30 Settembre 2022

CIRCOLARE n. 46/2022 – DL 144/2022 c.d. decreto aiuti ter

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2022, n. 223 il decreto legge n. 144 del 23/09/2022 (c.d. decreto Aiuti-ter) recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Si segnalano, di seguito, le disposizioni […]

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2022, n. 223 il decreto legge n. 144 del 23/09/2022 (c.d. decreto Aiuti-ter) recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Si segnalano, di seguito, le disposizioni in materia di lavoro.

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (art. 18)

Viene prevista l’erogazione di una ulteriore indennità una tantum di 150 euro unitamente alla retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 a favore dei lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nel mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti indicati nei punti successivi (art. 19, c. 1 e 16).

L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS.

L’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

L’indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Nel mese di novembre 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità è compensato, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’INPS.

Si precisa che tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 19, c. 1 e 16 (vedi infra), tale documento verrà fornito dallo Studio non appena disponibile nelle procedure informatiche.

 

Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti (art. 19)

L’INPS erogherà D’UFFICIO un’indennità una tantum di 150 euro nel mese di novembre 2022 a:

soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 e con reddito personale assoggettabile ad IRPEF, per l’anno 2021, non superiore a 20.000 euro, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali (n.b.: dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata).

Tale indennità – che non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile – sarà corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa, sulla base dei dati disponibili all’Ente erogatore al momento del pagamento e sarà soggetta a successiva verifica.

Qualora i soggetti risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS, il casellario centrale dei pensionati, individua l’Ente previdenziale incaricato dell’erogazione dell’indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall’INPS a seguito di apposita rendicontazione;

lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di cui all’art. 32 comma 8 DL 50/2022 (i 200 Euro del c.d decreto Aiuti), che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto in esame (24 settembre 2022).

soggetti beneficiari per il mese di novembre 2022 le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL previste dagli artt. 1 e 15 D.Lgs. n. 22/2015;

soggetti beneficiari nel corso del 2022 dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all’art. 32, legge n. 264/1949;

nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza, a condizione che NON siano presenti beneficiari indennità ai sensi dell’art 18 (lavoratori dipendenti) o dell’art. 19, c. 1-15 (pensionati ed altre categorie di soggetti).

 

L’INPS erogherà A DOMANDA un’indennità una tantum di 150 euro nel mese di novembre 2022 a:

titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 cod. proc. civ., dottorandi e assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL n. 50/2022) ed iscritti alla Gestione separata ex L. n. 335/1995. L’indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021;

soggetti beneficiari delle indennità per i lavoratori stagionali, turismo e spettacolo previste dall’art. 10, c. da 1 a 9, DL  n. 41/2021 e dell’art. 42, DL. n. 73/2021;

lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021;

lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021;

lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 c.c. Per tali contratti deve risultare, per il 2021, l’accredito di almeno un contributo mensile e i lavoratori devono essere già iscritti, alla data 18/05/2022, alla Gestione separata INPS L. n. 335/1995;

incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 114/1998 con reddito nell’anno 2021, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 (18/05/2022) alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995;

Ai collaboratori sportivi come individuati dall’art. 32, comma 12, secondo periodo, DL n. 50/2022 l’indennità una tantum di 150 euro sarà corrisposta da Sport e Salute S.p.A.

 

Le prestazioni degli artt. 18 e 19, D.L. n. 144/2022 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.

 

Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi (art. 20)

Viene prevista una indennità aggiuntiva di 150 euro per i lavoratori autonomi e i professionisti con redditi 2021 inferiori ai 20.000 euro.

In particolare, l’indennità di 200 euro di cui all’art. 33, D.L n. 50/2022 (decreto Aiuti) viene incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i lavoratori autonomi/professionisti abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

 

Norme in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi (art. 37)

Il decreto Aiuti-ter interviene sulle disposizioni anti delocalizzazioni della legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 224 e ss., legge n. 234/2021), applicabili ai datori di lavoro con almeno 250 lavoratori, che hanno intenzione di procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50. L’art. 1, commi da 224 a 237, della legge n. 234/2022 prevede misure finalizzate a prevenire la suddetta riduzione di personale, richiedendo al datore di lavoro di coinvolgere i sindacati, le regioni interessate, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dello Sviluppo Economico e l’ANPAL, mediante una comunicazione da effettuarsi almeno novanta giorni prima dell’avvio della procedura di licenziamento collettivo prevista dall’articolo 4 della legge n. 223/1991.

Il decreto Aiuti ter prevede che, nel caso in cui il datore di lavoro all’esito della procedura di cui all’art. 1 commi 224 n. 234/2021 cessi definitivamente l’attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 50 per cento di quello impiegato mediamente nell’ultimo anno, a livello nazionale o locale, è tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività. La restituzione riguarda gli aiuti rientranti fra quelli oggetto di iscrizione obbligatoria nel registro aiuti di Stato, percepiti nei 10 anni antecedenti l’avvio della procedura medesima, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale. Inoltre il debitore non potrà, inoltre, più essere destinatario di ulteriori sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili fino a quando non avrà proceduto alla restituzione in parola.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS