3 Gennaio 2020

CIRCOLARE n. 01/2020 – LEGGE DI BILANCIO 2020 E COLLEGATO FISCALE

A seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) e del collegato alla Legge di Bilancio (DL 124/2019), riportiamo le principali novità in materia di lavoro e pensioni, in attesa delle circolari esplicative e di approfondimento degli Enti coinvolti. Apprendistato di primo livello Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, per l’anno 2020, viene reintrodotto […]

A seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) e del collegato alla Legge di Bilancio (DL 124/2019), riportiamo le principali novità in materia di lavoro e pensioni, in attesa delle circolari esplicative e di approfondimento degli Enti coinvolti.

Apprendistato di primo livello

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, per l’anno 2020, viene reintrodotto lo sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati successivamente alla data del 1° gennaio 2020.

I datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove possono applicare uno sgravio contributivo pari al 100 per cento della contribuzione dovuta per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

 

Sgravio contributivo per under 35 prorogato al 2020

Lo sgravio contributivo previsto dalla L. 205/2017, per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani fino a 34 anni di età, è stato prorogato per le assunzioni fino al 31/12/2020 (N.B: risulta, pertanto, applicabile alle assunzioni effettuate dal 01/01/2019 al 31/12/2020).

Si ricorda che tale misura riduce del 50% i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, fino al limite annuo di 3 mila euro, per un periodo massimo di 36 mesi.

Lo sgravio spetta per l’assunzione di giovani che non abbiano compiuto il 35° anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro.

 

Bonus eccellenze

Novità anche riguardo all’esonero previsto per l’assunzione di “giovani eccellenze”, ovvero per:

– cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;

– cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute

Per tale beneficio, dal 1° gennaio 2020, si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti per l’esonero strutturale degli under 35, di cui sopra.

Il bonus consiste nello sgravio totale annuale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, entro il limite massimo di 8.000 euro.

 

RIDUZIONE CUNEO FISCALE

Prevista la riduzione del cuneo fiscale a decorrere dal 01/07/2020 che sarà definita con apposito decreto attuativo da emanarsi a seguito confronto con le Parti Sociali.

 

bonus formazione 4.0

Prorogata per il 2020 la disciplina del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.

Il credito d’imposta è attribuito, in relazione alle spese ammissibili, alle piccole imprese nella misura del 50% (nel limite massimo annuo di 300 mila euro), alle medie imprese nella misura del 40% (nel limite massimo annuo di 250 mila euro), alle grandi imprese nella misura del 40% (nel limite massimo annuo di 250 mila euro). La misura del bonus è incrementata al 60% se l’attività di formazione riguarda lavoratori svantaggiati o ultra svantaggiati. Non è previsto l’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali.

 

Auto aziendali

Viene modificato il regime fiscale dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Il fringe benefit sarà condizionato dai valori di emissione di CO2 del veicolo, e più precisamente il reddito figurativo aumenta in proporzione ai valori di emissione.

Per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020 il fringe benefit sarà dunque pari:

– al 25% sulle auto aziendali con emissioni di CO2 inferiori a 60 g/km;

– al 30% per quelle con emissioni superiori a 60 g/km fino a 160 g/km.

– al 40% (50% dal 2021) per i veicoli con emissioni superiori a 160 g/km fino a 190 g/km,

– al 50% (60% dal 2021) per tutte le auto con emissioni superiori a 190 g/km.

 

Buoni pasto

Viene modificato il regime fiscale dei buoni pasto. A decorrere dal 1° gennaio 2020, per i buoni pasto erogati in formato elettronico, la quota esente viene elevata da 7 a 8 euro, invece, per quelli erogati in formato diverso, la quota esente viene ridotta da 5,29 a 4 euro.

Resta invariato il limite giornaliero di 5,29 euro per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione.

 

Impatriati

A partire dall’anno 2020, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia e risultano beneficiari del regime sugli impatriati, si applicano le nuove norme contenute nel decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), ossia:

– solo il 30% del reddito derivante da un’attività lavorativa è soggetto a imposta per 5 anni fiscali;

– se la residenza viene trasferita nel Sud Italia, solo il 10% del reddito dell’attività lavorativa è soggetto a imposta.

Inoltre, il regime favorevole viene prorogato di 5 anni se il lavoratore soddisfa altre condizioni: avere un figlio minore (minore di 18 anni) o acquistare una casa in Italia dopo aver spostato la residenza.

 

MOD. F24 – OBBLIGO ENTRATEL

Il Collegato Fiscale ha modificato il precedente D.L. n.50/2017 in materia di “disposizioni di contrasto alle indebite compensazioni” introducendo l’obbligo di inviare telematicamente tramite Entratel/Fisconline tutti gli F24 contenenti compensazione con crediti di qualsiasi valore (a seguito della modifica viene pertanto meno l’eccezione esistente riguardante le compensazioni di crediti derivanti da erogazione c.d. bonus irpef e rimborso 730-4).

 

Appalti

l decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020, con l’obiettivo di contrastare l’illecita somministrazione di manodopera, prevede che le aziende (committenti) che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, a un’impresa tramite contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenute a richiedere all’impresa appaltatrice (e alle imprese subappaltatrici), copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute fiscali è effettuato dall’impresa appaltatrice (e dall’impresa subappaltatrice), con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Nello specifico, la comunicazione al committente, circa il pagamento delle ritenute fiscali dei lavoratori presenti nel mese precedente presso il committente per le attività appaltate deve avvenire:

– qualora vi sia un prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente,

– qualora vi sia l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili,

– per i lavoratori direttamente impiegati nell’appalto,

– la ritenuta dovrà essere effettuata per ciascun committente,

– non vi è la possibilità, per l’appaltatore, di compensare le ritenute con crediti di qualunque tipo.

Al fine di consentire, al committente, il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali, l’impresa appaltatrice deve trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice, le deleghe ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente. Detto elenco dovrà prevedere:

– i lavoratori, identificati mediante codice fiscale,

– il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato,

– l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione,

– il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Nel caso in cui l’impresa appaltatrice non ottemperi all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati, ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente dovrà sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione, entro novanta giorni, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

In caso di inottemperanza a tale blocco, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Gli obblighi summenzionati non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici (o affidatarie o subappaltatrici), comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per comunicare il versamento, dei seguenti requisiti:

– risultino in attività da almeno tre anni,

– siano in regola con gli obblighi dichiarativi

– abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

– non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Quest’ultima disposizione non si applica per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La certificazione, che l’appaltatore dovrà inoltrare al committente per la verifica circa la presenza dei requisiti suindicati, sarà messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate. Detta certificazione avrà validità quadrimestrale dalla data del rilascio.

 

Bonus bebè

Prorogato di un anno il bonus bebè, riconosciuto per ogni figlio nato o adottato dal 1 ° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, e corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione per un importo pari a:

-1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno abbia ISEE non superiore a 7.000 euro annui;

-1.440 euro in caso di ISEE non superiore a 40.000 euro;

-960 euro qualora il nucleo familiare sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE superiore a 40.000 euro.

In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1 ° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l’importo dell’assegno è aumentato del 20 per cento.

 

Congedo paternità

Per l’anno 2020 il congedo obbligatorio di paternità è stato elevato a 7 giorni, ferma restando la possibilità di  astensione per il padre, di un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima).

Si ricorda che il suddetto congedo deve essere goduto, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.

 

Bonus nido

La Legge di Bilancio rimodula l’importo totale del contributo per l’iscrizione al nido in tre diverse fasce ISEE:

– bonus nido fino a 3.000 euro per le famiglie con ISEE fino a 20.000 euro;

– bonus nido fino a 2.500 euro per le famiglie con ISEE da 25.001 euro a 40.000 euro;

– bonus nido fino a 1.500 euro per le famiglie con ISEE da 40.001 euro in su.

 

APE sociale e opzione donna

Definita la proroga di opzione donna e APE sociale. Le donne lavoratrici dipendenti con almeno 58 anni di età e autonome con 59 anni e con almeno 35 anni di anzianità possono optare per la liquidazione della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo anche nel caso in cui la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi si collochi entro l’anno 2019.

La possibilità di accedere all’APE sociale viene estesa anche a coloro che maturano i relativi requisiti (63 anni di età e 30 anni di contributi) nell’anno 2020.

 

Distinti saluti

TERRAZZINI & PARTNERS