CIRCOLARE n. 20bis/2023 – RIFORMA DEL LAVORO NEL SETTORE SPORTIVO
Il 01/07/2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo introdotta dal D.Lgs. 36/2021, così come modificato e integrato ad opera del D.Lgs. 163/2022 e del,D.Lgs. 120/2023 (pubblicato in GU n.206 del 4-9-2023), con la quale viene regolamentato il lavoro degli sportivi nonché delle altre figure complementari, come gli addetti amministrativi e i volontari, e modificato il regime contributivo e fiscale applicabile agli stessi.
Definizione di lavoratore sportivo (art 25 D.Lgs. 36/2021)
E’ lavoratore sportivo:
– l’atleta,
– l’allenatore,
– l’istruttore,
– il direttore tecnico,
– il direttore sportivo,
– il preparatore atletico,
– il direttore di gara,
che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo.
Rientra nella definizione di lavoratore sportivo anche ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. L’elenco delle mansioni necessarie è tenuto ed aggiornato dal Dipartimento delle Sport entro il 31 dicembre di ogni anno.
Si precisa che in ogni caso, non rientrano tra le mansioni sportive quelle di carattere amministrativo-gestionale e le prestazioni svolte nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio occorre essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (professioni c.d. “ordinistiche” quali, ad es. il medico, lo psicologo, il fisioterapista, l’avvocato, il commercialista ecc.).
Si evidenzia che i soggetti che NON svolgono mansioni qualificate come sportive dalla legge o dai regolamenti degli organismi affilianti, come ad es. custodi, addetti alle pulizie, manutentori, addetti al bar e/o a negozi, animatori centri estivi, ecc., NON sono lavoratori sportivi ed il relativo rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme di diritto comune.
I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono prestare a propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a:
– in qualità di volontari;
– fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio;
– previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza,
e hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente e tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
Se invece l’attività dei lavoratori dipendenti pubblici rientra nell’ambito del lavoro sportivo e si preveda il versamento di un corrispettivo, l’attività potrà essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza da rilasciare o da rigettare entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, con meccanismo di silenzio -assenso (ossia qualora decorso il termine di 30 giorni non intervenga l’autorizzazione o il rigetto, l’autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata). Qualora accordata l’autorizzazione, il lavoratore pubblico “sportivo” ha diritto al trattamento contributivo e fiscale agevolato previsto per il collaboratore coordinato e continuativo sportivo dilettante.
Per i direttori di gara e i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell’Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti e agli stessi potranno essere riconosciuti, oltre al compenso eventualmente pattuito, le spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute possono essere rimborsate anche per attività svolte nel proprio Comune di residenza in occasione di manifestazioni sportive riconosciute anche a fronte di autocertificazione purché non superino l’importo di 300 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito.
Viene inoltre previsto che per i direttori di gara:
– le comunicazioni al centro per l’impiego possono essere effettuate per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi, e comunicate entro il 30° giorno successivo alla scadenza del trimestre;
– entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l’Ente di Promozione Sportiva competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. provvederanno, anche per conto delle proprie affiliate, alla comunicazione all’interno del RAS dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti;
– l’iscrizione nel LUL potrà avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
Tipologie contrattuali utilizzabili (art 25 D.Lgs. 36/2021)
Ricorrendone i presupposti l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di:
- un rapporto di lavoro subordinato;
- un rapporto di lavoro autonomo;
- un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- una prestazione di lavoro occasionale.
Rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo (art. 28 D.Lgs. 36/2021)
Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro (24) ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; n.b.: è possibile stipulare contratti di co.co.co anche per prestazioni di durata superiori alle 24 ore settimanali ma in tali casi NON opera la presunzione legale di autonomia ex art 28 D.Lgs. 36/2021 ed è onere del committente dimostrare la natura autonoma della prestazione resa;
b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) di carattere amministrativo-gestionale (art. 37 D.Lgs. 36/2021)
Ricorrendone i presupposti, l’attività di carattere amministrativo-gestionale (es. segreteria, gestione amministrativa, ecc.) resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, c.p.c.
Prestazioni dei volontari (art. 29 D.Lgs. 36/2021)
Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
Le prestazioni sportive dei volontari non possono essere retribuite in alcun modo ma possono essere rimborsate le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente; è prevista la possibilità di erogare al volontario anche un rimborso spese non documentato ma supportato da autocertificazione rilasciata dallo stesso entro il limite massimo di euro 150 mensili. I rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi.
n.b.: allo scopo di evitare rivendicazioni del prestatore o contestazioni da parte degli organi ispettivi, si ritiene opportuno formalizzare la qualifica di volontario acquisendo in via preventiva un’espressa dichiarazione del prestatore per dar conto delle motivazioni e delle finalità dallo stesso perseguite, che giustificano la gratuità e la piena riconducibilità del rapporto nell’ambito del volontariato.
Contrattualizzazione della prestazione lavorativa, obblighi di comunicazione e tenuta del LUL
Premesso che tutte le prestazioni lavorative devono essere contrattualizzata (per le prestazioni di lavoro subordinato in forma scritta a pena di nullità), l’associazione o società destinataria delle prestazioni è tenuta a comunicare:
- i dati necessari all’ individuazione del rapporto di lavoro sportivo (co.co sportivo anche se di importo non superiore a 5.000= euro, lavoro subordinato sportivo, lavoro autonomo sportivo) al Registro delle attività sportive dilettantistiche – RAS ENTRO il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro.
- i dati dei rapporti di co.co di carattere amministrativo-gestionale al centro per l’impiego mediante UNILAV ENTRO il giorno precedente l’inizio del rapporto.
- i dati dei rapporti di lavoro subordinato NON sportivo al centro per l’impiego mediante UNILAV ENTRO il giorno precedente l’inizio del rapporto.
n.b.: in sede di prima applicazione, gli adempimenti relativi ai SOLI contratti di co.co.co sportive inerenti il periodo 01/07 30/09 2023 potranno essere effettuati ENTRO il 31/10/2023.
Per quanto riguarda l’adempimento dell’obbligo di tenuta del LUL:
- per i rapporti di co.co.co sportivi l’obbligo di tenuta del LUL è adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del RAS o, in alternativa, secondo i metodi previsti per la generalità dei lavoratori in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente; n.b.: in sede di prima applicazione, gli adempimenti relativi ai SOLI contratti di co.co.co sportive inerenti il periodo 01/07 30/09 2023 potranno essere effettuati ENTRO il 31/10/2023;
- per i rapporti di co.co.co di carattere amministrativo-gestionale l’obbligo di tenuta del LUL è adempiuto secondo i metodi previsti per la generalità dei lavoratori;
- per i rapporti di lavoro subordinato l’obbligo di tenuta del LUL è adempiuto secondo i metodi previsti per la generalità dei lavoratori.
n.b.: per i rapporti di co.co.co sportivi, fermo restando l’obbligo di tenuta del LUL, nel caso in cui il compenso annuale non superi i 15.000 euro non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga; il limite di 15.000 euro va conteggiato per anno solare (01/01 – 31/12), e non per stagione sportiva, e nel primo anno di applicazione 2023 ai fini del superamento di tale limite occorre tenere conto anche delle somme percepite, in esenzione fiscale (10.000 euro), nel corso dei primi sei mei ai sensi dell’abrogato art. 67, c. 1, lett. m), T.U.I.R.
Regime previdenziale, assicurativo e fiscale
Regime previdenziale e assicurativo
Lavoratori sportivi con contratto di lavoro subordinato
Ai sensi dell’art. 35, c. 1, D.Lgs. 36/2021 i lavoratori sportivi subordinati devo essere iscritti al Fondo pensione dei lavoratori sportivi presso l’INPS ed assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL.
L’obbligo di comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e contributivi (UNIEMENS) e quello annuale all’INAIL dei dati retributivi sono adempiuti secondo i metodi previsti per la generalità dei lavoratori.
Lavoratori sportivi con contratto di co.co.co o di lavoro autonomo
Ai sensi dell’art. 35, c. 2, D.Lgs. 36/2021 i lavoratori sportivi con contratto di co.co.co o di lavoro autonomo devono essere iscritti alla gestione separata INPS ma NON devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL; a tali lavoratori si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della l. 289/2002, cioè la tutela assicurativa legata al tesseramento
ALIQUOTE
tipologia di rapporto / lavoratore | Aliquota previdenziale | Aliquote “minori” assistenziali | Ripartizione società sportiva/lavoratore |
Co.co.co non iscritti presso altre forme obbligatorie | 25,00% | 2,03% | 2/3 –1/3 |
Lavoratori autonomi non iscritti presso altre forme obbligatorie | 25,00% | 1,23% | Addebito (volontario) 4% al committente |
Lavoratori sportivi già iscritti presso altre forme obbligatorie | 24,00% | 0 | Se co.co.co 2/3-1/3 Se autonomo 4% al committente |
La contribuzione è calcolata sulla parte di compenso eccedente i 5.000,00= euro annui ed entro il limite del massimale contributivo (per l’anno 2013 pari a 113.520,00 euro annui).
Fino al 31/12/2027 la contribuzione è calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo.
L’obbligo di comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e contributivi (UNIEMENS) può essere adempiuto mediante apposita funzione all’interno del RAS.
n.b.: in sede di prima applicazione gli adempimenti previdenziali relativi ai periodi di paga dal 01/07 al 30/09 2023 potranno essere effettuati entro il 31/10.
Lavoratori non sportivi con contratto di co.co.co di carattere amministrativo-gestionale
Ai sensi dell’art. 37, c. 2, D.Lgs. 36/2021 i lavoratori non sportivi con contratto di co.co.co di carattere amministrativo-gestionale devono essere iscritti alla gestione separata INPS
ALIQUOTE
tipologia lavoratore | Aliquota previdenziale | Aliquote “minori” assistenziali | Ripartizione società sportiva/lavoratore |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 35,03%
| 2,03% | 2/3 –1/3 |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 33,72%
| 0,72% | 2/3 –1/3 |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24,00% | 0 | 2/3 –1/3 |
La contribuzione è calcolata sulla parte di compenso eccedente i 5.000,00= euro annui ed entro il limite del massimale contributivo (per l’anno 2013 pari a 113.520,00 euro annui).
Fino al 31/12/2027 la contribuzione è calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo.
I lavoratori non sportivi con contratto di co.co.co di carattere amministrativo-gestionale devono ed essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e pagato il relativo premio assicurativo (in % variabile in base all’attività svolta); il premio è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.
L’obbligo di comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e contributivi (UNIEMENS) e quello annuale all’INAIL dei dati retributivi sono adempiuti secondo i metodi previsti per la generalità dei lavoratori.
Lavoratori non sportivi con contratto di lavoro subordinato
I lavoratori non sportivi subordinati devono essere iscritti al Fondo pensione dei lavoratori dipendenti presso l’INPS ed assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL.
L’obbligo di comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e contributivi (UNIEMENS) e quello annuale all’INAIL dei dati retributivi sono adempiuti secondo i metodi previsti per la generalità dei lavoratori.
Regime fiscale
Sparisce il concetto di redditi diversi ex art. 67, c. 1, lett. m TUIR ed il reddito percepito dai lavoratori è considerato
- REDDITO DA LAVORO AUTONOMO–LAVORATORI AUTONOMI
- REDDITO ASSIMILATO LAVORO DIPENDENTE–CO.CO.CO
- REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE-LAVORATORI DIPENDENTI
ma con applicazione di un regime fiscale specifico.
In particolare, nell’area del dilettantismo, tutti i compensi di lavoro sportivo (quindi LAVORO AUTONOMO, SUBORDINATO e co.co.co SPORTIVO) e quelli relativi ai rapporti di co.co.co di carattere amministrativo-gestionale NON costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00=.
Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00=, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo, con applicazione delle aliquote fiscali ordinarie.
Per i lavoratori sportivi e per quelli titolari di rapporti di co.co.co di carattere amministrativo-gestionale che nel periodo imposta 2023 hanno percepito compensi di cui all’art. 67, c. 1, lett. m, TUIR, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta 2023 non può superare l’importo complessivo di euro 15.000 (art. 51,c. 1 bis, D.Lgs. 36/2021).
Si evidenzia che sia ai fini previdenziali che a quelli fiscali tutti i limiti annui di esenzione e tutte le fasce di reddito sono da valutare in capo al lavoratore e NON al singolo datore di lavoro / committente; pertanto prima del pagamento del compenso concordato dovrà essere acquisita dal lavoratore un’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta per le prestazioni di lavoro sportivo e/o inerente a rapporti di co.co.co di carattere amministrativo-gestionale.
Adempimenti fiscali
I sostituti d’imposta, compresi gli enti sportivi dilettantistici, se effettuano le ritenute sui redditi sono obbligati a rilasciare un’apposita Certificazione Unica (modello CU), valida anche ai fini previdenziali, attestante l’ammontare complessivo delle somme e valori erogati nel corso di ogni periodo di imposta, l’ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti.
Oltre al Modello CU i sostituti d’imposta devono anche presentare il Modello770 per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti.
Ai fini di una corretta applicazione della nuova normativa si rimane in attesa dei necessari chiarimenti degli enti preposti (Agenzia delle Entrate / INPS / INAIL).
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS