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Consulenza del lavoro > Blog e News > 2017 > Agosto
11 Ago
2017
By: Redazione Circolari Terrazzini Articoli Nessun commento

CIRCOLARE n. 23/2017 – PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALI (ex Voucher) – REGIME SANZIONATORIO

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato, in data 9 agosto 2017, la circolare n. 5/2017, con la quale fornisce i primi chiarimenti in materia di regime sanzionatorio in caso di violazioni alla normativa inerente le c.d Prestazioni di lavoro occasionali (vedi ns. CIRCOLARI N. 17/2017 PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALI (ex Voucher) del 23/06/2017 e n. 19/2017 PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALI (ex Voucher) ISTRUZIONI OPERATIVE del 07/07/2017 ).

Sanzioni riguardanti sia il contratto di prestazione occasionale che il libretto famiglia

Il superamento da parte di un utilizzatore per ogni singolo prestatore del limite economico di 2.500 euro (art. 54 bis, c. 1, lett. c, D.L. 50/2017) o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco di un anno civile – ovvero del diverso limite previsto nel settore agricolo – comporta la trasformazione del relativo rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno e indeterminato a far data dal giorno in cui si realizza il predetto superamento, con applicazione delle connesse sanzioni civili ed amministrative.

La violazione dei divieti di cui all’art. 54 bis, c. 5, D.L. 50/2017, – ossia l’aver acquisito “prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato (n.b.: tale divieto non trova applicazione in relazione al personale utilizzato attraverso lo strumento della somministrazione) o di collaborazione coordinata e continuativa” – integra un difetto “genetico” afferente alla costituzione del rapporto di lavoro e comporta, in applicazione dei principi civilistici, la conversione dello stesso, ove sia accertata la natura subordinata, in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative.

Sanzioni riguardanti esclusivamente il contratto di prestazione occasionale

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione – almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa – di cui all’art. 54-bis, c. 17, D.L. n. 50/2017 da parte di utilizzatori diversi dalle persone fisiche non esercenti attività professionale o di impresa, ovvero di violazione di uno dei divieti di cui all’art. 54-bis, c. 14, D.L 50/2017 (divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale: a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato; b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, da giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, da persone disoccupate ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 150/2015 e da percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito, purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; c) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; d) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 “per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione”.

In tali ipotesi non trova applicazione la procedura di diffida e la sanzione ridotta ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981 è pertanto pari ad euro 833,33 per ogni giornata non tracciata da regolare comunicazione.

 

N.B.: tale sanzione troverà applicazione anche nel caso di comunicazione effettuata in ritardo o non contenente tutti gli elementi richiesti o, ancora, qualora detti elementi non corrispondano a quanto effettivamente accertato (ad esempio quando la prestazione occasionale giornaliera sia stata effettivamente svolta per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato nella comunicazione preventiva; in tal caso il personale ispettivo INL provvederà altresì a comunicare all’INPS l’avvenuto accertamento della maggior durata della prestazione affinché l’Istituto possa adottare le proprie determinazioni)

 

Violazione di altri obblighi

 

Premesso che il prestatore di lavoro ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali di cui agli artt. 7, 8 e 9, D.Lgs. 66/2003, il mancato rispetto di tali normativa da parte di qualsiasi utilizzatore comporterà l’applicazione delle specifiche sanzioni di seguito specificate.

 

Illecito Sanzione amministrativa
Mancata concessione del riposo giornaliero (art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003) – da 100 a 300 euro fino a cinque lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e fino a due periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore);
– da 600 a 2.000 euro da sei a dieci lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e da tre a quattro periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore);
– da 1.800 a 3.000 da undici lavoratori in su (anche per un solo periodo di riferimento) e da cinque periodi di riferimento in su (anche solo per un lavoratore).

 

Illecito Sanzione amministrativa
Mancata concessione del riposo settimanale (art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003) – da 200 a 1.500 euro fino a cinque lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e fino a due periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore);
– da 800 a 3.000 euro da sei a dieci lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e da tre a quattro periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore);
– da 2.000 a 10.000 euro da undici lavoratori in su (anche per un solo periodo di riferimento) e da cinque periodi di riferimento in su (anche solo per un lavoratore).

 

 

Per quanto concerne la tutela della salute e della sicurezza del prestatore, trova applicazione l’art. 3, c. 8, D.Lgs. 81/2008, ai sensi del quale “nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista (…)”.

 

Maxisanzione per lavoro “nero”e violazione dell’obbligo preventivo di comunicazione della prestazione occasionale

 

Nelle ipotesi di mancata trasmissione della comunicazione preventiva ovvero di revoca della stessa a fronte di una prestazione di lavoro giornaliera effettivamente svolta, la mera registrazione del lavoratore sulla piattaforma predisposta dall’Istituto non costituisce di per sé elemento sufficiente ad escludere che si tratti di un rapporto di lavoro sconosciuto alla Pubblica Amministrazione con la conseguente possibilità, laddove sia accertata la natura subordinata dello stesso, di contestare l’impiego di lavoratori “in nero”.

In tali casi si applicherà esclusivamente la sanzione di cui all’art. 54 bis, c, 20, D.L 50/2017 ogniqualvolta – ferma restando evidentemente la registrazione delle parti sulla piattaforma INPS – ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. a) la prestazione sia comunque possibile in ragione del mancato superamento dei limiti economici e temporali (280 ore) previsti dallo stesso art. 54 bis;
  2. b) la prestazione possa effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite, così da potersi configurare una mera violazione dell’obbligo di comunicazione.

 

Viceversa, in assenza di anche uno solo dei predetti requisiti, troverà applicazione la c.d. maxisanzione per lavoro “nero” ex art 3 D.L. 12/2002 (pari a: a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro; b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro; c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro) laddove, evidentemente, concorra il requisito della subordinazione; la stessa sanzione si applicherà in presenza di una revoca della comunicazione a fronte di una prestazione di lavoro che, a seguito di accertamenti, risulti effettivamente resa, attesa l’evidente volontà di “occultare” la stessa prestazione.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

10 Ago
2017
By: Redazione Circolari Terrazzini Articoli Nessun commento

CIRCOLARE n. 22bis/2017 – CCNL METALMECCANICA piccola e media industria accordo di rinnovo

In data 3 luglio 2017 è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL METALMECCANICA piccola e media industria.

Si esaminano di seguito le principali novità.

 

Decorrenza e durata

Il CCNL ha durata quadriennale (scadenza 31 ottobre 2020) e regola sia la parte economica che normativa.

 

Trattamento economico

 

Minimi tabellari fino al 31/10/2017

Livelli Minimi contrattuali Indennità di funzione Elemento retributivo Superminimo collettivo
9Q 2.492,75 69,72 59,39 —
9 2.492,75 — 59,39 —
8Q 2.241,48 49,06 59,39 —
8 2.241,48 — 59,39 —
7 2.061,16 — — —
6 1.921,23 — — —
5 1.791,89 — — —
4 1.672,79 — — —
3 1.603,29 — — —
2 1.445,00 — — —
1 1.308,43 — — 5,16

 

Minimi tabellari dal 01/11/2017

Livelli Minimi contrattuali Indennità di funzione Elemento retributivo Superminimo collettivo
9Q 2.495,24 69,72 59,39 —
9 2.495,24 — 59,39 —
8Q 2.243,72 49,06 59,39 —
8 2.243,72 — 59,39 —
7 2.063,22 — — —
6 1.923,15 — — —
5 1.793,68 — — —
4 1.674,46 — — —
3 1.604,89 — — —
2 1.446,45 — — —
1 1.309,74 — — 5,16

 

A decorrere dal 2018, nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL, i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della dinamica inflativa consuntivata misurata con l’IPCA al netto degli energetici importati così come fornita dall’ISTAT applicata ai minimi stessi. Le parti si incontreranno nel mese di maggio di ciascun anno di vigenza del CCNL per calcolare, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, gli incrementi dei minimi contrattuali per livello con i criteri di cui al punto precedente.

A decorrere dall’1/11/2017, gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali riconosciuti successivamente a tale data, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità, nonché gli incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente concordati in sede aziendale successivamente alla medesima data ad esclusione degli importi retributivi connessi alle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa (ad esempio: indennità/maggiorazioni per straordinario, turni, notturno, festivo).

 

Una tantum

Con la retribuzione afferente il mese di Ottobre 2017, a tutti i lavoratori in forza alla data dell’1/7/2017, sarà corrisposta a titolo di una tantum una somma forfetaria pari ad 80,00 euro lordi suddivisibili in quote mensili in funzione della durata del rapporto di lavoro nel periodo 1/8/2017 – 31/10/2017.

La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Sono utile ai fini della maturazione dell’una tantum tutti i periodi di sospensione o riduzione della prestazione per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo parentale, congedo matrimoniale, comprese tutte le tipologie della Cig.

Non sono utili ai fini della maturazione dell’una tantum tutti i casi di aspettativa non retribuita.

Tale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 c.c. l’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

 

Welfare

A decorrere dall’1/3/2018 le aziende attiveranno a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti piani di flexible benefits per un costo a carico azienda di 150 euro da utilizzare entro il 31/12/2018. Tale importo di 150 euro sarà successivamente attivato a decorrere dall’1/1/2019 e dall’1/1/2020 da utilizzare entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1 gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

– con contratto a tempo indeterminato;

– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1 gennaio – 31 dicembre ).

 

Previdenza complementare

Dal 1° giugno 2018 le aziende verseranno a favore di tutti i lavoratori iscritti alla previdenza complementare Fondapi, compresi gli apprendisti, un’aliquota pari al 1,8% dei minimi contrattuali superando il principio della pariteticità dei versamenti (cioè i lavoratori iscritti avranno diritto alla contribuzione del 1,8% versando una contribuzione almeno pari all’1,2% del minimo contrattuale). A decorrere dal 1 gennaio 2020 la contribuzione versata dalle imprese viene incrementata al 2%.

 

Assistenza sanitaria integrativa

Dal 1° gennaio 2018 per tutti i lavoratori in forza a tale data sono attivate prestazioni sanitarie integrative, salvo rinuncia scritta.

Sono destinatari i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato (anche part time), di apprendistato ed a tempo determinato non inferiore a 5 mesi alla data di iscrizione.

La contribuzione a carico azienda è pari ad € 60 annui (12 quote mensili da € 5), comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico, compresi i conviventi di fatto ex L. n. 76/2016. I lavoratori potranno iscrivere, versando gli importi previsti dal Fondo, i familiari non fiscalmente a carico appartenenti al nucleo familiare, compresi i conviventi more uxorio.

La contribuzione è dovuta anche per i lavoratori in aspettativa per malattia, in Cig e, per 12 mesi, per i licenziati ex Lege n. 223/1991 ovvero percettori di Naspi.

Nelle aziende in cui sussistano forme di sanità integrativa riconosciute unilateralmente dall’azienda, la contribuzione non potrà essere inferiore, dal 1° gennaio 2018, ad € 60 annui.

Nelle aziende in cui sussistano altre forme di sanità integrativa derivanti da accordi collettivi, questi saranno armonizzati in modo da adeguare, entro il 31 marzo 2018, la contribuzione a carico azienda in misura non inferiore ad € 60 annui.

 

Inquadramento

Al fine di aggiornare e rivedere l’inquadramento si avvierà un lavoro di ridefinizione delle declaratorie e dei profili professionali dell’attuale inquadramento e una sperimentazione nelle aziende per realizzare una proposta di un nuovo sistema di inquadramento per tutta la categoria anche sulla base di nuove aree/fasce professionali.

 

Telelavoro

Viene recepito l’accordo Interconfederale sul Telelavoro con particolare riferimento:

  • al mantenimento dei diritti e degli obblighi del rapporto di lavoro, anche se svolto con modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, delle tutele relative alla salute e sicurezza, dei diritti e delle agibilità sindacali;
  • allo svolgimento in un luogo predeterminato e comunque fisso della prestazione (domicilio o luogo diverso) e alla previsione di rientri periodici nell’impresa;
  • alla volontarietà del lavoratore, all’esame congiunto, su richiesta di una delle parti, e alla concessione anche a tempo determinato;
  • all’obbligo dell’azienda a fornire e sostenere i costi relativi alle attrezzature, all’obbligo del lavoratore a consentire gli accessi, richiesti con congruo preavviso, agli organi istituzionali e ai rappresentanti aziendali oltre che a dimostrare la conformità degli impianti elettrici.

 

Appalti

L’attuale articolo 6 del CCNL (Appalti) viene integrato con l’introduzione dell’obbligo nelle aziende con più di 50 dipendenti di attivare una informazione preventiva alla Rsu in caso di cambio appalto per favorire la stabilità occupazionale e contrattuale dei lavoratori coinvolti.
Viene inoltre introdotto nel CCNL un nuovo articolo, il 6 bis, che prevede l’attivazione di una procedura di consultazione sindacale nei casi di cambio appalto relativamente a lavori pubblici di servizi.
In particolare, l’azienda uscente dovrà informare la Rsu con un preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la data di cessazione; su richiesta , anche disgiunta di ciascuna delle parti, dovrà essere attivato un tavolo di confronto, a cui sarà invitata a partecipare l’impresa subentrante, sulle attività e sui lavoratori interessati al cambio appalto finalizzato alla salvaguardia dell’occupazione.

 

Trasferimenti

Viene adeguata l’età anagrafica per i lavoratori che possono essere trasferiti solo in casi eccezionali da esaminare in sede sindacale (da 50 a 52 anni per gli uomini e da 45 a 48 anni per le donne). Viene, poi, superamento il concetto di comprensorio e definito un raggio di 25 Km dalla sede dello stabilimento per l’attivazione della procedura prevista dal contratto in caso di trasferimento.

 

Trasferte e reperibilità

Viene recepito quanto previsto dalla normativa sul rispetto del tempo di riposo minimo giornaliero ex art. 7 D.Lgs. n. 66/2003 e vengono adeguati dal 1 novembre 2017 i trattamenti economici di trasferta pari a:- trasferta intera euro 42,85- quota per pasto pomeridiano o serale euro 11,73- quota per pernottamento euro 19,39.

 

Ferie migranti

Si prevede la possibilità, per i lavoratori migranti, di usufruire di periodi continuativi d’assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal CCNL eventualmente disponibili;

Le richieste, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative, saranno valutate positivamente secondo l’ordine cronologico di presentazione e nella misura del 2% dei lavoratori in forza nelle aziende con più di 50 dipendenti e del 3% dei lavoratori in forza nelle aziende con più di 150 dipendenti.

In caso di valutazione negativa, l’azienda dovrà informare il lavoratore sui motivi del diniego e il lavoratore potrà farsi assistere da un componente della Rsu.

 

Ferie e Par solidali

Si prevede un impegno ad aprire un confronto con le istituzioni competenti per risolvere le tematiche relative al trattamento fiscale e contributivo di ore di ferie e par cedute volontariamente dai lavoratori a titolo gratuito a colleghi che debbano assistere figli minori che necessitano di cure costanti a causa di particolari condizioni di salute; la contrattazione aziendale potrà disciplinare ulteriori modalità.

 

Diritto allo studio / Formazione continua

Per la frequenza dei corsi di studio volti a migliorare la propria cultura, anche in relazione all’attività dell’azienda, i lavoratori possono usufruire di permessi retribuiti per un massimo di 150 ore “pro capite” per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, a condizione che il corso al quale si intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio rispetto a quelle richieste come permesso.

Il monte ore di permessi è elevato a 250 ore annue (comprensive delle prove di esame) per la frequenza di corsi:

– sperimentali per il recupero della scuola dell’obbligo;

– di alfabetizzazione degli adulti;

– di lingua italiana per stranieri allo scopo di agevolarne l’integrazione.

In questi casi, il rapporto tra le ore di permesso e quelle di frequenza è elevato a 2/3, sino a concorrenza delle predette 250 ore.

Ai lavoratori che intendano frequentare, anche in orari non coincidenti con l’orario di lavoro, l’ultimo triennio per il conferimento di diploma di scuola media superiore attinente alle mansioni svolte, spettano ulteriori 40 ore annue di permessi retribuiti (non cumulabili con quelle per i lavoratori studenti), per non più di 2 anni nel corso del rapporto di lavoro.

Formazione professionale

Per ciò che riguarda la formazione professionale, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale sotto indicato (v. infra Norme comuni):

– i lavoratori che, al fine di migliorare la preparazione professionale specifica, intendono frequentare corsi di formazione presso sedi operative pubbliche o private indicate dalle commissioni territoriali tra quelle accreditate dalle regioni;

– i dipendenti che intendano partecipare a corsi di formazione professionale concordati a livello aziendale anche in coordinamento con le commissioni territoriali, ovvero promossi dalle commissioni stesse su proposta aziendale, qualora in possesso dei requisiti e delle caratteristiche individuate negli accordi.

Per la frequenza dei corsi i lavoratori possono usufruire di permessi retribuiti per un massimo di 150 ore “pro capite” per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, a condizione che il corso al quale si intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio rispetto a quelle richieste come permesso; in tal caso viene altresì accordato al lavoratore una priorità nell’utilizzo delle ore a suo credito accumulate nel conto ore individuale e nella banca ore.

Il CCNL stabilisce in dettaglio le modalità da seguire per l’esercizio del diritto di studio e per la partecipazione ai corsi di formazione professionale. Durante la frequenza dei corsi le aziende erogano acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore è costituito dalla regolare frequenza dell’intero corso.

Dal 1° novembre 2017 i lavoratori a tempo indeterminato saranno coinvolti, ogni triennio, in programmi di formazione continua di 24 ore pro capite, al cui costo l’azienda parteciperà fino ad un massimo di € 300.

 

Norme comuni

All’inizio di ogni triennio viene determinato il monte ore messo a disposizione di tutti i dipendenti per l’esercizio del diritto allo studio e per la formazione professionale (ottenuto moltiplicando 7 ore annue per 3 e quindi per il numero totale dei dipendenti occupati nell’azienda in quella data, salvo conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti).

Le assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi di studio e a quelli di formazione professionale non possono superare, rispettivamente, il 2% del totale della forza occupata e comunque il 3% complessivo (nelle aziende fino a 200 dipendenti l’eventuale frazione risultante dall’applicazione della percentuale indicata viene arrotondata all’unità superiore).

 

Sono confermati i permessi per i giorni di esame e le 120 ore annue non retribuite per i lavoratori studenti, anche con meno di 5 anni di anzianità aziendale.

 

Permessi legge 104

Fermo restando il diritto a fruire i permessi previsti dalla legge 104, il lavoratore presenterà un piano di programmazione mensile dei permessi con un anticipo di 10 giorni rispetto al mese di fruizione, fatti salvi i casi di urgenza e necessità.

 

Ambiente di lavoro, Salute e sicurezza

Viene previsto l’obbligo dell’impresa a consultare preventivamente e tempestivamente gli Rls sulla valutazione dei rischi e alla verifica della prevenzione in azienda, dandone una informazione trimestrale ai lavoratori sui temi della salute e della sicurezza, sugli infortuni e anche sui “quasi infortuni”. Inoltre, è stabilito il diritto dei lavoratori a ricevere, su loro richiesta, copia della cartella sanitaria e gli esiti degli accertamenti sanitari. Sperimentati, poi, nelle aziende con più di 200 dipendenti in accordo con la Rsu, due incontri annuali tra gruppi di lavoratori, Rspp e Rls per esaminare eventuali fattori di rischio e individuare eventuali soluzioni; la partecipazione sarà a carico per il 50% dell’azienda e per il 50% dei lavoratori con anche brevi incontri formativi di 15/20 minuti in orario di lavoro per permettere al lavoratore di ripercorrere le procedure operative di sicurezza. Sono incrementati anche i permessi retribuiti degli Rls a 72 ore annue nelle aziende con oltre 300 dipendenti e a 76 ore annue nelle aziende con più di 1000 dipendenti.

 

Norme di rinvio

Le parti in sede di stesura definitiva del CCNL procederanno alla riformulazione delle normative contrattuali inerenti i seguenti istituti:

– apprendistato;

– conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro, banca del tempo;

– lavoro agile / smart working.

 

Quota contribuzione una tantum

I lavoratori non iscritti al sindacato, saranno chiamati a versare, con la modalità del silenzio/assenso, una quota contratto di 35 euro con la busta paga del mese di febbraio 2018 (vedi allegato 1). Le aziende ne daranno comunicazione dal 1º al 31 ottobre 2017 in bacheca e distribuiranno il modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta con la busta paga del mese novembre 2017 (vedi allegato 2). Il lavoratore che non intende versare tale quota deve darne comunicazione all’azienda entro il 15 dicembre 2017.

Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le API territoriali alle Organizzazioni sindacali FIM, FIOM e UILM territoriali del numero delle trattenute effettuate. Le quote trattenute saranno versate su conto corrente bancario intestato a FIM, FIOM e UILM , IBAN IT82X 01005 03200 000000045111.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

07 Ago
2017
By: Redazione Circolari Terrazzini Articoli Nessun commento

CIRCOLARE n. 22/2017 – DIS-COLL indennità disoccupazione collaboratori e assegnisti e dottorandi

Con circolari n. 115/2017 e n. 122/2017 l’INPS fornisce un riepilogo delle disposizioni che regolano l’indennità di disoccupazione DIS-COLL che a decorrere dal 1° luglio 2017 è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto – già destinatari della prestazione – nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data del 1° luglio 2017.

 

Destinatari

Sono destinatari della indennità DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, nonché gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (n.b.: sono esclusi dal novero dei destinatari, gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica).

 

Si evidenzia che:

  • il titolare di eventuale partita IVA attiva ma non produttrice di reddito (c.d. silente), ai fini della presentazione della domanda di DIS-COLL, dovrà provvedere preliminarmente alla chiusura della suddetta partita IVA;
  • laddove – nel periodo di osservazione ai fini della ricerca del diritto, della determinazione della durata e della misura della prestazione DIS-COLL – l’assicurato, per un dato arco temporale, abbia in essere contemporaneamente un rapporto di collaborazione/ assegno di ricerca/ dottorato di ricerca con borsa di studio ed un rapporto di lavoro subordinato, può considerarsi soddisfatto il requisito della iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata limitatamente al periodo in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto di collaborazione ed il rapporto di lavoro subordinato.

 

Requisiti

L’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (stato di disoccupazione); in particolare, si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario, delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego (n.b.: la domanda di DIS-COLL presentata all’INPS dall’interessato equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro);
  2. b) possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione (accredito contributivo di tre mensilità) nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (n.b.: per la prestazione in argomento NON vige il principio dell’automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 c.c., pertanto la contribuzione deve essere stata effettivamente versata).

 

Base di calcolo e misura

L’indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati relativo all’anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno civile precedente, diviso per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”, ottenendo così l’importo del reddito medio mensile. L’indennità, rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato, è pari al 75 per cento del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2017, all’importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura della DISCOLL è pari al 75 per cento del predetto importo di 1.195 euro, incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.195 euro. L’indennità DIS-COLL non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.300 euro per l’anno 2017, annualmente rivalutato. La indennità DIS-COLL si riduce in misura pari al 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, vale a dire dal 91° giorno di fruizione della prestazione.

 

Durata della prestazione

L’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un periodo pari alla metà dei mesi o frazioni mesi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento, con esclusione dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedenti DIS-COLL.

La durata massima della indennità DIS-COLL non può comunque superare i sei mesi di fruizione.

 

Domanda

Per la fruizione dell’indennità DIS-COLL i lavoratori con contratto di collaborazione (art. 15, co. 1, D.Lgs. n. 22/2015) devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione (n.b.: al fine di gestire adeguatamente le cessazioni dei rapporti di collaborazione intercorse tra la data del 1° luglio 2017 e il 19 luglio 2017, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre dalla suddetta data del 19 luglio).

 

Condizionalità

L’erogazione della prestazione DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione (art. 19, co. 1, D.Lgs. n. 150/2015), nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Centri per l’Impiego. La domanda di DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Il beneficiario della prestazione, ancora privo di occupazione, deve contattare il Centro per l’impiego entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di prestazione ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato (art. 20, D.Lgs. n. 150/2015).

 

Nuova attività lavorativa

In caso in cui il beneficiario dell’indennità DIS-COLL si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata inferiore o pari a 5 giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie; al termine del periodo di sospensione la prestazione riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui la stessa era stata sospesa. Nell’ipotesi di contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, lo stesso beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL.

Il beneficiario di indennità DIS-COLL che intraprenda o sviluppi un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un’attività parasubordinata, dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art.13 del T.U.I.R (D.P.R. n. 917/1986), deve comunicare all’INPS entro 30 giorni rispettivamente dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività. Detto reddito rimane fissato nei limiti già individuati pari ad euro 8.000 per il parasubordinato e pari ad euro 4.800 per il lavoro autonomo. Qualora il reddito dichiarato sia inferiore o pari ai suddetti limiti, la prestazione DIS-COLL sarà ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione della prestazione sarà ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei casi di esenzione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario deve presentare all’Istituto previdenziale un’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo. Diversamente, il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

Il beneficiario della prestazione DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale ex D.L 50/2017 (ex voucher) nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l’indennità DIS-COLL è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione DIS-COLL non è tenuto a comunicare all’INPS il compenso derivante dalla predetta attività.

 

Decadenza

Il beneficiario decade dall’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei casi di:

  1. a) perdita dello stato di disoccupazione;
  2. b) non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per l’impiego;
  3. c) nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni;
  4. d) inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro 30 giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DISCOLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;
  5. e) titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
  6. f) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità DIS-COLL.

 

Finanziamento

L’indennità DIS-COLL viene finanziata mediante l’incremento (+ 0,51%) dal 01/07/2017 dell’aliquota contributiva applicabile ai soggetti iscritti alla gestione separata INPS privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA e i cui compensi derivano da:

– uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (così come disciplinato dall’art. 50 – comma 1, lett. c bis, DPR n. 917/1986);

– tutte le collaborazione coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le collaborazione occasionali;

– dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

 

Ne deriva che restano esclusi dall’aumento dell’aliquota contributiva i compensi corrisposti come:

– Componenti commissioni e collegi;

– Amministratori di enti locali (D.M. 25.5.2001);

– Venditori porta a porta (art. 19, D. Lgs 114/1998);

– Rapporti occasionali autonomi (art. 44 L. 326/2003);

– Associati in partecipazione (non ancora cessati);

– Medici in Formazione specialistica (art. 1, c. 300, L. 266/2005)

 

Distinti saluti

TERRAZZINI & PARTNERS

 

02 Ago
2017
By: Redazione Circolari Terrazzini Articoli Nessun commento

CIRCOLARE n. 21bis/2017 – CCNL METALMECCANICA aziende industriali FONDO METASALUTE

Facendo seguito alla ns. circolare n. 6bis / 2017 del 09/03/2017 ricordiamo che, dal 01/10/2017, in forza della previsione di cui all’art. 16 del CCNL METALMECCANICA aziende industriali l’adesione al fondo MetaSalute (di seguito Fondo) è estesa a tutti i lavoratori cui viene applicato tale CCNL.

Per il periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 2017 il funzionamento del Fondo sarà disciplinato come di seguito specificato.
A decorrere dal 1 ottobre 2017 le aziende che applicano il CCNL METALMECCANICA aziende industriali sono tenute ad aderire al Fondo ed ad iscrivere, superato il periodo di prova, tutti i lavoratori dipendenti a cui vengono applicati i seguenti contratti, fatto salvo quanto previsto in caso di forme di sanità integrativa preesistenti in azienda (vedi infra):
– a tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time;
– apprendistato;
– a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dall’iscrizione.

n.b: è facoltà del lavoratore rinunciare all’adesione al Fondo dandone comunicazione scritta alla propria azienda.

Sono destinatari delle prestazioni del Fondo anche i familiari (coniuge e figli) ed i conviventi di fatto ex L. 76/2016 fiscalmente a carico (ossia soggetti con reddito annuo NON superiore a € 2.840,51=) dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo (i familiari ed i conviventi di fatto NON fiscalmente a carico potranno aderire al Fondo dal 01/01/2018 secondo termini e modalità che saranno successivamente resi noti dal Fondo stesso).

Per consentire l’adesione dei loro dipendenti le aziende – dal 4 settembre 2017 – dovranno preventivamente registrarsi al Fondo accedendo alla sezione “Area Riservate” del sito www.fondometasalute.it e generare le credenziali necessarie per l’accesso all’Area Riservata all’interno della quale dovranno essere inserite – trasmettendo l’ultimo Uniemens disponibile inviato all’INPS – le anagrafiche dei lavoratori dipendenti; tali informazioni dovranno poi essere aggiornate mensilmente secondo le specifiche tecniche che verranno comunicate dal Fondo.

I lavoratori iscritti al Fondo dovranno registrarsi sul portale del Fondo accedendo alla sezione “Aree Riservata presente sul sito www.fondometasalute.it per generare le credenziali che gli consentiranno l’accesso all’Area Riservata, all’interno della quale potrà essere verificata e/o modificata l’anagrafica, iscritto il proprio nucleo familiare / convivente di fatto fiscalmente a carico e gestite le richieste di prestazioni sanitarie.

n.b.: tutti gli utenti, aziende e lavoratori, anche se già iscritti al Fondo, dovranno effettuare la registrazione on-line per generare le NUOVE credenziali d’accesso. Le credenziali d’accesso attualmente in uso per le aziende e per i lavoratori NON saranno più valide, infatti, dal 1 ottobre p.v.

A decorrere dal 1 ottobre 2017 la contribuzione per ogni lavoratore dipendente iscritto al Fondo, pari a € 156= annui (suddivisi in 12 quote mensili da € 13,00= cadauna), sarà a totale carico dell’azienda.
L’intera contribuzione mensile è dovuta in misura piena anche nel caso di:
– part-time;
– aspettativa per malattia;
– CIG in tutte le sue tipologie;
– maternità facoltativa;
– NASPI a seguito di procedure di licenziamento collettivo di cui alla L. 223/1991 ovvero individuale ai sensi dell’art. 7 della L.604/1966. In tal caso la contribuzione sarà dovuta per un periodo massimo di 12 mesi e dovrà essere versata in un’unica soluzione all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro attraverso le procedure di pagamento indicate dal Fondo.

Per il versamento mensile della contribuzione relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017 le aziende dovranno accedere all’area riservata e generare un MAV con l’importo da versare ENTRO il giorno 10 di ciascun mese di riferimento (n.b.: per i pagamenti a partire da 01/2018 modalità e tempistiche verranno successivamente comunicate dal Fondo).

L’omissione parziale o totale del versamento dei contributi dovuti dall’azienda per i dipendenti iscritti determina la sospensione delle prestazioni sanitarie.
Il Fondo, accertata l’omissione, procede all’invio di una comunicazione alle aziende interessate con la quale viene sollecitata la regolarizzazione del saldo della contribuzione dovuta entro e non oltre giorni 10 dalla ricezione del sollecito. Trascorso tale termine la mancata regolarizzazione dell’azienda determinerà l’automatica sospensione delle prestazioni sanitarie per tutti i dipendenti dell’azienda e per i corrispondenti nuclei familiari (solo a seguito della verifica da parte del Fondo della completezza del versamento della contribuzione verrà riattivata l’erogazione delle prestazioni sanitarie dandone conferma all’azienda ed al dipendente).

Il diritto alle prestazioni da parte dei lavoratori dipendenti e del nucleo familiare fiscalmente a carico /convivente di fatto ex L. 76/2016 si estingue nei casi di seguito elencati:
a) decesso del dipendente e/o dei componenti del nucleo familiare fiscalmente a carico e dei conviventi di fatto;
b) cessazione del rapporto di lavoro del dipendente o applicazione di CCNL diverso da quello dell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti;
c) esclusione disposta in presenza di omissioni contributive;
d) aspettativa non retribuita (per cause diverse dall’aspettativa per malattia e per maternità facoltativa) n.b.: le prestazioni sanitarie sono riattivate dal 1° giorno del mese successivo all’avvenuta comunicazione della fine dell’aspettativa;
e) esclusione disposta dal CdA del Fondo in caso di dolo o colpa grave dell’iscritto;
f) rinuncia;
g) scioglimento, liquidazione o cessazione, per qualsiasi causa, di Fondo MetaSalute.

Le aziende in cui sono presenti forme di sanità integrativa ad adesione volontaria sono tenute ad aderire al Fondo MetaSalute al fine di iscrivere i lavoratori dipendenti che non godono di alcuna copertura sanitaria integrativa.
Le aziende in cui sono presenti polizze sanitarie, ma che tuttavia intendono far aderire tutti i loro dipendenti al Fondo MetaSalute con decorrenza delle prestazioni sanitarie dal 1 gennaio 2018 devono preventivamente registrarsi sul sito del Fondo e comunicare entro il 30 novembre 2017 i flussi anagrafici.

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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