25 Marzo 2021

CIRCOLARE n. 14/2021 – DL n. 41/2021 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19

E’ stato pubblicato sulla G.U. ed è entrato in vigore il 23/03/2021 il Decreto Legge n. 41 del 22/03/2021 cd “Decreto Sostegni”, con il quale sono state introdotte misure in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19. In attesa delle circolari esplicative e […]

E’ stato pubblicato sulla G.U. ed è entrato in vigore il 23/03/2021 il Decreto Legge n. 41 del 22/03/2021 cd “Decreto Sostegni”, con il quale sono state introdotte misure in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

In attesa delle circolari esplicative e applicative, di seguito riportiamo in sintesi quanto previsto dal Decreto in merito alle principali misure a sostegno del lavoro e in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori.

 

  • Art. 8 Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga.

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data 23/03/2021, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIG) di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data 23/03/2021 domanda per i trattamenti di assegno ordinario (FIS, FSBA, ecc) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

Le domande di accesso ai suddetti trattamenti devono essere presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

In caso di pagamento diretto delle suddette prestazioni da parte dell’INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all’anticipazione di cui all’articolo 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i suddetti termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL 41/2021se tale ultima data è posteriore a quella ordinaria. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Per le domande di trattamenti di integrazione salariale previste dal DL 41/2021 la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato «UniEmens- Cig».

Si segnala che per tutti i datori di lavoro è prevista la possibilità di anticipare la prestazione dell’INPS in luogo del pagamento diretto da parte dell’Istituto, che fino ad oggi per la cassa in deroga (CIGD) costituiva l’unica possibilità, con la sola eccezione delle aziende multilocalizzate.

 

  •  Art. 15 Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità

Sono prorogati, con effetto retroattivo dal 1° marzo 2021, gli interventi per i lavoratori in condizioni di fragilità previsti dall’art. 26, commi 2 e 2-bis, D.L. n. 18/2020 (decreto Cura Italia).

In particolare, fino al 30 giugno 2021, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Fino al 30 giugno 2021 – quando la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile –  per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.

Tali periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini delle erogazioni delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.

 

  • Art. 16 Disposizioni in materia di NASPI

Per le indennità NASpI concesse a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 non è necessario il rispetto del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

 

  • Art. 17 Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

Il comma 1 dell’articolo 93 del DL n.34 del 19/5/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n.77 del 17/7/2020, è sostituito dal seguente: «1. In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, D.Lgs. n.81 del 15/6/2015.

 

Tali disposizioni hanno efficacia a far data dal 23 marzo 2021 e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

 

  • Art. 8 (c. 9-11) Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

Fino al 30/06/2021 ai datori di lavoro resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (licenziamenti collettivi) e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Fino alla medesima data del 30/06/2021 resta confermato il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.

 

Per i soli datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell’assegno ordinario (FIS, FSBA, ecc.), cassa integrazione in deroga (CIGD) e cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) tali preclusioni / sospensioni sono estese fino al 31/10/2021.

 

Le suddette preclusioni e sospensioni non si applicano nelle ipotesi di:

► licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c., ovvero

► nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

 

  • Art. 4 Proroga riscossione coattiva

Proroga al 30/04/2021 della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi delle somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, effettuati dall’Agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.

 

  • Art. 5 Certificazione Unica proroga trasmissione / consegna

Per l’anno 2021 il termine entro cui il sostituto d’imposta deve trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate e consegnare ai lavoratori la Certificazione Unica è differito al 31 marzo 2021.

 

  • Art. 10 Indennità per i lavoratori del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport

Per continuare il sostegno economico a categorie di lavoratori con contratti atipici e stagionali la disposizione prevede nuove indennità omnicomprensive, in particolare:

  • per lavoratori stagionali /intermittenti/ occasionali una indennità omnicomprensiva fissa di 2400 euro erogata dall’INPS,
  • per i collaboratori sportivi un importo tra 1200 e 3600 euro, commisurato ai compensi percepiti nel 2019 che sarà gestito dalla Società Sport e Salute, controllata dal Coni.

Più in dettaglio, il decreto Sostegni assicura una indennità pari a 2.400 euro ai beneficiari delle indennità previste dal Decreto Ristori 137 2020 art. 15 e 15 bis, cui si aggiungono anche i lavoratori delle stesse categorie che hanno perso o ridotto il lavoro successivamente al 30 novembre 2020, ovvero

 

BENEFICIARI REQUISITI
dipendenti stagionali del settore
turismo e degli stabilimenti termali
s rapporto di lavoro cessato nel periodo compreso tra il
1°gennaio 2019 e il 23 marzo 2021,
s non titolari di NASPI, alla data di entrata in vigore della
norma.
lavoratori in somministrazione,
impiegati presso imprese utilizzatrici
operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali,
s rapporto di lavoro cessato nel periodo compreso tra il
1°gennaio 2019 e il 23 marzo 2021
s non titolari di NASPI, alla data di entrata in vigore della norma
dipendenti stagionali appartenenti a
settori diversi da turismo e stabilimenti
termali, anche in somministrazione
s rapporto di lavoro cessato involontariamente nel periodo
compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 23 marzo 2021,
s con almeno trenta giornate lavorative nel medesimo
periodo;
lavoratori intermittenti s con almeno trenta giornate lavorative nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021
lavoratori autonomi occasionali, privi
di partita IVA
s che tra il 1°gennaio 2019 e il 23 marzo 2021siano stati titolari
di contratti autonomi occasionali
s che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata
in vigore del decreto.
s iscritti alla data del 23 marzo 2021alla Gestione separata,
s con accredito nello stesso arco temporale di almeno un
contributo mensile;
s non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
incaricati alle vendite a domicilio s con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività
superiore ad euro 5.000
s titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata
alla data del 23 marzo 2021
s non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
lavoratori iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo (EX Enpals)
s con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 e con
reddito non superiore a 75mila euro OPPURE
s con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, e
con reddito non superiore ai 35.000 euro.
lavoratori dipendenti a tempo
determinato del settore del turismo e
degli stabilimenti termali
s con uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, pari ad
almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo
2021

 

COLLABORATORI SPORTIVI

Si, prevede per il settore sportivo, nel limite di 350 milioni di euro, l’erogazione ai collaboratori di: ¨ CONI, ¨ CIP (Comitato italiano paraolimpiadi), ¨ Federazioni sportive, ¨ società e associazioni sportive dilettantistiche di una indennità una tantum commisurata ai compensi del 2019 ovvero:

 

  • per compensi 2019 sopra i 10mila euro: una indennità di 3600 euro;
  • per compensi 2019 tra 4mila e 10mila euro: una indennità di 2400 euro;
  • per compensi 2019 inferiori a 4mila euro: una indennità di 1200 euro;

che andranno auto dichiarati nella domanda da parte dei richiedenti.

Ai fini dell’erogazione delle indennità si considerano cessati per l’emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

Le domande andranno inviate tra l’1 e il 15 aprile sulla piattaforma telematica della società Sport e Salute spa. L’indennità viene invece erogata automaticamente ai soggetti già beneficiari delle indennità relative ai mesi precedenti per cui permangano i requisiti per l’erogazione.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS