Con riferimento alla ns. circolare n. 21/2018 DECRETO DIGNITA’ – LAVORO A TEMPO DETERMINATO – SOMMINISTRAZIONE Vi precisiamo che, il Ministero del Lavoro ha chiarito che sorge l’obbligo di specificare le motivazioni per il ricorso alla somministrazione di lavoratori a termine non solo quando i periodi siano riferiti al medesimo utilizzatore nello svolgimento di una missione di durata superiore a 12 mesi, ma anche qualora lo stesso utilizzatore aveva instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria. L’obbligo di motivazione sorge anche in caso di assunzione diretta di lavoratore con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria dopo un periodo di somministrazione a termine anche se inferiore a 12 mesi.
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CIRCOLARE n. 21/2018 – DECRETO DIGNITA’ LAVORO A TEMPO DETERMINATO – SOMMINISTRAZIONE
Facciamo seguito alle ns. circolari n. 14/2018, 18/2018, 19/2018 e con la presente informiamo che il Ministero del lavoro, con la circolare 31 ottobre 2018, n. 17, ha fornito indicazioni operative in merito alle novità introdotte dal Decreto Dignità (D.L. 87/2018) in particolare alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e della somministrazione.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Premesso che è stata ridotta da 36 a 24 mesi la durata massima del contratto a tempo determinato, con riferimento ai rapporti stipulati tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, anche per effetto di una successione di contratti, o di periodi di missione in somministrazione a tempo determinato, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente dai periodi di interruzione, si precisa che è possibile stipulare liberamente un contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi, mentre in caso di durata superiore tale possibilità è riconosciuta esclusivamente in presenza di una delle seguenti specifiche ragioni / causali che giustificano un’assunzione a termine:
– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
– esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
– esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
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CIRCOLARE n. 20/2018 – SOSPENSIONE F24 CON COMPENSAZIONE
In data 29 Ottobre 2018 è entrata in vigore la disposizione della legge di Bilancio 2018 che ha introdotto la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di sospendere l’esecuzione delle deleghe di pagamento / F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.
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CIRCOLARE n. 19/2018 – DECRETO DIGNITÀ
Con riferimento alla ns. circolare n. 18/2018 ricordiamo che in data 31/10/2018 scade il periodo transitorio previsto dall’art.1 L. 96/2018 in forza del quale la nuova disciplina del lavoro a tempo determinato è applicabile ai rinnovi ed alle proroghe contrattuali (di contratti stipulati fino al 13/07/2018) successivi/e al 31/10/2018.
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CIRCOLARE n. 18/2018 – DECRETO DIGNITÀ – NOVITÀ NORMATIVE IN MATERIA DI LAVORO
Facendo seguito alla ns. circolare n. 14/2018 del 17/07/2018 comunichiamo che, in data 07/08/2018, il Senato ha approvato, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione in GU, il DDL di conversione, con modificazioni, del DL 87/2018 (c.d. decreto dignità).
Per quanto riguarda le disposizioni in materia di lavoro :
- sono state modificate le discipline dei contratti di lavoro a termine, della somministrazione di lavoro e delle prestazioni occasionali previste dall’art. 54-bis D.L. 50/2017,
- sono state prorogate al 2019 ed al 2020 le agevolazioni contributive previste dalla L. n. 205/2017 per l’assunzione a tempo indeterminato di under 35;
- è stato aumentato l’importo delle indennità per i licenziamenti ingiustificati.
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CIRCOLARE n. 17/2018 – Modello 770/2018
Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2018 i soggetti che nel 2017 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n.600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988.
I dati del mod. 770/2018 si suddividono in base alla tipologia di reddito su cui sono state operate le ritenute in particolare:
- “Dipendente” qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- “Autonomo” qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- “Capitale” qualora siano state operate ritenute su dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010), già presenti nel quadro SY;
- “Locazioni brevi” qualora siano stare operate ritenute sulle locazioni brevi, inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96);
- “Altre ritenute” qualora siano state operate ritenute su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.
E’ facoltà dei sostituti d’imposta suddividere i dati del Mod. 770 in massimo 3 flussi separati inviabili da 3 soggetti diversi purchè ciascun flusso riporti i dati degli altri intermediari incaricati ed i quadri compilati. Nel caso di invio separato del modello, il flusso “altre ritenute” va necessariamente unito ad uno dei tre flussi principali: “dipendente”, “autonomo” e “capitale” mentre il flusso “locazioni brevi” va necessariamente inviato unito al flusso “autonomi” o se mancante quest’ultimo inviato autonomamente.
L’obbligo di indicazione dei dati dell’altro intermediario rimosso l’anno scorso, è stato ripristinato quest’anno.
L’invio separato potrà essere effettuato purché non siano state effettuate compensazioni “interne” tra i versamenti attinenti i diversi redditi.
Secondo quanto in vigore dalla dichiarazione mod. 770/2008, gli intermediari, se incaricati esplicitamente dal contribuente, possono fornire il servizio di ricezione degli “Avvisi telematici di irregolarità”; tale servizio consente all’intermediario di ricevere in via telematica le eventuali segnalazioni di irregolarità ed al contribuente di usufruire del termine di 90 giorni dalla trasmissione della segnalazione all’intermediario, per regolarizzare le anomalie.
In caso contrario, il contribuente riceverà direttamente domicilio fiscale conosciuto o indicato, la segnalazione a mezzo posta ed avrà 30 giorni dalla ricezione per regolarizzare le anomalie.
Resto inteso che la ricezione delle segnalazioni di anomalie attraverso l’intermediario, non “solleva” il contribuente dalle responsabilità per le irregolarità presenti nel modello 770, che dovranno essere definite fornendo, in accordo col professionista/intermediario, le opportune spiegazioni all’Agenzia delle Entrate o pagando il dovuto.
La trasmissione telematica del mod. 770/2018 deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2018.
Vista la casistica cui è soggetta la compilazione del mod. 770/2018, in allegato alla presente Vi trasmettiamo “Scheda anagrafica Azienda” da compilare in ogni sua parte e da ritornare via email o fax alla Funzionaria di riferimento entro il 17/09/2018 unitamente a:
- copia leggibile della documentazione comprovante gli avvenuti versamenti (mod. F24) riferiti al 2017 incluso l’eventuale mod. F24 contenente il tributo 1713 versato entro il 16.02.2018 a debito o a credito e/o i tributi 1655 e/o 6781-6782 nonché tutti gli altri tributi a credito gestiti entro l’invio della dichiarazione; sono esonerati dal fornire questa documentazione i clienti che abbiano già attivo con lo studio il servizio “Consultazione cassetto Fiscale”;
- in caso di versamenti in ritardo regolarizzati con ravvedimento operoso, specifica dell’ammontare della quota capitale e degli interessi – si ricorda che il ravvedimento è consentito fino al 30.10.2018;
- in caso di invio di dichiarazione integrativa con cui modificato il credito anno precedente copia della medesima;
- evidenza dei crediti emergenti dal mod. 770/2017 utilizzati – entro l’invio della dichiarazione – in compensazione di tributi non collegati all’elaborazione paghe;
- segnalazione di eventuali modifiche alla stato della società (normale attività/liquidazione/estinta) ed alla situazione della Società (normale periodo di imposta/inizio procedure,liq./fall. etc)
- Quadri ST – SX (ed altri quadri da inviare) versione mod. 770/2018 (prelevabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it) precompilati – nel caso di scelta di invio dei flussi dati degli “Autonomi” / “Capitale” / “Locazioni Brevi” / “Altre ritenute” con importi indicati senza troncamento.
Tutti gli importi dovranno essere esposti in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.
Si prega di porre attenzione, infine, alla compilazione del dato “soggetto” Incaricato alla relazione di revisione o presidente del collegio sindacale” in quanto, ove nominato, la sua indicazione è obbligatoria e necessaria per non incorrere in sanzioni per “errata dichiarazione” e contestazioni dell’incaricato al controllo contabile medesimo.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS
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CIRCOLARE n. 16/2018 – DENUNCE INFORTUNIO INAIL MESE DI AGOSTO
L’INAIL rende noto che, in via del tutto eccezionale, e limitatamente al mese di agosto (durante il periodo di chiusura degli studi professionali), in caso di infortunio sul lavoro, sarà possibile inoltrare le relative denunce anche via PEC o raccomandata postale, ENTRO due giorni dall’evento, utilizzando l’allegato modello 4 bis R.A.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS
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CIRCOLARE n. 15/2018 – PRIVACY – PROTEZIONE DEI DATI Regolamento UE 2016/679 – Aggiornamenti
In considerazione delle precisazioni del Garante della Privacy in tema di trattamento dei dati, è stato aggiornato il testo di Informativa dipendenti/collaboratori trasmesso – All.1 – con ns. Circolare n. 11/2018 del 24 maggio u.s..
Si allega il testo aggiornato, da completare, prima della consegna, nelle parti indicate (mark up giallo) e si precisa che l’informativa inviata il 24 maggio è comunque conforme alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 pertanto, in caso di avvenuta consegna di tale testo, non è necessaria la sostituzione.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS
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CIRCOLARE n. 14bis/2018 – DECRETO DIGNITÀ – CCNL AGIDAE Scuola
Con riferimento alle modifiche normative introdotte dal D.L 87/2018 in tema di contratti a termine, tenuto conto della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 2) del nuovo art. 19 Dlgs. 81/2015: …..” Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi…..”, che sostanzialmente conferma le indicazioni dell’art.23 CCNL AGIDAE Scuola,
di seguito una sintesi della nuova disciplina dei contratti a termine in vigore dal 14 luglio 2018:
- DURATA COMPLESSIVA 24 mesi:
la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti proroghe/rinnovi) conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i ventiquattro mesi.
- CONTRATTO ACAUSALE
Può avere una durata massima – comprese le proroghe – di 12 mesi, senza indicare una ragione giustificatrice dell’apposizione del termine.
→ Al contratto di lavoro può essere apposto un termine di durata superiore, comunque non oltre 24 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
► DOCENTI non ABILITATI
Possono essere assunti annualmente fino al conseguimento dell’abilitazione per un periodo NON superiore a 84 mesi, indicando come causa giustificatrice:
“carenza di abilitazione, ai sensi dell’art.23.1 CCNL AGIDAE Scuola”.
► COORDINATORI DIDATTICI
Ai docenti a tempo indeterminato dipendenti dell’Istituto può essere conferito annualmente l’incarico a tempo determinato per un periodo NON superiore a 36 mesi, maggiorato di ulteriori 24, indicando come causa giustificatrice:
“ incarico annuale di coordinamento scolastico ai sensi dell’art.23.1. CCNL AGIDAE Scuola.
Per un approfondimento sul contenuto integrale del “Decreto Dignità” – in attesa di conversione in legge – si rinvia alla ns. Circolare CentroStudi n.14/201
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS
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CIRCOLARE n. 14/2018 – DECRETO DIGNITÀ – NOVITÀ NORMATIVE IN MATERIA DI LAVORO
E’ stato pubblicato sulla GU del 13/07/2018 ed è entrato in vigore dal 14/07/2018 il DL 87/2018 (c.d. decreto dignità) con il quale, in materia lavoristica, sono state apportate modifiche alla disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato, alla disciplina della somministrazione ed al regime sanzionatorio dei licenziamenti ed introdotte misure per contrastare la delocalizzazione e per salvaguardare i livelli occupazionali.
Contratti di lavoro a tempo determinato
Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi (e non più 36, come la precedente disciplina); tuttavia, il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
In caso di rinnovo, il contratto dovrà sempre riportare la specificazione di una delle suddette esigenze legittimanti l’apposizione di un termine al contratto di lavoro; diversamente, in caso di proroga, l’indicazione della causale è necessaria solo quando il termine complessivo ecceda i 12 mesi (n.b.: tali disposizioni non si applicano ai contratti per attività stagionali che possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza di una esigenza specifica).
Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi (e non più 36), e, comunque, per un massimo di quattro volte (e non più 5) nell’arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
Si precisa che, le suddette previsioni normative riguardano i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del DL 87/2018), nonché i rinnovi e le proroghe dei contratti in corso alla medesima data, con esclusione dei contratti stipulati dalle PA, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo DL.
Il contributo addizionale a carico del datore di lavoro (pari all’1,40% della retribuzione imponibile) è aumentato dello 0,50% per ogni rinnovo, anche in somministrazione.
Viene infine innalzato a 180 giorni il termine (decorrente dalla cessazione dl ogni singolo contratto) per contestare la legittimità del contratto.
Somministrazione
In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra società di somministrazione e lavoratore somministrato è soggetto alla normativa di cui al Capo III D.Lgs. 81/2015, con esclusione degli artt 23 (limiti quantitativi) e 24 (diritto di precedenza).
n.b. : il DL 87/2018 non ha invece introdotto modifiche alla normativa che disciplina il contratto tra società di somministrazione.
Regime sanzionatorio dei licenziamenti
Innalzati rispettivamente da 4 a 6 e da 24 a 36 mensilità le indennità minime e massime da corrispondere al lavoratore ai sensi dell’art. 3, c. 1, D.Lgs.23/2015 in caso di licenziamento illegittimo (n.b.: conseguentemente, ai sensi dell’art. 9 D.Lgs.23/2015, per i datori fino a 15 dipendenti l’indennità minima in caso di licenziamento illegittimo viene innalzata da 2 a 3 mensilità).
Misure per contrastare la delocalizzazione e per salvaguardare i livelli occupazionali
Le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio se, entro 5 anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata, l’attività economica interessata dallo stesso o una sua parte è delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo. La decadenza comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito.
Le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell’attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio se, entro 5 anni dalla data di conclusione dell’iniziativa o del completamento dell’investimento agevolato, l’attività economica interessata dallo stesso o una sua parte è delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell’ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell’UE e degli Stati SEE. In tal caso, l’importo dei benefici fruiti dovrà essere restituito, maggiorato di interessi.
Le imprese italiane ed estere che beneficiano di misure di aiuto di Stato operanti nel territorio nazionale che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale qualora, al di fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riducano i livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell’investimento decadono dal beneficio in presenza di una riduzione superiore al 10%; la decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50%.
Si precisa che le disposizioni indicate sono immediatamente operative, fermo restando eventuali modifiche al testo del decreto all’atto della conversione in Legge.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS