10 Agosto 2017

CIRCOLARE n. 22bis/2017 – CCNL METALMECCANICA piccola e media industria accordo di rinnovo

In data 3 luglio 2017 è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL METALMECCANICA piccola e media industria. Si esaminano di seguito le principali novità.   Decorrenza e durata Il CCNL ha durata quadriennale (scadenza 31 ottobre 2020) e regola sia la parte economica che normativa.   Trattamento economico   Minimi tabellari fino al 31/10/2017 […]

In data 3 luglio 2017 è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL METALMECCANICA piccola e media industria.

Si esaminano di seguito le principali novità.

 

Decorrenza e durata

Il CCNL ha durata quadriennale (scadenza 31 ottobre 2020) e regola sia la parte economica che normativa.

 

Trattamento economico

 

Minimi tabellari fino al 31/10/2017

Livelli Minimi contrattuali Indennità di funzione Elemento retributivo Superminimo collettivo
9Q 2.492,75 69,72 59,39
9 2.492,75 59,39
8Q 2.241,48 49,06 59,39
8 2.241,48 59,39
7 2.061,16
6 1.921,23
5 1.791,89
4 1.672,79
3 1.603,29
2 1.445,00
1 1.308,43 5,16

 

Minimi tabellari dal 01/11/2017

Livelli Minimi contrattuali Indennità di funzione Elemento retributivo Superminimo collettivo
9Q 2.495,24 69,72 59,39
9 2.495,24 59,39
8Q 2.243,72 49,06 59,39
8 2.243,72 59,39
7 2.063,22
6 1.923,15
5 1.793,68
4 1.674,46
3 1.604,89
2 1.446,45
1 1.309,74 5,16

 

A decorrere dal 2018, nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL, i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della dinamica inflativa consuntivata misurata con l’IPCA al netto degli energetici importati così come fornita dall’ISTAT applicata ai minimi stessi. Le parti si incontreranno nel mese di maggio di ciascun anno di vigenza del CCNL per calcolare, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, gli incrementi dei minimi contrattuali per livello con i criteri di cui al punto precedente.

A decorrere dall’1/11/2017, gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali riconosciuti successivamente a tale data, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità, nonché gli incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente concordati in sede aziendale successivamente alla medesima data ad esclusione degli importi retributivi connessi alle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa (ad esempio: indennità/maggiorazioni per straordinario, turni, notturno, festivo).

 

Una tantum

Con la retribuzione afferente il mese di Ottobre 2017, a tutti i lavoratori in forza alla data dell’1/7/2017, sarà corrisposta a titolo di una tantum una somma forfetaria pari ad 80,00 euro lordi suddivisibili in quote mensili in funzione della durata del rapporto di lavoro nel periodo 1/8/2017 – 31/10/2017.

La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Sono utile ai fini della maturazione dell’una tantum tutti i periodi di sospensione o riduzione della prestazione per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo parentale, congedo matrimoniale, comprese tutte le tipologie della Cig.

Non sono utili ai fini della maturazione dell’una tantum tutti i casi di aspettativa non retribuita.

Tale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 c.c. l’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

 

Welfare

A decorrere dall’1/3/2018 le aziende attiveranno a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti piani di flexible benefits per un costo a carico azienda di 150 euro da utilizzare entro il 31/12/2018. Tale importo di 150 euro sarà successivamente attivato a decorrere dall’1/1/2019 e dall’1/1/2020 da utilizzare entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1 gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

– con contratto a tempo indeterminato;

– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1 gennaio – 31 dicembre ).

 

Previdenza complementare

Dal 1° giugno 2018 le aziende verseranno a favore di tutti i lavoratori iscritti alla previdenza complementare Fondapi, compresi gli apprendisti, un’aliquota pari al 1,8% dei minimi contrattuali superando il principio della pariteticità dei versamenti (cioè i lavoratori iscritti avranno diritto alla contribuzione del 1,8% versando una contribuzione almeno pari all’1,2% del minimo contrattuale). A decorrere dal 1 gennaio 2020 la contribuzione versata dalle imprese viene incrementata al 2%.

 

Assistenza sanitaria integrativa

Dal 1° gennaio 2018 per tutti i lavoratori in forza a tale data sono attivate prestazioni sanitarie integrative, salvo rinuncia scritta.

Sono destinatari i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato (anche part time), di apprendistato ed a tempo determinato non inferiore a 5 mesi alla data di iscrizione.

La contribuzione a carico azienda è pari ad € 60 annui (12 quote mensili da € 5), comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico, compresi i conviventi di fatto ex L. n. 76/2016. I lavoratori potranno iscrivere, versando gli importi previsti dal Fondo, i familiari non fiscalmente a carico appartenenti al nucleo familiare, compresi i conviventi more uxorio.

La contribuzione è dovuta anche per i lavoratori in aspettativa per malattia, in Cig e, per 12 mesi, per i licenziati ex Lege n. 223/1991 ovvero percettori di Naspi.

Nelle aziende in cui sussistano forme di sanità integrativa riconosciute unilateralmente dall’azienda, la contribuzione non potrà essere inferiore, dal 1° gennaio 2018, ad € 60 annui.

Nelle aziende in cui sussistano altre forme di sanità integrativa derivanti da accordi collettivi, questi saranno armonizzati in modo da adeguare, entro il 31 marzo 2018, la contribuzione a carico azienda in misura non inferiore ad € 60 annui.

 

Inquadramento

Al fine di aggiornare e rivedere l’inquadramento si avvierà un lavoro di ridefinizione delle declaratorie e dei profili professionali dell’attuale inquadramento e una sperimentazione nelle aziende per realizzare una proposta di un nuovo sistema di inquadramento per tutta la categoria anche sulla base di nuove aree/fasce professionali.

 

Telelavoro

Viene recepito l’accordo Interconfederale sul Telelavoro con particolare riferimento:

  • al mantenimento dei diritti e degli obblighi del rapporto di lavoro, anche se svolto con modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, delle tutele relative alla salute e sicurezza, dei diritti e delle agibilità sindacali;
  • allo svolgimento in un luogo predeterminato e comunque fisso della prestazione (domicilio o luogo diverso) e alla previsione di rientri periodici nell’impresa;
  • alla volontarietà del lavoratore, all’esame congiunto, su richiesta di una delle parti, e alla concessione anche a tempo determinato;
  • all’obbligo dell’azienda a fornire e sostenere i costi relativi alle attrezzature, all’obbligo del lavoratore a consentire gli accessi, richiesti con congruo preavviso, agli organi istituzionali e ai rappresentanti aziendali oltre che a dimostrare la conformità degli impianti elettrici.

 

Appalti

L’attuale articolo 6 del CCNL (Appalti) viene integrato con l’introduzione dell’obbligo nelle aziende con più di 50 dipendenti di attivare una informazione preventiva alla Rsu in caso di cambio appalto per favorire la stabilità occupazionale e contrattuale dei lavoratori coinvolti.
Viene inoltre introdotto nel CCNL un nuovo articolo, il 6 bis, che prevede l’attivazione di una procedura di consultazione sindacale nei casi di cambio appalto relativamente a lavori pubblici di servizi.
In particolare, l’azienda uscente dovrà informare la Rsu con un preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la data di cessazione; su richiesta , anche disgiunta di ciascuna delle parti, dovrà essere attivato un tavolo di confronto, a cui sarà invitata a partecipare l’impresa subentrante, sulle attività e sui lavoratori interessati al cambio appalto finalizzato alla salvaguardia dell’occupazione.

 

Trasferimenti

Viene adeguata l’età anagrafica per i lavoratori che possono essere trasferiti solo in casi eccezionali da esaminare in sede sindacale (da 50 a 52 anni per gli uomini e da 45 a 48 anni per le donne). Viene, poi, superamento il concetto di comprensorio e definito un raggio di 25 Km dalla sede dello stabilimento per l’attivazione della procedura prevista dal contratto in caso di trasferimento.

 

Trasferte e reperibilità

Viene recepito quanto previsto dalla normativa sul rispetto del tempo di riposo minimo giornaliero ex art. 7 D.Lgs. n. 66/2003 e vengono adeguati dal 1 novembre 2017 i trattamenti economici di trasferta pari a:- trasferta intera euro 42,85- quota per pasto pomeridiano o serale euro 11,73- quota per pernottamento euro 19,39.

 

Ferie migranti

Si prevede la possibilità, per i lavoratori migranti, di usufruire di periodi continuativi d’assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal CCNL eventualmente disponibili;

Le richieste, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative, saranno valutate positivamente secondo l’ordine cronologico di presentazione e nella misura del 2% dei lavoratori in forza nelle aziende con più di 50 dipendenti e del 3% dei lavoratori in forza nelle aziende con più di 150 dipendenti.

In caso di valutazione negativa, l’azienda dovrà informare il lavoratore sui motivi del diniego e il lavoratore potrà farsi assistere da un componente della Rsu.

 

Ferie e Par solidali

Si prevede un impegno ad aprire un confronto con le istituzioni competenti per risolvere le tematiche relative al trattamento fiscale e contributivo di ore di ferie e par cedute volontariamente dai lavoratori a titolo gratuito a colleghi che debbano assistere figli minori che necessitano di cure costanti a causa di particolari condizioni di salute; la contrattazione aziendale potrà disciplinare ulteriori modalità.

 

Diritto allo studio / Formazione continua

Per la frequenza dei corsi di studio volti a migliorare la propria cultura, anche in relazione all’attività dell’azienda, i lavoratori possono usufruire di permessi retribuiti per un massimo di 150 ore “pro capite” per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, a condizione che il corso al quale si intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio rispetto a quelle richieste come permesso.

Il monte ore di permessi è elevato a 250 ore annue (comprensive delle prove di esame) per la frequenza di corsi:

– sperimentali per il recupero della scuola dell’obbligo;

– di alfabetizzazione degli adulti;

– di lingua italiana per stranieri allo scopo di agevolarne l’integrazione.

In questi casi, il rapporto tra le ore di permesso e quelle di frequenza è elevato a 2/3, sino a concorrenza delle predette 250 ore.

Ai lavoratori che intendano frequentare, anche in orari non coincidenti con l’orario di lavoro, l’ultimo triennio per il conferimento di diploma di scuola media superiore attinente alle mansioni svolte, spettano ulteriori 40 ore annue di permessi retribuiti (non cumulabili con quelle per i lavoratori studenti), per non più di 2 anni nel corso del rapporto di lavoro.

Formazione professionale

Per ciò che riguarda la formazione professionale, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale sotto indicato (v. infra Norme comuni):

– i lavoratori che, al fine di migliorare la preparazione professionale specifica, intendono frequentare corsi di formazione presso sedi operative pubbliche o private indicate dalle commissioni territoriali tra quelle accreditate dalle regioni;

– i dipendenti che intendano partecipare a corsi di formazione professionale concordati a livello aziendale anche in coordinamento con le commissioni territoriali, ovvero promossi dalle commissioni stesse su proposta aziendale, qualora in possesso dei requisiti e delle caratteristiche individuate negli accordi.

Per la frequenza dei corsi i lavoratori possono usufruire di permessi retribuiti per un massimo di 150 ore “pro capite” per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, a condizione che il corso al quale si intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio rispetto a quelle richieste come permesso; in tal caso viene altresì accordato al lavoratore una priorità nell’utilizzo delle ore a suo credito accumulate nel conto ore individuale e nella banca ore.

Il CCNL stabilisce in dettaglio le modalità da seguire per l’esercizio del diritto di studio e per la partecipazione ai corsi di formazione professionale. Durante la frequenza dei corsi le aziende erogano acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore è costituito dalla regolare frequenza dell’intero corso.

Dal 1° novembre 2017 i lavoratori a tempo indeterminato saranno coinvolti, ogni triennio, in programmi di formazione continua di 24 ore pro capite, al cui costo l’azienda parteciperà fino ad un massimo di € 300.

 

Norme comuni

All’inizio di ogni triennio viene determinato il monte ore messo a disposizione di tutti i dipendenti per l’esercizio del diritto allo studio e per la formazione professionale (ottenuto moltiplicando 7 ore annue per 3 e quindi per il numero totale dei dipendenti occupati nell’azienda in quella data, salvo conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti).

Le assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi di studio e a quelli di formazione professionale non possono superare, rispettivamente, il 2% del totale della forza occupata e comunque il 3% complessivo (nelle aziende fino a 200 dipendenti l’eventuale frazione risultante dall’applicazione della percentuale indicata viene arrotondata all’unità superiore).

 

Sono confermati i permessi per i giorni di esame e le 120 ore annue non retribuite per i lavoratori studenti, anche con meno di 5 anni di anzianità aziendale.

 

Permessi legge 104

Fermo restando il diritto a fruire i permessi previsti dalla legge 104, il lavoratore presenterà un piano di programmazione mensile dei permessi con un anticipo di 10 giorni rispetto al mese di fruizione, fatti salvi i casi di urgenza e necessità.

 

Ambiente di lavoro, Salute e sicurezza

Viene previsto l’obbligo dell’impresa a consultare preventivamente e tempestivamente gli Rls sulla valutazione dei rischi e alla verifica della prevenzione in azienda, dandone una informazione trimestrale ai lavoratori sui temi della salute e della sicurezza, sugli infortuni e anche sui “quasi infortuni”. Inoltre, è stabilito il diritto dei lavoratori a ricevere, su loro richiesta, copia della cartella sanitaria e gli esiti degli accertamenti sanitari. Sperimentati, poi, nelle aziende con più di 200 dipendenti in accordo con la Rsu, due incontri annuali tra gruppi di lavoratori, Rspp e Rls per esaminare eventuali fattori di rischio e individuare eventuali soluzioni; la partecipazione sarà a carico per il 50% dell’azienda e per il 50% dei lavoratori con anche brevi incontri formativi di 15/20 minuti in orario di lavoro per permettere al lavoratore di ripercorrere le procedure operative di sicurezza. Sono incrementati anche i permessi retribuiti degli Rls a 72 ore annue nelle aziende con oltre 300 dipendenti e a 76 ore annue nelle aziende con più di 1000 dipendenti.

 

Norme di rinvio

Le parti in sede di stesura definitiva del CCNL procederanno alla riformulazione delle normative contrattuali inerenti i seguenti istituti:

– apprendistato;

– conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro, banca del tempo;

– lavoro agile / smart working.

 

Quota contribuzione una tantum

I lavoratori non iscritti al sindacato, saranno chiamati a versare, con la modalità del silenzio/assenso, una quota contratto di 35 euro con la busta paga del mese di febbraio 2018 (vedi allegato 1). Le aziende ne daranno comunicazione dal 1º al 31 ottobre 2017 in bacheca e distribuiranno il modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta con la busta paga del mese novembre 2017 (vedi allegato 2). Il lavoratore che non intende versare tale quota deve darne comunicazione all’azienda entro il 15 dicembre 2017.

Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le API territoriali alle Organizzazioni sindacali FIM, FIOM e UILM territoriali del numero delle trattenute effettuate. Le quote trattenute saranno versate su conto corrente bancario intestato a FIM, FIOM e UILM , IBAN IT82X 01005 03200 000000045111.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS