo sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di assenze o aspettative non retribuite, part time, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro concordate con accordo sindacale, instaurazioni e cessazioni di rapporti di lavoro durante il periodo suddetto.

 

L’importo forfettario non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale incluso il TFR.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali /o miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni dell’una tantum: pertanto tali importi erogati dal 1° gennaio 2022 dovranno essere considerati assorbiti dalla stessa una tantum fino a concorrenza.

 

 

MINIMI RETRIBUTIVI

A decorrere dal 01/04/2024 cesserà l’erogazione degli importi corrisposti a titolo di acconto assorbibile da futuri aumenti contrattuali – AFAC ex protocollo straordinario di settore del 12/12/2022 in quanto inclusi nei nuovi minimi retributivi di seguito specificati:

Liv. Importi mensili (solo paga base)
Dal 1.4.2024 Dal 1.3.2025 Dal 1.11.2025 Dal 1.11.2026 Dal 1.2.2027
1Q 2.070,27 2.122,36 2.183,13 2.243,90 2.313,34
1 1.864,89 1.911,81 1.966,55 2.021,29 2.083,84
2 1.613,13 1.653,72 1.701,07 1.748,42 1.802,53
3 1.378,78 1.413,47 1.453,94 1.494,41 1.540,66
4 1.192,46 1.222,46 1.257,46 1.292,46 1.332,46
5 1.077,35 1.104,45 1.136,07 1.167,69 1.203,83
6 967,22 991,55 1.019,94 1.048,33 1.080,78
7 833,24 854,07 878,38 902,69 930,47
Op. 1 1.125,64 1.153,96 1.187,00 1.220,04 1.257,80
Op. 2 943,44 967,22 994,96 1.022,70 1.054,40

Gli aumenti retributivi potranno essere assorbiti fino a concorrenza da somme concesse a titolo di acconto o di anticipazioni su futuri aumenti economici contrattuali erogati dal 01/01/2022

 

E’ rimasta invariata la contingenza.

Contingenza

Liv. Importo
1Q 540,37
1 537,52
2 532,54
3 527,90
4 524,22
5 521,94
6 519,76
7 517,51
Op. 1 530,04
Op. 2 526,11

 

INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE

In assenza di accordo, dopo 6 mesi dalla scadenza del CCNL, oppure dopo 6 mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del CCNL stesso, sarà corrisposta un’indennità di vacanza contrattuale – IVC – pari al 30% dell’Ipca (indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato ), al netto dei beni energetici importati pubblicato dall’ISTAT, applicata ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l’ex indennità di contingenza, per 14 mensilità. Al protrarsi della suddetta situazione verranno riconosciuti di anno in anno nuovi importi a titolo di IVC. nelle medesime modalità, anche alla luce dell’eventuale scostamento avvenuto tra dato previsionale e realizzato nell’ultimo anno comunicato dall’Istat.

L’importo dovuto a titolo di IVC potrà essere assorbito fino a concorrenza esclusivamente da somme concesse in acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali successivamente al 31 marzo 2027.

Nell’accordo di rinnovo successivo all’accordo 22 marzo 2024 le Parti definiranno tempi e modalità di cessazione dell’IVC eventualmente erogata.

 

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Sono state aggiornate le declaratorie dei vari livelli contrattuali e sono stati introdotti nuovi profili professionali nonché eliminati alcuni profili esistenti ormai obsoleti. Lo Studio si rende disponibile a supportare le Aziende clienti nell’attività di valutazione della coerenza dei profili professionali in essere non appena disponibili le declaratorie contrattuali definitive.

 

BILATERALITA’

Viene specificato che il contributo in favore dell’Ente bilaterale territoriale (0,10% a carico azienda e 0,05% a carico lavoratore, su paga base e indennità di contingenza), va computato per 14 mensilità ed è comprensivo del contributo a sostegno delle attività delle commissioni paritetiche bilaterali. Viene altresì confermato che l’E.D.R. sostitutivo (pari allo 0,30% di paga base e contingenza) deve essere corrisposto per 14 mensilità.

 

ASSISTENZA INTEGRATIVA

FONDO EST

Dal 1° aprile 2025 il contributo obbligatorio a carico azienda a favore del Fondo EST è aumentato di 3,00 euro mensili per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato / con contratto di apprendistato pertanto il contributo mensile totale è pari ad euro 15,00 di cui 13,00 euro a carico azienda e 2,00 euro a carico lavoratore.

In caso di mancata adesione al Fondo EST e di omesso versamento del relativo contributo, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un importo pari ad 16,00 euro per 14 mensilità. Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e costituisce un elemento aggiuntivo della retribuzione, non assorbibile, che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, incluso il trattamento di fine rapporto.

 

QUAS

Dal 1° gennaio 2025 il contributo obbligatorio a carico azienda a favore della Cassa QUAS è aumentato di 20,00 euro annui per ogni lavoratore assunto con la qualifica di QUADRO pertanto il contributo annuo totale sarà pari ad euro 426,00 di cui 370,00 euro a carico azienda e 56,00 euro a carico lavoratore.

Dal 1° gennaio 2026 il contributo obbligatorio a carico azienda a favore della Cassa QUAS è aumentato di ulteriori 20,00 euro annui per ogni lavoratore assunto con la qualifica di QUADRO pertanto il contributo annuo totale sarà pari ad euro 446,00 di cui 390,00 euro a carico azienda e 56,00 euro a carico lavoratore.

In caso di mancata adesione alla Cassa QUAS e di omesso versamento del relativo contributo, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un importo pari ad 37,00 euro per 14 mensilità. Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e costituisce un elemento aggiuntivo della retribuzione, non assorbibile, che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, incluso il trattamento di fine rapporto.

 

CONGEDO PARENTALE

Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale, ciascun genitore è tenuto a dare al datore di lavoro un preavviso scritto di almeno 5 giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità.

Per i periodi di congedo parentale è dovuta a carico INPS, per 3 mesi non trasferibili, alle lavoratrici ed ai lavoratori

fino al 12° anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30% della retribuzione elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di 2 mesi, fino al 6° anno di vita del bambino, all’80% della retribuzione nel limite massimo di 1 mese e al 60% della retribuzione nei limiti di un’ulteriore mese, elevata all’80% per il solo anno 2024.I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata

complessiva di 3 mesi per i quali spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori è dovuta un’indennità pari al 30% della retribuzione a condizione che

il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione obbligatorio.

I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, mensilità aggiuntive ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio.

 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – CAUSALI

Ai sensi dell’art. 19, C. 1 lett. a), D.Lgs. 81/2015 vengono definite quali causali di legittima apposizione del termine al contratto individuale di lavoro a tempo determinato di durata – anche a seguito di proroghe e/o rinnovi –  superiore a 12 mesi e non eccedente 24 mesi, i seguenti casi, da dettagliare specificamente:

– saldi: assunzioni in periodi interessati dai saldi relativi alle vendite di fine stagione sia invernali che estive;

– fiere: assunzioni in periodi interessati dallo svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale compresi tra 7 giorni precedenti e 7 giorni successivi all’evento;

– festività natalizie: assunzioni nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio;

– festività pasquali: assunzioni nel periodo compreso tra 15 giorni precedenti e 15 giorni successivi al giorno di Pasqua;

– riduzione impatto ambientale: lavoratori assunti con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi e/o produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi stessi;

– terziario avanzato: assunzioni per specifiche mansioni di progettazione, realizzazione ed assistenza e vendita di prodotti innovativi anche digitali nell’ambito del terziario avanzato;

– digitalizzazione: assunzioni con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale;

– nuove aperture: assunzioni per aperture di nuova unità produttiva/operativa e ristrutturazioni nel periodo massimo di 24 mesi a far data dal giorno della nuova apertura o nel periodo massimo di 24 mesi nella fase di ristrutturazione di unità produttive/operative, intesa come espansione della superficie di vendita o apertura di nuovi reparti (in tal caso saranno esclusi dai limiti percentuali solo i contratti instaurati nei primi 12 mesi dalla nuova apertura);

– incremento temporaneo: assunzioni per progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per un massimo di 24 mesi.

n.b.: dal 22/03/2024 viene pertanto meno la possibilità di definire a livello individuale le causali per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, riconosciuta in via transitoria solo in mancanza di normativa collettiva.

 

CONGEDI PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 D. Lgs. n. 80/2015 e successive modificazioni ed integrazioni, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, hanno il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi, così come previsto dalla citata norma di legge.

 

Distinti saluti

TERRAZZINI & PARTNERS