24 Febbraio 2020

CIRCOLARE n. 10/2020 – EMERGENZA CORONAVIRUS – riflessi su rapporti di lavoro

A seguito provvedimento d’urgenza emanato il 22/02/2020 dal Consiglio dei Ministri per tutto il territorio nazionale e a seguito ordinanza della Regione Lombardia del 23/02/2020, di seguito riportiamo alcune indicazioni utili per la gestione del rapporto di lavoro nei casi interessati dall’emergenza “Coronavirus”. Sospensione attività presso il Comune o la Regione in cui è ubicata […]

A seguito provvedimento d’urgenza emanato il 22/02/2020 dal Consiglio dei Ministri per tutto il territorio nazionale e a seguito ordinanza della Regione Lombardia del 23/02/2020, di seguito riportiamo alcune indicazioni utili per la gestione del rapporto di lavoro nei casi interessati dall’emergenza “Coronavirus”.

  • Sospensione attività presso il Comune o la Regione in cui è ubicata l’unità produttiva: nel caso in cui l’attività economica svolta dall’azienda sia sospesa per ordine dell’autorità pubblica, in quanto sospensione non imputabile al datore di lavoro, quest’ultimo non è tenuto a pagare la retribuzione né a versare i contributi. I datori di lavoro che rientrano nel relativo campo di applicazione possono richiedere la cassa integrazione guadagni / Fondo di solidarietà.
  • Lavoratore posto in quarantena: nel caso di un lavoratore che risiede in uno dei comuni posti in quarantena, l’assenza è giustificata, ma qualora non sia riscontrabile dal medico alcun sintomo influenzale, lo stesso non potrà essere posto in malattia con conseguente perdita della retribuzione.

In questi casi potrà essere opportuno fruire di ferie o permessi oppure, laddove possibile, organizzare l’attività in telelavoro.

  • Imprese con sede in zone non destinatarie di provvedimenti di emergenza: qualora sia l’impresa a decidere, di propria iniziativa, di sospendere l’attività lavorativa, la retribuzione è comunque dovuta, a meno che non sia possibile dimostrare che, a fronte di un concreto rischio di contagio, sia stato inevitabile adottare misure di prevenzione e sanificazione degli ambienti;
  • Lavoratore che decida volontariamente di non andare al lavoro: in questo caso non matura alcun diritto alla retribuzione e l’assenza è da ritenersi ingiustificata.

 

Ricordiamo che il datore di lavoro è responsabile della salute e della sicurezza dei lavoratori, pertanto dovrà fornire adeguata informativa ai lavoratori (e contattare il proprio referente per la Sicurezza sul Lavoro, per l’eventuale aggiornamento del DVR), come da raccomandazioni fornite dal Ministero della Salute:

– lavarsi frequentemente ed accuratamente le mani;

– curare l’igiene delle scrivanie e delle superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;

– evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

– non toccare occhi, naso e bocca con le mani;

– coprire naso e bocca se si starnutisce o si tossisce;

– contattare il numero verde 1500 (nazionale) o 800894545 (per la Regione Lombardia) in caso di necessità.

 

Per cercare di circoscrivere la diffusione del contagio, in conformità con le indicazioni fornite dalle Autorità Sanitarie, di seguito si riportano alcuni consigli diramati anche dalle Associazioni datoriali:

  • Privilegiare, dove è possibile farlo, il lavoro da remoto, in modo da limitare trasferimenti e viaggi dei propri dipendenti
  • Rafforzare il filtro di ingresso in azienda (reception/portineria), per l’accesso o il passaggio di personale non dipendente, esterni, visitatori, fornitori, clienti, ecc.
  • Nel caso di presenza di pubblico, visitatori ecc, limitare gli spazi di utilizzo di sale riunioni/corridoi/aule.
  • Preferire incontri ristretti e momenti di socializzazione in luoghi non particolarmente affollati (es. mense)
  • Implementare le procedure di igiene e pulizia
  • Implementare procedure per il personale aziendale orientate al rispetto delle regole di igiene richiamate anche da Ministero della Salute (lavarsi mani, starnutire in fazzoletti di carta e buttarli, ecc.)

 

Disposizioni speciali Regione Lombardia

La Regione Lombardia, già colpita da alcuni casi di contagio da Coronavirus, ha predisposto, insieme al Ministero della Salute, una specifica ordinanza che prevede, tra l’altro:

1) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

2) la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;

3) la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

È inoltre previstala chiusura delle manifestazioni fieristiche, di bar e ristoranti dalle 18 alle 6 e degli esercizi aventi sede dentro i centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica.

 

Tutte le misure sono al momento valide e obbligatorie fino al prossimo 1° marzo.

 

Il nostro Studio è in contatto con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro e alcune Associazioni datoriali per gli aggiornamenti in argomento, di cui Vi terremmo informati.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS