2 Gennaio 2019

CIRCOLARE n. 02/2019 – INAIL – Riduzione del tasso medio di tariffa dopo il primo biennio di attività per prevenzione

Si ricorda che in caso di interventi effettuati dall’azienda e finalizzati al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, può essere presentata alla competente sede territoriale INAIL, ENTRO il 28 febbraio 2019 domanda di riduzione del tasso medio di tariffa (c.d. per prevenzione) per […]

Si ricorda che in caso di interventi effettuati dall’azienda e finalizzati al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, può essere presentata alla competente sede territoriale INAIL, ENTRO il 28 febbraio 2019 domanda di riduzione del tasso medio di tariffa (c.d. per prevenzione) per l’anno 2019.

Il beneficio consiste nella riduzione del tasso medio di tariffa delle seguenti misure:

LAVORATORI ANNO RIDUZIONE
Fino a 10 28%
Da 11 a 50 18%
Da 51 a 200 10%
Oltre 200 5%

La riduzione di tasso può essere riconosciuta ai datori di lavoro che:

  • siano in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro ed in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva;
  • abbiano effettuato, nell’anno precedente quello per il quale è richiesta la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. In generale, per il raggiungimento di tale punteggio è possibile selezionare interventi relativi a diverse sezioni o anche ad una sola sezione del modello di domanda; nel caso di selezione di interventi della sezione B – “Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale” – il punteggio pari a 100 dovrà essere conseguito interamente all’interno della stessa Sezione B. Per ogni singola p.a.t., una volta individuati interventi sufficienti a far raggiungere un punteggio almeno pari a 100, è inibita la selezione di ulteriori interventi.

Gli interventi possono essere:

  • Trasversali Generali (TG)

Possono essere realizzati in tutti i settori produttivi e si riflettono sull’azienda nel suo complesso. Tali interventi sono presenti nella sezione A e B e si riferiscono a tutte le p.a.t. del codice cliente.

  • Trasversali (T)

Possono essere realizzati in tutti i settori produttivi e sono validi solo sulle singole p.a.t. in cui gli stessi sono stati effettuati. Alcuni interventi presentano una differenziazione del punteggio a seconda del settore produttivo della p.a.t. Trattasi degli interventi della sezione C.

  • Settoriali Generali (SG)

Possono essere realizzati solo dalle aziende (codice cliente) appartenenti a determinati settori produttivi e si riflettono sull’azienda nel suo complesso. Trattasi degli interventi della sezione D e si riferiscono a tutte le p.a.t. del codice cliente.

  • Settoriali (S)

Possono essere realizzati solo in alcuni settori produttivi; sono validi solo sulle singole p.a.t. in cui gli stessi sono stati effettuati; presentano una differenziazione del punteggio a seconda del settore produttivo. Trattasi degli interventi della sezione E.

A pena inammissibilità, la documentazione probante relativa agli interventi effettuati nell’anno solare precedente alla richiesta dovrà essere presentata unitamente alla domanda ENTRO il termine del 28 febbraio 2019 (n.b.: non verrà presa in considerazione documentazione presentata oltre il predetto termine); in particolare, all’interno del servizio online, per ogni intervento migliorativo, dovrà essere allegato alla domanda un file in formato pdf contenente la relativa documentazione probante l’effettuazione dell’intervento stesso, riportante data e firma (n.b.: il nome del file dovrà riportare la sezione, il numero di intervento e, in carattere minuscolo, il riferimento al documento allegato).

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, debitamente motivato, sarà comunicato al Datore di lavoro con Posta Elettronica Certificata entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda, previa verifica da parte dell’Istituto stesso degli interventi dichiarati. La riduzione avrà effetto per l’anno in corso alla data di presentazione della domanda e sarà applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS