21 Gennaio 2020

CIRCOLARE n. 03bis/2020 – CCNL DIRIGENTI piccola e media industria Accordo di rinnovo 17 dicembre 2019

In data 17 dicembre 2019 Confapi e la Federazione nazionale dirigenti di aziende industriali (Federmanager), hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL DIRIGENTI piccola e media industria. Si esaminano di seguito le principali novità. DECORRENZA E DURATA Il CCNL decorre dal 1° gennaio 2020 e avrà scadenza il 31 dicembre 2023.   TRATTAMENTO ECONOMICO […]

In data 17 dicembre 2019 Confapi e la Federazione nazionale dirigenti di aziende industriali (Federmanager), hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL DIRIGENTI piccola e media industria.

Si esaminano di seguito le principali novità.

DECORRENZA E DURATA

Il CCNL decorre dal 1° gennaio 2020 e avrà scadenza il 31 dicembre 2023.

 

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il minimo contrattuale mensile base è fissato in:

per i dirigenti

€ 5.232,00 fino al 31 dicembre 2020

€ 5.312,25 dal 1° gennaio 2021

€ 5.466,10 dal 1° gennaio 2023

 

Tali misure comprendono l’importo di € 816,52 (euro ottocentosedici/52) mensili maturate, alla data del 1° luglio 1991, a titolo di meccanismo di variazione automatica della retribuzione, soppresso ai sensi dell’art. 5 dell’accordo 12 marzo 1992.

Gli incrementi del minimo contrattuale mensile base, come risultanti dalle decorrenze sopra indicate, non comportano riflessi sull’importo per ex elemento di maggiorazione e sugli aumenti di anzianità di cui agli artt. 4 e 6 del c.c.n.l. 13 aprile 1995.

 

per i quadri superiori

€ 3.462,00 fino al 31 dicembre 2019

€ 3.615,00 dal 1° gennaio 2020

 

CONTRATTAZIONE AZIENDALE LEGATA AD OBIETTIVI / AUMENTI PERIODICI ANZIANITA’

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione incentivante di importo variabile, con periodicità comunque non superiore a 12 mesi, collegata al raggiungimento di obiettivi aziendali concordati.

Gli importi saranno formalizzati dall’azienda in apposita lettera, entro il mese di aprile di ogni anno di riferimento.

 

In assenza di patti aziendali in tal senso, la disciplina è la seguente:

– per i dirigenti, al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con qualifica di dirigente e con effetto dal 1° giorno del mese successivo al biennio stesso, al dirigente spetta un aumento retributivo mensile di € 129,11, per un massimo di 10. Tale indennità sostitutiva sarà elevata ad € 200,00 mensili a partire dal compimento del biennio di anzianità successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 ed a € 300,00 mensili a partire dal compimento del biennio di anzianità successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013;

– per i quadri, al compimento di ciascun anno di anzianità di servizio con qualifica di quadro e con effetto dal 1° giorno del mese successivo all’anno stesso, al quadro spetta un aumento retributivo mensile di € 100,00, per un massimo di 5. L’indennità sarà assorbita da importi variabili già pattuiti al 31 gennaio 2014.

 

FONDAZIONE IDI

L’importo per il finanziamento alla Fondazione IDI è incrementato di € 50 per un totale annuo di € 350,00. Per il solo anno 2020 la contribuzione a carico azienda sarà di € 200 e quella a carico dirigente di € 150, dall’anno 2021 la contribuzione a carico azienda sarà di € 175 e quella a carico dirigente di € 175

 

 

FERIE

Fermo restando il principio dell’irrinunciabilità delle ferie retribuite per un periodo non inferiore a 4 settimane, qualora eccezionalmente il periodo eccedente non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro i 24 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, per scelta del dirigente, la fruizione non potrà più essere richiesta, sempre che vi sia stato invito alla fruizione da parte dell’azienda. In assenza dell’invito, per il periodo non goduto verrà corrisposta una indennità pari alla retribuzione spettante, da liquidarsi entro il 1° mese successivo alla scadenza dei 24 mesi.

 

MALATTIA

In caso di malattia al lavoratore spetta la conservazione del posto e la corresponsione dell’intera retribuzione per un periodo di 12 mesi (8 mesi per i quadri con anzianità fino a 6 anni).

 

Il periodo di conservazione del posto si intende riferito anche alle assenze complessivamente verificatesi nei 3 anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.

 

Per i quadri, l’obbligo di conservazione del posto cessa comunque ove nell’arco di 36 mesi (1.095 giorni di calendario) si raggiungano i limiti precedenti anche con più malattie.

 

Superato il periodo di conservazione del posto, il lavoratore ha diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa non retribuito (con decorrenza dell’anzianità ai fini del preavviso) della durata di 6 mesi. Per i dirigenti, il periodo di aspettativa è elevato a 12 mesi nel caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o di terapie salvavita.

 

Nel corso di tale periodo, per i dirigenti iscritti al FASI, i contributi ad esso dovuti sono a carico della gestione separata che eroga le tutele per la non autosufficienza che provvede, altresì, a garantire le coperture assicurative previste dall’art. 12 del CCNL (Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio – Copertura assicurativa).

 

MATERNITA’ E PATERNITA’

Per i periodi corrispondenti ai congedi di maternità e paternità di cui al D.Lgs. 151/2001, l’azienda – oltre ad anticipare la prestazione economica corrisposta dall’Istituto previdenziale – integra la stessa fino al raggiungimento del 100% della retribuzione mensile netta.

 

L’azienda, inoltre, anticipa i trattamenti economici dovuti dall’Istituto per congedo parentale, riposi giornalieri e permessi ex D.Lgs. 151/2001.

 

PARI OPPORTUNITA’

Le aziende associate al Sistema di rappresentanza di Confindustria che hanno alle loro dipendenze dirigenti uomini e donne devono trasmettere il rapporto biennale sulla situazione del personale, di cui all’art. 46 D.Lgs. 198/2006, anche a “4.MANAGER”.

 

PREAVVISO

Per i dirigenti, la durata del preavviso è stabilita in:

– 6 mesi (anzianità di servizio fino a 4 anni compiuti);

– 8 mesi (anzianità di servizio oltre 4 e fino a 8 anni compiuti);

– 10 mesi (anzianità di servizio oltre 8 e fino a 12 anni compiuti);

– 12 mesi oltre 12 anni di anzianità.

In caso di dimissioni le durate sono pari ad 1/3 dei periodi di cui sopra.

 

PREVINDAPI – PREVIDENZA COMPLEMENTARE

A decorrere dal 01/01/2020 il massimale contributivo Previndapi risulterà pari a € 180.000= all’anno.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS