19 Aprile 2022

CIRCOLARE n. 25/2022 – COMMITTENTI DA PIATTAFORME DIGITALI COMUNICAZIONE TELEMATICA OBBLIGATORIA

Vi informiamo che con decreto del Ministero del lavoro n. 31 del 23/02/2022 è stata resa operativa dal 14/04/2022 la nuova procedura per comunicare al ministero del Lavoro l’avvio di un rapporto di lavoro intermediato da piattaforma digitale, come previsto dall’art. 27, c. 2-decies, DL n. 152/2021 convertito in L. n. 233/2021. PRESTAZIONI DA COMUNICARE […]

Vi informiamo che con decreto del Ministero del lavoro n. 31 del 23/02/2022 è stata resa operativa dal 14/04/2022 la nuova procedura per comunicare al ministero del Lavoro l’avvio di un rapporto di lavoro intermediato da piattaforma digitale, come previsto dall’art. 27, c. 2-decies, DL n. 152/2021 convertito in L. n. 233/2021.

PRESTAZIONI DA COMUNICARE

Il nuovo adempimento riguarda le prestazioni di lavoro, anche di natura intellettuale, svolte sia sotto forma di lavoro subordinato, sia come collaborazioni coordinate e continuative, sia le attività di lavoro autonomo, ivi incluse quelle occasionali, intermediate da piattaforma digitale, intese come prestazioni che vengono organizzate dai datori di lavoro / committenti attraverso piattaforme telematiche (es. RIDER).

 

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione deve contenere:

– le generalità del datore di lavoro/committente e del lavoratore;

– data di inizio e fine della prestazione;

– durata presunta espressa in ore;

– tipologia contrattuale;

– retribuzione / compenso;

– sede di lavoro.

 

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE

La comunicazione va effettuata utilizzando il modello Uni-piattaforme accessibile all’indirizzo internet https://servizi.lavoro.gov.it tramite Spid o carta di identità elettronica.

TERMINE DI COMUNICAZIONE

In caso di rapporto di lavoro subordinato e di collaborazioni coordinate e continuative, la comunicazione deve essere antecedente all’instaurazione del rapporto di lavoro, mentre se si tratta di prestazioni di lavoro autonomo, incluse quelle occasionali, la comunicazione va fatta entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro (considerato che nell’allegato C allo stesso decreto ministeriale si legge che il termine è riferito al giorno 20 del mese successivo a quello di avvio delle prestazioni, che può essere diverso da quello dell’instaurazione del rapporto, sul punto si attendono chiarimenti da parte degli Enti preposti).

 

Con le medesime modalità devono essere comunicati i rapporti di lavoro stipulati contestualmente con due o più lavoratori.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS