9 Gennaio 2023

CIRCOLARE n. 04bis/2023 – CCNL TERZIARIO PROTOCOLLO STRAORDINARIO DI SETTORE

Confcommercio Imprese per l’Italia con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, nell’ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL, hanno sottoscritto in data 12 dicembre 2022 un protocollo straordinario di settore, concordando l’erogazione di un importo una tantum e di un’ulteriore somma a titolo di anticipazione su futuri aumenti contrattuali. UNA TANTUM Ai lavoratori […]

Confcommercio Imprese per l’Italia con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, nell’ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL, hanno sottoscritto in data 12 dicembre 2022 un protocollo straordinario di settore, concordando l’erogazione di un importo una tantum e di un’ulteriore somma a titolo di anticipazione su futuri aumenti contrattuali.

UNA TANTUM

Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del protocollo (12/12/2022), e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 01/01/2020-31/12/2022, verrà corrisposto in due soluzioni (01/2023 e 03/2023) un importo una tantum (variabile in base al livello di inquadramento), come di seguito specificato:

Livello Importi
01/2023 03/2023
1Q 347,22 260,42
1 312,78 234,58
2 270,56 202,92
3 231,25 173,44
4 200,00 150,00
5 180,69 135,52
6 162,22 121,67
7 138,89 104,17
Op. di vendita 1 188,79 141,60
Op. di vendita 2 158,50 118,88

Gli importi, da riproporzionare in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, saranno erogati pro-quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 01/01/2020-31/12/2022. A tal fine non saranno conteggiati i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia stata erogata una retribuzione a norma di legge e di contratto; saranno computati, invece, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Gli importi non saranno utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.

 

ACCONTO ASSORBIBILE DA FUTURI AUMENTI CONTRATTUALI

A decorrere dal 1° aprile 2023 è prevista l’erogazione di una somma variabile in base al livello di inquadramento, da intendersi come incremento dei minimi a titolo di acconto assorbibile da futuri aumenti contrattuali, come di seguito specificato: 

Livello Acconto 04/2023
1Q 52,08
1 46,92
2 40,58
3 34,69
4 30,00
5 27,10
6 24,33
7 20,83
Op. di vendita 1 28,32
Op. di vendita 2 23,78

Sia gli importi delle “una tantum” che quelli degli acconti devono intendersi assorbibili da superminimi individuali, se l’assorbimento è stato espressamente previsto all’atto della concessione; è, pertanto, facoltà dei datori di lavoro riconoscere o meno i suddetti importi.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS