27 Marzo 2020

CIRCOLARE n. 35/2020 – EMERGENZA CORONAVIRUS Decreto Cura Italia – Congedi parentali, permessi legge 104, bonus baby-sitting

L’Inps con circolare 45 del 25 marzo 2020 ha fornito ulteriori chiarimenti e note operative per i Congedi parentali, permessi legge 104 per familiari, di cui al decreto “Cura Italia”. Nella circolare viene sottolineato che non è ancora online la procedura di richiesta. Di seguito riproponiamo contenuto della ns. circolare 25/2020 con evidenza (* asteriscate) […]

L’Inps con circolare 45 del 25 marzo 2020 ha fornito ulteriori chiarimenti e note operative per i Congedi parentali, permessi legge 104 per familiari, di cui al decreto “Cura Italia”.

Nella circolare viene sottolineato che non è ancora online la procedura di richiesta.

Di seguito riproponiamo contenuto della ns. circolare 25/2020 con evidenza (* asteriscate) delle ulteriori integrazioni Inps:

CONGEDI PARENTALI COVID-19

(disposizioni comuni)

Durata:             congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare.

                        (*) Il congedo è fruibile per un periodo continuativo o frazionato, ma esclusivamente a giorni (quindi non in modalità oraria).

Nucleo Fam:     Si applica anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori e si applica altresì ai genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali

Periodo:           dal 5 marzo 2020 al 3 aprile 2020

Limiti:               I congedi COVID-19 non sono fruibili:

✓se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o beneficiari di strumenti sostegno al reddito (ad es. Naspi, Cig, etc)

✓se il nucleo familiare ha richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

(*) le condizioni di fruibilità dovranno essere autocertificate all’atto della domanda.

(*) Solo per i genitori di figli con handicap in situazione di gravità:

✓sia accertata la disabilità in situazione di gravità del figlio ai sensi dell’articolo 4, comma

1, della legge n. 104/1992;

✓il figlio sia iscritto a scuole di ogni ordine grado o in centri diurni a carattere assistenziale;

✓nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che fruisca contemporaneamente di congedo COVID-19;

Cumulabilità:    I congedi COVID-19 sono cumulabili:

✓nell’arco dello stesso mese con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile trattati in seguito).

✓nell’arco dello stesso mese con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

Destinatari:       a) Lavoratori Dipendenti / b ) Collaboratori Gest. Sep. (CXX) / c) Autonomi (Art/Comm/PXX)

 

Di seguito le disposizioni specifiche per

  1. Lavoratori Dipendenti
  2. Collaboratori Gest. Sep. (CXX)
  3. Autonomi (Art/Comm/Gest.Sep.PXX)

 

1. Lavoratori dipendenti COVID-19

Tipologia Misura economica Contrib. figurativa
Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età 50% retr.
Genitori con figli dai 12 ai 16 anni 0% retr. No
Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale 50% retr.

 

Come fare domanda (Lavoratori dipendenti privati):

Tipologia Azione
Genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” Nessuna domanda, conversione automatica.
Genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all’art 33 del D.Lgs. n. 151/2001 Nessuna domanda, conversione automatica.
Genitori non fruitori di permessi, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” Domanda di congedo parentale su sito INPS (*) anche retroattiva e informazione a datore lavoro
Genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni Domanda di congedo COVID-19 al datore di lavoro

(no INPS)

Genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale Possono già usufruire del congedo COVID-19

Domanda (anche retroattiva) su sito INPS

quando disponibile

 

(*) L’inps evidenzia che i giorni di congedo parentale fruiti durante il periodo di sospensione di cui al citato articolo 23 (5/3/2020 – 2/4/2020), “saranno considerati d’ufficio dall’Istituto come congedo COVID-19”. I datori di lavoro non dovranno, pertanto, computare tali periodi a titolo di congedo parentale.

Tuttavia si rileva una criticità poiché un dipendente non avente diritto al congedo COVID-19 –esempio per coniuge in cassa integrazione – potrebbe chiedere/aver chiesto lo stesso il congedo parentale ordinario.

Al momento, non viene chiarito come verrà gestita tale casistica dall’Istituto.

 

 

2. Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS (CXX) COVID-19

Tipologia Misura economica Contrib. figurativa
Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età 50% di 1/365 del redd. x mat.
Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale 50% di 1/365 del redd. x mat.

 

Come fare domanda (Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS (CXX/PXX):

Tipologia Azione
Genitori con figli minori di 3 anni Domanda di congedo parentale su sito INPS
Genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni Domanda (anche retroattiva) su sito INPS

quando disponibile

Genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale Possono già usufruire del congedo COVID-19

Domanda (anche retroattiva) su sito INPS

quando disponibile

 

 

Nota Bene:

I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti (*) prima del 17 marzo, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

 

 

3. Lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS COVID-19

Tipologia Misura economica
Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età 50% di 1/365 della retribuzione convenzionale
Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale 50% di 1/365 della retribuzione convenzionale

 

Come fare domanda (Lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS)

Tipologia Azione
Genitori con figli minori di 1 anni Domanda di congedo parentale su sito INPS
Genitori con figli di età tra i 1 anni e fino ai 12 anni Domanda (anche retroattiva) su sito INPS

quando disponibile

Genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale Possono già usufruire del congedo COVID-19

Domanda (anche retroattiva) su sito INPS

quando disponibile

 

 

Nota Bene:

  • I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti (*) prima del 17 marzo, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.
  • (*) Non è prevista la sussistenza del requisito rispettivamente di un minimo contributivo e della regolarità contributiva, permanendo tuttavia la necessità dell’iscrizione esclusiva nella Gestione separata e per i lavoratori autonomi l’iscrizione nella Gestione previdenziale INPS di appartenenza
  • (*) Tra i lavoratori iscritti alla Gestione separata sono compresi i lavoratori parasubordinati con rapporto attivo e i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva, componenti di studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), e non coperti da altre forme di previdenza obbligatoria.

 

PERMESSI EX L. 104/92 COVID-19

(disposizioni comuni)

È prevista un incremento dei giorni di permesso retribuiti per i lavoratori che assistono un familiare con handicap grave ai sensi della Legge n.104/92 art.33 co.3.

(*) È prevista un incremento dei giorni di permesso retribuiti per i lavoratori disabili in possesso dell’autorizzazione Legge n.104/92 art.33 co.6.

 

In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.

 

(*) E’ stata confermata, inoltre, la possibilità di cumulare più permessi in capo allo stesso lavoratore. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore assista più soggetti disabili potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3 giorni di permesso mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni previsti dalla norma in commento, alle condizioni e secondo le modalità previste dallo stesso articolo 33, comma 3 della legge n. 104/1992.

Analogamente il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo stesso numero di giorni di permesso fruibili per l’assistenza all’altro familiare disabile (3+3+12).

 

Come fare domanda e validità

Caso Azione (*) Validità
Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione con validità comprensiva dei mesi marzo e aprile No Domanda INPS

Sì informativa a Datore Lavoro.

Retroattiva
Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità Si Domanda INPS

Sì informativa a Datore Lavoro.

Dalla data della domanda e per i soli mesi Marzo e Aprile

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS