29 Aprile 2022

CIRCOLARE n. 27/2022 – Misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19. Novità dal 1 Maggio 2022

Vi informiamo che il 28 aprile è stato approvato, in commissione Affari sociali della Camera, l’emendamento del Governo al Dl 24/2022, cosiddetto Decreto Riaperture e il Ministro Speranza ha emanato un’ordinanza che anticipa gli effetti dell’emendamento stesso, di cui riportiamo di seguito le principali disposizioni. Green Pass Rafforzato Dal 01/05/2022 decade l’obbligo del green pass […]

Vi informiamo che il 28 aprile è stato approvato, in commissione Affari sociali della Camera, l’emendamento del Governo al Dl 24/2022, cosiddetto Decreto Riaperture e il Ministro Speranza ha emanato un’ordinanza che anticipa gli effetti dell’emendamento stesso, di cui riportiamo di seguito le principali disposizioni.

Green Pass Rafforzato

Dal 01/05/2022 decade l’obbligo del green pass quale requisito per l’accesso a:

  • luoghi di lavoro
  • bar, ristoranti, anche al chiuso;
  • mense e catering continuativo;
  • spettacoli al chiuso (cinema e teatri) e eventi sportivi;
  • centri benessere;
  • attività sportive al chiuso;
  • spogliatoi;
  • convegni e congressi;
  • corsi di formazione;
  • università, centri culturali, sociali e ricreativi, al chiuso;
  • concorsi pubblici;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo, casinò;
  • colloqui visivi in presenza coi detenuti;
  • feste al chiuso e discoteche;
  • mezzi di trasporto.

Si precisa che fino al 31/12/2022 permane l’obbligo vaccinale, pena la sospensione dal lavoro, per gli esercenti le professioni sanitarie e i prestatori di lavoro in ospedale.

 

Utilizzo dispositivi di protezione delle vie respiratorie

L’ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile che risulta operativa fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, conferma l’obbligo di indossare mascherine tipo FFP2:

a) per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo:

  1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  4. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  6. mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  7. mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;

c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive.

 

È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli  utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

In attesa dell’incontro tra i ministeri della Salute, del Lavoro e delle Attività Produttive per definire le eventuali modifiche ai protocolli di sicurezza in vigore, la citata Ordinanza raccomanda l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso, pubblici o aperti al pubblico.

 

Proroghe disposizioni correlate alla pandemia da covid-19

Segnaliamo, inoltre, che è stato approvato un emendamento al DL 24/2022 (n.b. al momento non ancora in vigore) che prevede:

fino al 30/06/2022 la proroga del diritto allo smart working per tutti i lavoratori fragili;

fino al 31/08/2022 la proroga:

  • del diritto allo smart working anche per i genitori di figli con fragilità, nonché
  • della modalità di comunicazione semplificata per lo smart working per tutti i lavoratori del settore privato.

Sarà ns. cura comunicare darvi comunicazione delle disposizioni definitive contenute nella legge di conversione del DL 24/2022.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS