7 Giugno 2024

CIRCOLARE n. 13/2024 – RAPPORTO PERIODICO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE

E’ stato pubblicato il DM 03/06/2024 con il quale il Ministero del Lavoro ha definito le modalità di redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti) e che, per il biennio 2022-2023, dovrà essere inviato ENTRO il 15/07/2024. AMBITO […]

E’ stato pubblicato il DM 03/06/2024 con il quale il Ministero del Lavoro ha definito le modalità di redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti) e che, per il biennio 2022-2023, dovrà essere inviato ENTRO il 15/07/2024.

AMBITO DI APPLICAZIONE.

Ai sensi dell’art. 46 D.Lgs 198/2006 sono tenute a redigere un rapporto unico, nel quale sono fornite le informazioni relative a tutti gli occupati, le aziende pubbliche e private che occupano più di cinquanta dipendenti nel complesso delle proprie sedi, dipendenze ed unità produttive (n.b.. le aziende con sede legale all’estero sono tenute a presentare il rapporto esclusivamente nel caso in cui abbiano in Italia una o più sedi, dipendenze o unità produttive che occupano, nel loro complesso, più di cinquanta dipendenti).

Ai sensi dell’articolo 46, comma 1-bis, D.Lgs. 198/2006, le aziende pubbliche e private che occupano fino a cinquanta dipendenti possono redigere il rapporto biennale su base volontaria.

DATI DA COMUNICARE.

Il nuovo modello (vedi Allegato 1) è suddiviso in 3 sezioni principali da compilare, a loro volta articolate in ulteriori sottosezioni e/o tabelle.

Sezione 1 e relative sottosezioni:

– nella Sezione 1 vanno inserite le informazioni generali sull’azienda (codice fiscale, ragione sociale, attività economica esercitata, sede legale e occupazione totale e femminile al 31.12.2023,il CCNL applicato al maggior numero di lavoratori, eventuali altri CCNL applicati, eventuali altri Contratti di II livello Aziendali o Territoriali applicati.

Sezione 2 e relative tabelle:

– nella Sezione 2 vanno inserite le informazioni generali sul numero complessivo di lavoratori occupati alle dipendenze al 31.12.2022 e al 31.12.2023, suddivisi per genere e categorie (Dirigenti, Quadri, Impiegati, Operai, nonché disabili / categorie protette per ciascuna delle stesse), le promozioni e le assunzioni, per genere, livello di

inquadramento e categoria professionale, dei lavoratori al 31.12.2023, gli occupati alle dipendenze al 31.12.2023, per genere, categoria professionale, tipo di contratto, in CIG, in gravidanza o in congedo a qualsiasi titolo ed i lavoratori in somministrazione (con la specifica delle ore lavorate).

Vanno, inoltre, inserite le informazioni inerenti:

– le entrate e le uscite, le trasformazione di contratti per genere e categoria ed i trasferimenti tra unità produttive degli occupati al 31.12.2023;

– la formazione del personale svolta, per genere e categoria professionale, nel corso dell’anno 2023;

– le informazioni generali sui processi e strumenti di selezione, reclutamento, accesso alla qualificazione professionale e manageriale;

– la retribuzione lorda iniziale per genere e categoria professionale corrisposta ai lavoratori in forza al 31/12/2022 e quella per genere, categoria professionale e livello di inquadramento, con il dettaglio delle componenti accessorie del salario (straordinari, superminimi individuali, premi di produttività), corrisposta durante il 2023.

Sezione 3 vanno inserite le informazioni generali sulle unità in ambito comunale, in particolare, gli occupati per ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti al 31.12.2023.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO.

Il rapporto è redatto in modalità esclusivamente telematica attraverso la compilazione on line del modello sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it/).

La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali entro il medesimo termine.

Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, laddove dall’esame del rapporto biennale le consigliere ed i consiglieri di parità regionali ne ravvisino l’esigenza, possono richiedere al datore di lavoro e agli enti eventualmente competenti, anche per il tramite degli Ispettorati territoriali del lavoro, ulteriori informazioni al fine di accertare eventuali discriminazioni.

Restano, in ogni caso, ferme le facoltà riconosciute alle consigliere e ai consiglieri regionali e nazionali di parità dall’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 per la rimozione delle discriminazioni accertate.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE.

Limitatamente al biennio 2022-2023, il termine di trasmissione del rapporto biennale è stabilito al 15 luglio 2024. Per le annualità successive, il termine di trasmissione è fissato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

SANZIONI.

Qualora, nei termini prescritti, non si trasmetta il rapporto, l’Ispettorato del Lavoro (INL), previa segnalazione dei soggetti deputati a ricevere il prospetto, invita le aziende a provvedere entro 60 giorni. In caso di inottemperanza si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, e, qualora l’inottemperanza si protragga per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda. Inoltre, l’INL, nell’ambito delle sue attività, verifica la veridicità dei rapporti e caso di rapporto mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

CERTIFICAZIONE PARITA’ DI GENERE / PREMIALITA’ DI PARITA’.

Riordiamo che dal 1° gennaio 2022 è anche stata istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità, che viene rilasciata dagli organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 se rispettati i parametri minimi definiti con DPCM.

Alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti.

Alle aziende private che siano in possesso della certificazione della parità di genere è inoltre concesso – entro i limiti di risorse stanziate annualmente – un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Tale esonero è determinato in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile secondo modalità che saranno previste con decreto apposito.

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS