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Consulenza del lavoro > Blog e News > 2017 > Ottobre
11 Ott
2017
By: Redazione Circolari Terrazzini Articoli Nessun commento

CIRCOLARE n. 25/2017 – MISURE DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO – SGRAVI CONTRIBUTIVI

E’ stato firmato dal Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze il decreto interministeriale (in attesa di registrazione dalla Corte dei Conti e di pubblicazione sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) che, in attuazione dell’art. 25 D.Lgs. 80/2015, riconosce sgravi contributivi ai datori di lavoro del settore privato che nei contratti collettivi aziendali introducono misure specifiche di conciliazione tra vita professionale e vita privata innovative e/o migliorative rispetto a quanto già previsto da CCNL di riferimento o da disposizioni normative vigenti (il beneficio è riconosciuto anche nel caso di estensione e/o integrazione di misure già previste in precedenti contratti collettivi aziendali).

 

In particolare tali sgravi contributivi potranno essere riconosciuti ai contratti collettivi aziendali, sottoscritti e depositati (telematicamente presso gli uffici territorialmente competenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro) a decorrere dal 01/01/2017 e fino al 31/08/2018, che prevedono interventi nelle seguenti tre aree:

 

A) Area di intervento genitorialità

Estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità

Estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità

Previsione di nidi d’infanzia / Asili nido / Spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali

Percorsi formativi (e-learning / coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità

Buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting

 

B) Area di intervento flessibilità organizzativa

Lavoro agile

Flessibilità oraria in entrata e uscita

Part time

Banca ore

Cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti

 

C)  Welfare aziendale

Convenzioni per l’erogazione di servizi time saving

Convenzioni con strutture per servizi di cura

Buoni per l’acquisto di servizi di cura

 

Ai fini dell’ammissione allo sgravio contributivo le misure di conciliazione previste dovranno essere in numero minimo di due di cui, almeno una individuata tra le aree di intervento A) o B) e il contratto collettivo aziendale dovrà riguardare un numero di lavoratori pari almeno al settanta per cento della media dei dipendenti occupati dal medesimo datore di lavoro nell’anno civile precedente la domanda; la fruizione dello sgravio contributivo è inoltre subordinata al rispetto delle condizioni di regolarità contributiva ex art. 1, comma 1175, L. 296/2006.

Ai fini dell’ammissione allo sgravio contributivo i datori di lavoro dovranno presentare all’INPS, in via telematica, apposita  domanda contenente:

a) i dati identificativi dell’azienda

b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale

c) la data dì avvenuto deposito del contratto aziendale al competente ufficio dell’Ispettorato territoriale del lavoro;

d) la dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del presente decreto; l’ammissione al beneficio decorrerà dal trentesimo giorno successivo alla trasmissione delle istanze.

 

Le domande dovranno essere presentate all’INPS entro i seguenti termini:

a) 15 novembre 2017 per i contratti depositati entro il 31 ottobre 2017, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2017

b) 15 settembre 2018 per i contratti depositati entro il 31 agosto 2018, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2018

 

La misura dell’ammontare dello sgravio contributivo, che comunque NON potrà eccedere il 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal datore di lavoro nel corso dell’anno civile precedente la presentazione della domanda di ammissione allo stesso, è quantificata dall’INPS, in funzione dell’importo complessivo delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, nonché del numero dei datori di lavoro richiedenti e della relativa forza aziendale media, sulla base dei dati desunti dalle dichiarazioni contributive regolarmente inviate.

 

Trattandosi di misura sperimentale lo sgravio contributivo, nel biennio 2017/18, sarà riconosciuto una sola volta per ciascun datore di lavoro.

 

I datori di lavoro che beneficeranno indebitamente dello sgravio contributivo saranno  tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

 

Per la piena operatività del suddetto beneficio si resta in attesa sia della pubblicazione del decreto interministeriale sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e che della emanazione delle istruzioni operative da parte degli Enti preposti.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

11 Ott
2017
By: Redazione Circolari Terrazzini Articoli Nessun commento

CIRCOLARE n. 24/2017 – INFORTUNI SUL LAVORO

Dal 12/10/2017, ai sensi dell’art 18, comma 1, lettera r, D.Lgs. 81/2008, per la generalità dei datori di lavoro sarà definitivamente operativo l’obbligo di comunicazione all’INAIL di tutti gli infortuni sul lavoro (con prognosi di almeno 1 giorno escluso quello dell’evento).

 

In particolare, il datore di lavoro:

  • per gli infortuni guaribili entro 3 giorni (escluso il giorno dell’infortunio) dovrà inviare all’INAIL, ai fini statistici / informativi, “comunicazione infortunio” ENTRO 48 ore da quello in cui ne ha avuto notizia (ossia dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il certificato medico di infortunio o i riferimenti del certificato medico);
  • per gli infortuni NON guaribili entro 3 giorni (escluso il giorno dell’infortunio) dovrà inviare all’INAIL, sia ai fini assicurativi che ai fini statistici / informativi, “denuncia di infortunio” ENTRO 48 ore da quello in cui ne ha avuto notizia (ossia dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il certificato medico di infortunio o i riferimenti del certificato medico); n.b.: in caso di infortunio mortale o con pericolo di morte il datore di lavoro deve segnalare l’evento entro ventiquattro ore.Ricordiamo, inoltre, che ai sensi dell’art. 54, comma 1, D.P.R. 1124/1965 il datore di lavoro, anche quando non ricorre l’obbligo assicurativo INAIL, deve comunicare, nel termine di 2 giorni, all’autorità locale di pubblica sicurezza, gli infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni; n.b.: per il datore di lavoro soggetto agli obblighi assicurativi INAIL, tale adempimento si intende assolto con l’invio all’Istituto assicuratore della denuncia di infortunio.

Il datore di lavoro che ritardi od ometta la presentazione:

– della denuncia di infortunio è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da € 1.290= a € 7.745;

– della comunicazione di infortunio è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da € 548= a € 1.972,80= con riferimento agli infortuni da 1 a 3 giorni e da € 1.096= a € 4.932= con riferimento agli infortuni superiori a 3, fermo restando che l’obbligo di comunicazione ai fini statistici degli infortuni che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni si considera comunque assolto per mezzo della presentazione della denuncia di infortunio.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

03 Ott
2017
By: Redazione Circolari Terrazzini Articoli Nessun commento

CIRCOLARE n. 23bis/2017 – CCNL TERZIARIO – AUMENTI DI NOVEMBRE 2016 NUOVA DECORRENZA

Facendo Seguito alla ns. circolare n. 32bis / 2016 CCNL TERZIARIO SOSPENSIONE AUMENTI DI NOVEMBRE 2016 segnaliamo che, in data 29/09/2017, le parti firmatarie del CCNL TERZIARIO hanno sottoscritto un accordo per la ricollocazione della tranche di aumento salariale, la cui maturazione era prevista originariamente per il mese di novembre 2016.

In particolare, l’accordo prevede l’erogazione di tale tranche di aumento con decorrenza Marzo 2018 e, conseguentemente, lo slittamento della data di scadenza del CCNL al 31/07/2018 (originariamente prevista al 31/12/2017).

 

Aumenti / Minimi

Livelli Minimi fino al 28/02/2018 Aumenti dal 01/03/2018 Minimi dal 01/03/2018
Quadri 1.868,86 27,78 1.896,64
I 1.683,47 25,02 1.708,49
II 1.456,19 21,64 1.477,83
III 1.244,64 18,50 1.263,14
IV 1.076,46 16,00 1..092,46
V     972,54 14,46    987,00
VI     873,15 12,98    886,13
VII     752,69 11,11    763,80
Operatori di vendita
I 1.016,13 15,10 1.031,23
II     851,51 12,68    864,19

 

Contingenza

Livelli
Quadri 540,37
I 537,52
II 532,54
III 527,90
IV 524,22
V 521,94
VI 519,76
VII 517,51
Operatori di vendita
I 530,04
II 526,11

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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