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Consulenza del lavoro > Blog e News > 2017 > Luglio
27 Lug
2017
By: Redazione Circolari Terrazzini Articoli Nessun commento

CIRCOLARE n. 21/2017 – Proroga modello 770-2017

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato 26 luglio 2017, n. 131, rende noto che è
in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il DPCM con il quale viene prorogata la scadenza di invio
del Modello 770/2017 unificato dal prossimo 31 luglio al 31 ottobre.

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

18 Lug
2017
By: Redazione Circolari Terrazzini Articoli Nessun commento

CIRCOLARE n. 20/2017 – Incentivi occupazione studenti alternanza scuola lavoro

L’INPS ha emanato la circolare n. 109/2017, con la quale fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 1, commi 308 e seguenti, L. 232/2016).

DATORI DI LAVORO BENEFICIARI

L’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.

 

LAVORATORI INTERESSATI

L’esonero contributivo (pari all’esonero dal versamento per tre anni dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di € 3.250= su base annua) riguarda le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018) spetta ai datori di lavoro privati che assumono, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente, almeno al:

  • 30% delle ore di alternanza (ai sensi dell’articolo 1, comma 33, L. n. 107/2015);
  • 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III D.Lgs. n. 226/2015;
  • 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II DPCM 25 gennaio 2008;
  • 30% del monte ore o, in mancanza del monte ore, 30% del numero dei crediti formativi previsti dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

Inoltre, tale esonero può trovare applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni), compresi i rapporti di apprendistato, anche nelle ipotesi di regime di part-time, con l’eccezione dei contratti: a) riguardanti gli operai agricoli; b) di lavoro domestico; c) contratti di lavoro intermittente / a chiamata.

CONDIZIONI

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è altresì subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (art. 31, D.Lgs. n. 150/2015), e, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori; in particolare:

– l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;

– l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza stabilito dalla Legge o dal CCNL;

– l’assunzione non deve riguardare dipendenti licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume ( sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari o della sussistenza di rapporti di controllo o collegamenti);

– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela del lavoro (condizioni alle quali è subordinato il rilascio del DURC);

– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti.

n.b.: nel rispetto di tutte le suddette condizioni l’esonero contributivo è applicabile anche nel caso in cui l’assunzione costituisca attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva

COMPATIBILITÀ CON ALTRE FORME DI INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE

L’esonero contributivo NON è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo previste dalla normativa vigente ma è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica.

MISURA DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO

Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’incentivo è pari all’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle eventuali misure compensative ed esoneri, con eccezione di:

– dei premi e i contributi dovuti all’INAIL;

– del contributo, ove dovuto, al Fondo Tesoreria;

– del contributo, ove dovuto, ai fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. n. 148/2015;

– del contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.;

– del contributo dello 0,30%, destinato – o comunque destinabile – al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;

– del contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla Legge n. 166/1991;

– del contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti, di cui all’art. 1, D.Lgs. n. 182/1997.

 

Poiché l’incentivo opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all’art. 10, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 252/2005 – destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione, al fondo Tesoreria., nonché erogazione in busta paga della Qu.I.R – l’agevolazione è calcolata sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative. Infine, nei casi di stabilizzazione dei rapporti a termine entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’art. 2, comma 30, della Legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale del 1,40% previsto per i contratti a tempo determinato.

 

L’esonero non può comunque essere superiore alla misura massima di € 3.250,00= su base annua, da rapportare al singolo periodo di paga mensile (3.250,00 / 12 = euro 270,83); per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,90 (3.250,00 / 365 gg) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. La contribuzione eccedente la soglia mensile può formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima su base annua.

La durata dell’esonero è stabilita in un triennio e decorre dalla data di assunzione del lavoratore, che deve intervenire nell’arco di tempo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

I datori di lavoro interessati devono inoltrare una richiesta attraverso l’apposita procedura telematica “308-2016”, disponibile dall’11 luglio all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet dell’Inps (www.inps.it). In particolare, occorre inviare una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, anche per assunzioni non ancora in corso, indicando:

– il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione;

– l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;

– l’aliquota contributiva datoriale che verrà applicata;

– la tipologia oraria del rapporto e l’eventuale percentuale di part time.

Entro 48 ore dalla trasmissione del modulo telematico, l’Inps calcolerà l’importo dell’incentivo spettante e verificherà la disponibilità della risorse; in caso di esito positivo, l’Istituto informerà il datore di lavoro che è stato prenotato in suo favore l’importo dell’incentivo. Quindi, entro 10 giorni di calendario dall’accoglimento della prenotazione, il datore di lavoro avrà l’onere di comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, al fine di gestire le ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria in corso di rapporto, compreso il caso di successiva trasformazione a tempo pieno, le procedure telematiche accantoneranno in via prudenziale un importo già parametrato alla ipotetica retribuzione relativa ad un rapporto con orario a tempo pieno. Ciò premesso, sarà onere del datore di lavoro fruire mensilmente degli importi effettivamente spettanti, a prescindere da quanto autorizzato in eccesso dalle procedure.

L’esonero sarà riconosciuto, nei limiti delle risorse disponibili, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, fatte salve le seguenti precisazioni.

Le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il giorno 01/01/2017 e il giorno 10/07/2017 pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica di richiesta dell’incentivo (ossia dal 11/07/2017) saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata secondo il criterio di decorrenza dell’assunzione.

 

L’incentivo potrà essere fruito esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensili / uniemens a partire dal mese di competenza LUGLIO 2017.

Distinti saluti. 

TERRAZZINI & PARTNERS

12 Lug
2017
By: Redazione Circolari Terrazzini Articoli Nessun commento

CIRCOLARE n. 19/2017 – Prestazioni di lavoro occasionali (ex Voucher) istruzioni operative

Con riferimento alla ns. circolare n. 17/2017 PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALI (ex Voucher) del 23/06/2017, comunichiamo che l’INPS in data 05/07/2017 ha pubblicato la circolare n. 107/2017, con la quale rende note le istruzioni operative per l’accesso alla piattaforma telematica attraverso la quale dovranno essere gestite le prestazioni di lavoro occasionali.

Premesso che vengono definite prestazioni di lavoro occasionali, le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; a tal fine i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti sono computati in misura pari al 75% del loro importo:
– titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
– giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
– persone disoccupate ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 150/2015;
– percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

e che NON possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, alle suddette prestazioni possono fare ricorso:

–  le persone fisiche, NON esercenti attività professionale o d’impresa, mediante il c.d Libretto Famiglia;

–  gli altri utilizzatori, mediante il c.d. contratto di prestazione occasionale

l’accesso a tali prestazioni richiede l’assolvimento di alcuni adempimenti da parte di utilizzatori e prestatori, come di seguito specificato.

Registrazione preventiva

Prestatori e utilizzatori sono obbligati a registrarsi preventivamente sulla piattaforma informatica al seguente indirizzo www.inps.it/prestazionioccasionali o avvalendosi dei servizi di contact center INPS.
Al momento della registrazione gli utilizzatori dovranno scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali. Nel caso scelgano il Contratto di prestazione occasionale, sono previsti tre distinte opzioni:

– per le Pubbliche Amministrazioni;
– per le imprese agricole;
– per gli altri utilizzatori.

All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori dovranno fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi

I prestatori di lavoro dovranno, inoltre, indicare l’IBAN del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito (n.b.: deve trattarsi di conto corrente bancario/postale, libretto postale intestato o cointestato al prestatore ovvero di carta di credito dotata di IBAN e intestata al prestatore), sul quale l’Istituto provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito.

In caso di mancata indicazione dell’IBAN, l’INPS provvederà ad erogare il compenso mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A. con oneri a carico del prestatore che verranno trattenuti, da parte dell’Istituto, sul compenso spettante.

Libretto Famiglia

Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia soltanto le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa.
Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora.

Diversamente da quanto indicato nella ns. circolare n. 17/2017, il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:
– € 8,00 per il compenso netto a favore del prestatore;
– € 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS;
– € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
– € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.

Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS è tenuto a comunicare:
– i dati identificativi del prestatore;
– il luogo di svolgimento della prestazione;
– il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione; – la durata della prestazione;
– l’ambito di svolgimento della prestazione;
– le altre informazioni per la gestione del rapporto.

La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.

Contratto di prestazione occasionale

Il Contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.

La nuova disciplina vieta il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Ai fini del computo devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica compresi gli apprendisti. I lavoratori part- time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre di riferimento.

Nella prima fase di avvio dell’operatività delle prestazioni di lavoro occasionale, il requisito dimensionale stabilito dalla legge (non oltre cinque dipendenti a tempo indeterminato) sarà autocertificato dall’utilizzatore attraverso la piattaforma telematica.
E’, altresì, vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionale:
–  nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
–  da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
–  da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese da titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, da giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, da persone disoccupate ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 150/2015 e da percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito, a condizione che tali soggetti NON risultino iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa. L’importo del compenso giornaliero non può comunque essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria. Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore:

– contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 %;
– premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 %.

In relazione al compenso minimo orario di € 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a € 2,97 (INPS ivs), € 0,32 (INAIL).
Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore nella misuradell’1,0 %.

Almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:
– i dati identificativi del prestatore;
– la misura del compenso pattuita;
– il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
– la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
– il settore di impiego del prestatore;
– le altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.

Se la prestazione lavorativa non dovesse essere resa, l’utilizzatore, sempre avvalendosi della procedura telematica INPS, potrà revocare la dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione (n.b.: detto termine si riferisce alla data di svolgimento di ogni singola prestazione lavorativa giornaliera).

Pagamenti da parte degli utilizzatori

Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l’utilizzatore abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.
In particolare i versamenti dovranno essere effettuati utilizzando il modello F24 Elementi identificativi (ELIDE) indicando i seguenti dati:

– nella sezione “CONTRIBUENTE”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
–  nel campo “tipo”, la lettera “I” (INPS);
–  nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
–  nel campo “codice”, la causale contributo LIFA (per versamenti inerenti il Libretto Famiglia) o CLOC (per versamenti inerenti il Contratto di prestazione occasionale);

n.b.: è esclusa la facoltà di compensazione dei crediti.

Erogazione dei compensi ai prestatori

Il compenso al prestatore verrà pagato dall’Istituto entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Attraverso la piattaforma informatica, il prestatore potrà acquisire il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione INPS/INAIL, nonché di ogni altra informazione utile per l’attestazione delle prestazioni svolte.

Profili sanzionatori

L’inosservanza da parte dell’utilizzatore:

–  del limite di compenso massimo di € 2.500 per le prestazioni rese da ogni prestatore per lo stesso utilizzatore
e/o
–  del limite di durata di 280 ore nell’arco di un anno

comporta la trasformazione del rapporto occasionale in lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato (per il settore agricolo, il limite di 280 ore annue è pari al rapporto tra il limite di € 2.500 e la retribuzione oraria individuata dal CCNL).

È prevista l’applicazione della sanzione amministrativa, non passibile di procedura di diffida, fino ad un massimo di € 2.500, per ogni prestazione lavorativa giornaliera avvenuta in violazione:

–  dell’obbligo di comunicazione della dichiarazione da trasmettere prima dell’inizio della prestazione
–  dei divieti attinenti al contratto di prestazione occasionale.

 

n.b: le prestazioni di lavoro occasionali di cui alla presente circolare non hanno nulla a che vedere con le prestazioni autonome occasionali c.d. “prestazioni occasionali con ritenuta d’acconto” disciplinate dall’art. 2222 c.c. , per le quali continua ad applicarsi la normativa di riferimento.

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS – 06/07/2017

12 Lug
2017
By: Redazione Circolari Terrazzini Articoli Nessun commento

CIRCOLARE n. 18/2017 – Mod. 770/2017 Unificato. Richiesta integrazione informazioni

A seguito dei chiarimenti forniti da Agenzia delle Entrate circa la corretta compilazione del nuovo mod. 770/2017 Unificato (vedi ns. Circolare 15/2017), informiamo che dovrà essere specificato nel Frontespizio la presenza di uno o più invii di modelli 770/2017.

Con la presente, pertanto, vi chiediamo di fornirci le informazioni necessarie alla corretta compilazione del Frontespizio, restituendo la presente alla funzionaria di riferimento previo inserimento dei dati richiesti.

Denominazione Azienda   ________________________

Codice Fiscale Azienda     ________________________

Tipologia redditi erogati nell’anno 2016

di Lavoro Dipendente___________

__SI__

__X__

__NO__

di Lavoro Autonomo/Diversi______

__SI__

__NO__

di Capitale__________________

__SI__

__NO__

Precisiamo che dovrà essere barrato “SI” anche in caso di erogazione di una tipologia di reddito ed incarico di spedizione del relativo 770/2017 a professionista diverso dallo scrivente.

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS – 27/06/2017

12 Lug
2017
By: Redazione Circolari Terrazzini Articoli Nessun commento

CIRCOLARE n. 17/2017 – PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALI (ex Voucher)

In data 15/06/2017 è stata approvata la Legge di conversione del D.L 50/2017 (ed è in corso di pubblicazione in G.U.), contenente (art 54-bis) una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali.

Vengono definite prestazioni occasionali, le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; a tal fine i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti sono computati in misura pari al 75% del loro importo:- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; – giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; – persone disoccupate ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 150/2015; – percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Il prestatore ha diritto:

–  all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata INPS;
–  all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali INAIL;
–  al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali.

Ai fini della tutela e della sicurezza del prestatore si applica l’art. 3, c. 8, D.Lgs. 81/2008; in particolare lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionali nei confronti di committente imprenditore o professionista comporta l’applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008.I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Premesso che NON possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, alle suddette prestazioni possono fare ricorso:

–  le persone fisiche, NON esercenti attività professionale o d’impresa, mediante il c.d Libretto Famiglia;

–  gli altri utilizzatori, mediante il c.d. contratto di prestazione occasionale.

L’accesso a tali prestazioni occasionali richiede alcuni adempimenti da parte di utilizzatori e prestatori. In particolare è richiesta la registrazione, anche tramite un intermediario, all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS, di seguito denominata “piattaforma informatica INPS”, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti. Alla data di pubblicazione della presente circolare la piattaforma informatica INPS, NON è ancora disponibile.

Utilizzatori persone fisiche NON esercenti attività professionale o di impresa – Libretto Famiglia

Ciascun utilizzatore persona fisica, NON esercente attività professionale o d’impresa, entro i limiti di importo suesposti, può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS o presso gli uffici postali un libretto nominativo prefinanziato, denominato “Libretto Famiglia”, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell’ambito di:

–  piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

–  assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

–  insegnamento privato supplementare.Il Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. Per ciascun titolo di pagamento sono interamente a carico dell’utilizzatore:

–  la contribuzione alla Gestione Separata INPS (€ 1,65=);

–  il premio per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali INAIL (€ 0,25=);

–  oneri gestionali (€ 0,10=)in pratica ciascuna ora lavorata verrà retribuita 10 euro netti corrispondenti a 12 euro di costo.L’utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, deve comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di SMS o di posta elettronica.Altri utilizzatori – Contratto di prestazione occasionale

Gli altri utilizzatori, entro i limiti di importo suesposti, potranno acquisire attraverso il contratto di prestazione occasionale prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità alle seguenti condizioni.

È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

–  da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

–  nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;

–  da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazionedi materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

–  da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese da titolari di pensione divecchiaia o di invalidità, da giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, da persone disoccupate ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 150/2015 e da percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito, a condizione che tali soggetti NON risultino iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Ai fini dell’attivazione del contratto, ciascun utilizzatore versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Sono interamente a carico dell’utilizzatore:

–  la contribuzione alla Gestione Separata INPS (33,00 % del compenso);

–  il premio per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali INAIL (3,50 % del compenso);

–  oneri gestionali (1,00% degli importi versati) in pratica ciascuna ora lavorata verrà retribuita un minimo di 9 euro netti corrispondenti a ca 12,38 euro di costo.

L’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact-center messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione contenente, tra l’altro, le seguenti informazioni:

a)  i dati anagrafici e identificativi del prestatore;

b)  il luogo di svolgimento della prestazione;

c)  l’oggetto della prestazione;

d)  la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazionecon riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;

e)  il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiorea quattro ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo.

Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di SMS o di posta elettronica.

Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l’INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell’ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l’INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo, attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore.

L’inosservanza da parte dell’utilizzatore:

–  del limite di compenso massimo di € 2.500 per le prestazioni rese da ogni prestatore per lo stesso utilizzatore e/o

–  del limite di durata di 280 ore nell’arco di un annocomporta la trasformazione del rapporto occasionale in lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato (per il settore agricolo, il limite di 280 ore annue è pari al rapporto tra il limite di € 2.500 e la retribuzione oraria individuata dal CCNL).

È prevista l’applicazione della sanzione amministrativa, non passibile di procedura di diffida, fino ad un massimo di € 2.500, per ogni prestazione lavorativa giornaliera avvenuta in violazione:

–  dell’obbligo di comunicazione della dichiarazione da trasmettere prima dell’inizio della prestazione

–  dei divieti attinenti al contratto di prestazione occasionale.N.B.: sia il c.d Libretto Famiglia che il c.d. contratto di prestazione occasionale saranno utilizzabili solo a seguito della pubblicazione in G.U. della Legge di conversione del D.L 50/2017 e all’emanazione da parte dell’INPS delle note operative.

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS – 23/06/2017

12 Lug
2017
By: Redazione Circolari Terrazzini Articoli Nessun commento

CIRCOLARE n. 16/2017 – JOBS ACT AUTONOMI – SMART WORKING / LAVORO AGILE

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 135 del 13 giugno 2017 – ed è entrata in vigore il 14/06/2017 – la Legge 22 maggio 2017, n. 81, c.d. Jobs Act autonomi, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

La legge si divide in due Capi (Capo I “Tutela del lavoro autonomo” / Capo II “Lavoro agile”)
 

Capo I “Tutela del lavoro autonomo”

Ambito di applicazione – Lavoro autonomo (art. 1)

La disciplina del Capo I applica a tutti i rapporti di lavoro autonomo individuati dal titolo III del libro V del codice civile, incluse anche le collaborazioni occasionali disciplinate dall’art. 2222 cod. civ

Tutela nelle transazioni commerciali – Lavoro autonomo (art. 2)

Nell’ambito delle transazioni tra lavoratori autonomi e imprese o pubbliche amministrazioni e tra lavoratori autonomi, in assenza di un diverso termine contrattualmente stabilito, il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente. Decorso tale termine decorrono gli interessi di mora al tasso legale vigente. Il termine contrattualmente stabilito dalle parti non può comunque superare i 60 giorni.

Clausole e condotte abusive – Lavoro autonomo (art. 3)

Sono abusive ed inefficaci le clausole apposte al contratto che prevedono:
– la facoltà, in capo al committente, di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o di recedere da esso senza congruo preavviso;
– termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.
Costituisce abuso anche il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.
In questi casi il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni.
Vietate anche le condizioni contrattuali che integrano situazioni di abuso di dipendenza economica da intendersi come la situazione in cui un soggetto sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un altro soggetto, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi.

Invenzioni – Lavoro autonomo (art. 4)

Salvo il caso in cui l’attività inventiva costituisca già di per sé l’oggetto del contratto di lavoro, i diritti di utilizzazione economica riguardanti gli apporti originali e le invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto spettano al lavoratore autonomo, cui si applica in toto la disciplina vigente per la tutela dei diritti d’autore e della proprietà industriale.

Deleghe al Governo – Lavoro autonomo (artt. 5, 6, 11 e 16)

La legge conferisce delega espressa al Governo per l’adozione, entro 12 mesi, di uno o più decreti legislativi in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:
– individuazione degli atti delle P.A. che possono essere rimessi anche ai professionisti;
– estensione delle prestazioni erogabili dalle Casse di previdenza professionale di diritto privato, previa apposita contribuzione, a tutela di casi di riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla volontà degli iscritti anche a seguito di gravi patologie;

– ampliamento dei requisiti utili alla fruizione delle prestazioni di maternità per gli iscritti alla Gestione separata non titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
– estensione della platea dei beneficiari dell’indennità di malattia in favore degli iscritti alla Gestione separata prevedendo l’esclusione della corresponsione dell’indennità per i soli eventi di durata inferiore a 3 giorni;

– incremento, fino ad un massimo dello 0,5%, dell’aliquota contributiva aggiuntiva per maternità;
– semplificazione della normativa su salute e sicurezza degli studi professionali, con la relativa razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio.

Stabilizzazione ed estensione della DIS-COLL (art. 7)

A decorrere dal 1° luglio 2017 è prevista la stabilizzazione della DIS/COLL (indennità di disoccupazione in favore dei collaboratori) e la sua estensione agli assegnisti e dottorandi con borsa di studio.
Da tale data, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS- COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, è dovuta un’aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento.

Disposizioni fiscali e sociali (artt. 8, 9 e 13)

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, tutte le spese relative all’esecuzione dell’incarico (comprese quelle alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande) se sostenute: 1) dal professionista sono integralmente deducibili se addebitate analiticamente al committente; 2) direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.
 
A partire dal periodo d’imposta 2017, sono integralmente deducibili: 1) le spese di partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento professionale, incluse le relative spese di viaggio e soggiorno, entro il limite di 10.000 euro l’anno; 2) le spese sostenute per servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’autoimprenditorialità, volte al conseguimento di sbocchi occupazionali concreti ed adeguati entro il limite annuo di 5.000 euro; 3) gli oneri sostenuti per la stipula di forme assicurative o di solidarietà sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo.
 
Le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, con almeno 3 mensilità di contribuzione maggiorata accreditate nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo complessivo tra entrambi i genitori di 6 mesi, entro i primi 3 anni di vita del bambino.
 
L’indennità è pari al 30% del reddito di lavoro per cui è stata versata la contribuzione maggiorata.
Se il congedo è fruito entro il primo anno di vita del bambino, l’indennità spetta a prescindere dal requisito contributivo (3 mesi nei 12 mesi precedenti) nella misura del 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità/paternità. Le disposizioni valgono anche in caso di adozione o affidamento preadottivo.
 
I periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportano una inabilità lavorativa temporanea pari al 100% sono equiparati alla degenza ospedaliera.

L’indennità di maternità è riconosciuta, per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi, a prescindere dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Accesso a bandi, appalti pubblici e mercato del lavoro – Lavoro autonomo (artt. 10 e 12)

E’ prevista l’apertura, presso i Centri per l’impiego e gli organismi autorizzati all’attività di intermediazione in materia di lavoro, di sportelli dedicati al lavoro autonomo, anche attraverso la stipula di convenzioni gratuite con ordini, collegi professionali e le maggiori associazioni di categoria.
 
Le P.A., in qualità di stazioni appaltanti, promuovono la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi e ai bandi per l’assegnazione di incarichi di consulenza o ricerca.
 
A tal fine, è previsto che anche i soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, possono costituire:- reti, anche miste, di esercenti la professione;- consorzi stabili professionali;- associazioni temporanee professionali.

Gravidanza, malattia e infortunio – Lavoro autonomo (art. 14)

La gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestano attività in via continuativa per il committente non determinano l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per ciascun anno solare, salvo il venir meno dell’interesse del committente.

In caso di maternità, la lavoratrice può, con l’accordo del committente, farsi sostituire da soci o lavoratori autonomi di fiducia che siano in possesso dei necessari requisiti professionali. Possono essere previste anche forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.
 
In caso di malattia o infortunio tali da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni, è prevista la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per un periodo massimo di 2 anni, decorsi i quali il lavoratore dovrà versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a 3 volte i mesi di sospensione.

Modifiche al codice di procedura civile (art. 15)

Modificato l’art. 409 c.p.c. specificando che, relativamente ai rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, “La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”.
 
Modificato l’art 634 c.p.c. riconoscendo anche ai lavoratori autonomi la possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo su esibizione delle scritture contabili.

Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo (art. 17)

E’ istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo a cui è riconosciuto il compito di formulare proposte in materia di politiche attive del lavoro autonomo con particolare riguardo ai modelli previdenziali, di welfare ed alla formazione professionale.
 

Capo II “Lavoro agile”

Lavoro agile (art. 18)

Normato il c.d smart working / lavoro agile non come nuova tipologia contrattuale ma come modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato quanto ai luoghi e ai tempi di lavoro finalizzata a regolare forme innovative di organizzazione del lavoro, agevolando così la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
 
In particolare il cd. smart working / lavoro agile è dunque una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Forma e recesso (art. 19)

L’accordo, che deve essere stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, disciplina: – l’esecuzione della prestazione anche all’esterno dei locali aziendali; – le modalità di esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro; – i tempi di riposo e il diritto alla disconnessione del lavoratore.

Il suddetto accordo può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso il recesso può avvenire con un termine di preavviso non inferiore a trenta giorni (novanta giorni in caso di lavoratori disabili). In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Trattamento, diritto all’apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore (art. 20)

Il lavoratore agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono l’attività esclusivamente all’interno dell’azienda.
 
Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro sono applicabili anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.
 
Inoltre, è riconosciuto il diritto all’apprendimento permanente e alla certificazione periodica delle competenze. Potere di controllo e disciplinare (art. 21)

L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4, legge n. 300/1970 e individua le condotte che danno luogo all’applicazione delle sanzioni disciplinari.

Sicurezza sul lavoro (art. 22)

Il datore di lavoro deve garantire la salute e sicurezza del lavoratore agile e tal fine deve consegnare, con cadenza almeno annuale, al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una informativa scritta contenente i rischi generali e specifici connessi a questa particolare modalità di svolgimento del rapporto di lavoro.
 
Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro riguardo la prestazione eseguita all’esterno dei locali aziendali.

Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e malattie professionali (art. 23)

Il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi all’esterno dei locali aziendali o in itinere (ossia occorsi durante il normale percorso andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, quando la scelta di tale luogo sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza).
 
Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS – 20/06/2017

12 Lug
2017
By: Redazione Circolari Terrazzini Articoli Nessun commento

CIRCOLARE n. 15/2017 – Mod. 770/2017 Unificato

Con decorrenza 01.01.2016, la dichiarazione dei sostituti di imposta è costituita dalla Certificazione Unica e dal mod. 770. Con Provvedimento del 02 maggio 2017 l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’accorpamento dei mod. 770/Semplificato e mod. 770/Ordinario, nel mod. 770/2017 Unificato con cui i sostituti dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2016, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Deve essere inoltre utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti intervenuti in operazioni fiscalmente rilevanti e tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2016 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati.

La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31 luglio 2017.

Il frontespizio del mod. 770/2017 dovrà riportare i dati anagrafici:

–  del dichiarante e del relativo legale rappresentante/titolare in essere al momento della trasmissione

 

–  degli intermediari incaricati della trasmissione

 

–  degli incaricati alla relazione di revisione o presidente del collegio sindacale (ove presenti)

 

–  del domicilio per la notificazione degli atti (se diverso da domicilio fiscale/residenza anagrafica)

 

–  del responsabile che rilascia il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti per importi superiori a 5.000 euro annui

È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il Mod. 770 inviando, oltre al frontespizio, i seguenti flussi separati

    1. prospetti SS, ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati (casella “Dipendente” sul Frontespizio/Quadri compilati)
    2. prospetti SS, ST, SV, SX, ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (casella “Autonomo” sul Frontespizio/Quadri compilati)
    3. tutti i quadri relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale con i connessi quadri SS, ST, SV, SX e SY (casella “Altre ritenute” sul Frontespizio/Quadri compilati)

 

L’invio separato potrà essere effettuato purché non siano state effettuate compensazioni “interne” tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

Diversamente dal passato, in caso di invio separato, NON dovranno essere indicati i codici fiscali degli intermediari incaricati alla trasmissione.

Secondo quanto in vigore dalla dichiarazione mod. 770/2008, gli intermediari, se incaricati esplicitamente dal contribuente, possono fornire il servizio di ricezione degli “Avvisi telematici di irregolarità”; tale servizio consente all’intermediario di ricevere in via telematica le eventuali segnalazioni di irregolarità ed al contribuente di usufruire del termine di 90 giorni dalla trasmissione della segnalazione all’intermediario, per regolarizzare le anomalie.

In caso contrario, il contribuente riceverà direttamente domicilio fiscale conosciuto o indicato, la segnalazione a mezzo posta ed avrà 30 giorni dalla ricezione per regolarizzare le anomalie.
Resto inteso che la ricezione delle segnalazioni di anomalie attraverso l’intermediario, non “solleva” il contribuente dalle responsabilità per le irregolarità presenti nel modello 770, che dovranno essere definite fornendo, in accordo col professionista/intermediario, le opportune spiegazioni all’Agenzia delle Entrate o pagando il dovuto.

Vista la casistica cui è soggetta la compilazione del mod. 770/2017, in allegato alla presente Vi trasmettiamo “Scheda anagrafica Azienda” da compilare in ogni sua parte e da ritornare via email o fax alla Funzionaria di riferimento entro il 23/06/2017 unitamente a:
 
–  copia leggibile della documentazione comprovante gli avvenuti versamenti (mod. F24) riferiti al 2016 incluso l’eventuale mod. F24 contenente il tributo 1713 versato entro il 16.02.2017 a debito o a credito e/o i tributi 1655 e/o 6781-6782 nonché tutti gli altri tributi a credito gestiti entro l’invio della dichiarazione; sono esonerati dal fornire questa documentazione i clienti che abbiano già attivo con lo studio il servizio “Consultazione cassetto Fiscale”;

 

–  in caso di versamenti in ritardo regolarizzati con ravvedimento operoso, specifica dell’ammontare della quota capitale e degli interessi – si ricorda che il ravvedimento è consentito fino al 30.07.2017;

 

–  in caso di invio di dichiarazione integrativa con cui modificato il credito anno precedente copia della medesima;

 

–  evidenza dei crediti emergenti dal mod. 770/2016 utilizzati – entro l’invio della dichiarazione – in compensazione di tributi non collegati all’elaborazione paghe;

 

–  segnalazione di eventuali modifiche alla stato della società (normale attività/liquidazione/estinta) ed alla situazione della Società (normale periodo di imposta/inizio procedure,liq./fall. etc)
 
– Quadri ST – SX (ed altri quadri da inviare) versione mod. 770/2017 (prelevabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it) precompilati – nel caso di scelta di invio dei flussi dati degli “Autonomi” e/o “Altre ritenute” con importi indicati senza troncamento.
 
Tutti gli importi dovranno essere esposti in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.
 
Si prega di porre attenzione, infine, alla compilazione del dato “soggetto” Incaricato alla relazione di revisione o presidente del collegio sindacale” in quanto, ove nominato, la sua indicazione è obbligatoria e necessaria per non incorrere in sanzioni per “errata dichiarazione” e contestazioni dell’incaricato al controllo contabile medesimo.

Cordiali saluti

CENTRO STUDI – 15/06/2017

Scarica il pdf del Modello 770/2017 Scheda anagrafica azienda.

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