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Consulenza del lavoro > Blog e News > 2018 > Gennaio
19 Gen
2018
By: Redazione Circolari Terrazzini Articoli Nessun commento

CIRCOLARE n. 04bis/2018 – CCNL METALMECCANICA aziende industriali FONDO METASALUTE

Il Fondo Metasalute comunica di aver predisposto per l’anno 2018 sei piani sanitari integrativi al piano sanitario base che i datori di lavoro potranno scegliere per ampliare le coperture sanitarie integrative del proprio personale dipendente.

Le prestazioni previste dai diversi piani sono sintetizzate nelle schede sintetiche allegate alla presente circolare ed avranno un costo annuo / mensile come di seguito specificato:

  • Piano Base con contribuzione annuale pari ad euro 156,00 / contribuzione mensile pari ad euro 13,00;
  • Piano A con contribuzione annuale pari ad euro 200,00 / contribuzione mensile pari ad euro 16,67;
  • Piano B con contribuzione annuale pari ad euro 252,00 / contribuzione mensile pari ad euro 21,00;
  • Piano C con contribuzione annuale pari ad euro 292,00 / contribuzione mensile pari ad euro 24,34;
  • Piano D con contribuzione annuale pari ad euro 338,00 / contribuzione mensile pari ad euro 28,17;
  • Piano E con contribuzione annuale pari ad euro 408,00 / contribuzione mensile pari ad euro 34,00;
  • Piano F con contribuzione annuale pari ad euro 804,00 / contribuzione mensile pari ad euro 67,00;

Premesso che i piani prescelti avranno durata per l’intero anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) e non potranno essere variati in corso d’anno, la scelta dei piani da attivare dovrà essere comunicata al Fondo  – ENTRO e NON oltre il 31/01/2018 – all’interno dell’Area Riservata aziende  del sito www.fondometasalute.it.

Ogni azienda avrà facoltà di scegliere lo stesso piano per tutti i dipendenti o in alternativa fino ad un massimo di tre piani sanitari suddividendo il personale per gruppi omogenei di lavoratori e formalizzando la scelta con accordo o regolamento aziendale.

Considerato che per poter generare il MAV relativo alla contribuzione del mese di 01/2018 è necessario completare la procedura di scelta e attivazione dei piani sanitari Vi chiediamo di comunicarci ENTRO il 23/01/2018 i piani prescelti per l’anno 2018.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

11 Gen
2018
By: Redazione Circolari Terrazzini Articoli Nessun commento

CIRCOLARE n. 04/2018 – Legge di Bilancio 2018

Con la pubblicazione sulla GU n.302 del 29-12-2017 – Suppl. Ordinario n. 62 è entrata in vigore la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018”.

In attesa delle circolari esplicative e di approfondimento degli Enti coinvolti, di seguito si fornisce una sintesi delle principali novità:

 

Incentivi all’occupazione –  Sgravio triennale

E’ riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, uno sgravio contributivo pari al 50%, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro annui, ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori:

  • di età inferiore a 35 anni, a partire dal 1° gennaio 2018
  • di età inferiore a 30 anni, se l’assunzione viene effettuata nel 2019.

che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato né con il medesimo datore di lavoro né con altro datore di lavoro.

Lo sgravio si applica anche nei casi:

  • di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione;
  • di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua (n.b.: lo sgravio è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.)

La percentuale di esonero sale al 100%, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, nel caso di datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dal l’acquisizione del titolo di studio studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o in alta formazione.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero in argomento, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero in oggetto, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

Restano esclusi dall’agevolazione i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.

 

Incentivi all’occupazione – Bonus assunzioni Sud

Prorogato il c.d bonus assunzioni Sud, rivolto alle assunzioni effettuate dalle imprese situate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Lo sgravio contributivo, per un periodo massimo di 12 mesi, sarà pari al 100% dei contributi dovuti, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro, verrà riconosciuto in relazione all’assunzione (anche con contratto di apprendistato professionalizzante) di giovani disoccupati di età compresa tra i 16 e i 24 anni e di lavoratori over 24 senza lavoro da almeno 6 mesi

 

Incentivi all’occupazione – Ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi

E’ riconosciuto uno sgravio contributivo pari al 50% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro annui, ai datori di lavoro che assumono un soggetto posto in carico al servizio all’ANPAL e percettore dell’assegno di ricollocazione per CIGS per una durata di:

  1. a) 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
  2. b) 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.

Il lavoratore, posto in carico al servizio all’ANPAL che accetta l’offerta di un contratto di lavoro con altro datore, che non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore in essere, beneficia:

  • dell’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
  • di un contributo mensile pari al cinquanta per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.

 

Bonus abbonamenti trasporto pubblico

Viene aggiunta la lettera d-bis) all’articolo 51, comma 2, del TUIR ai sensi della quale “Non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, TUIR.

 

Divieto pagamento retribuzioni in contante

Viene stabilito che a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

  1. a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  2. b) strumenti di pagamento elettronico;
  3. c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  4. d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Gli obblighi suesposti non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, ne’ a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più’ rappresentative a livello nazionale.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

 

Al datore di lavoro o committente che viola tale obbligo si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

 

Bonus 80 euro mensili

Viene incrementato a 24.600 euro il limite massimo di reddito complessivo ammesso per la fruizione del
bonus IRPEF pari a 80 euro mensili di cui all’art. 13 comma 1 del TUIR. Il limite per la fruizione parziale del bonus aumenta anch’esso da 26.000 a 26.600 euro. Pertanto, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, spetta un credito d’imposta rapportato al periodo di lavoro nell’anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:

  • 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.600 euro;
  • 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.600 euro ma non a 26.600 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.

 

Detrazioni fiscali figli a carico

Viene incrementato, a partire dal 1° gennaio 2019, a 4mila euro la soglia di reddito entro la quale i figli lavoratori entro i 24 anni di età rimangono fiscalmente a carico dei genitori. Per i figli di età superiore a 24 anni resta in vigore l’attuale limite di 2.841,51 euro.

 

Aumento esenzione compensi per alcune attività musicali e per attività sportive dilettantistiche

Viene innalzato da 7.500 a 10.000 euro l’ammontare che non concorre a formare il reddito imponibile a fini IRPEF delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale (da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche aventi finalità dilettantistiche) nonché dei compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, individuati dall’art. 67, comma 1, lettera m), TUIR.

 

Sospensione deleghe di pagamento

Viene concesso all’Agenzia delle entrate la possibilità di sospendere, fino a 30 giorni, le deleghe di pagamento/mod.F24 effettuate mediante compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito.

 

Termine invio telematico 770/2018

Viene individuato al 31 ottobre il termine entro il quale i sostituti di imposta – anche per il tramite dei loro intermediari – dovranno inviare telematicamente il mod. 770 all’Agenzia delle Entrate.

Entro il medesimo termine potranno altresì essere trasmesse in via telematica le certificazioni uniche (CU) relative ai contributi dovuti all’INPS, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (n.b.: resta confermato al 7 marzo il termine entro il quale dovranno essere inviati all’Agenzia delle Entrate i modelli CU contenenti redditi dichiarabili mediante dichiarazione precompilata).

 

Aumento dei contributi Gestione Separata

Vengono incrementati i contributi Gestione Separata di competenza del 2018 come di seguito specificato

Campo di applicazione Totale Contributi c/collaboratore c/committente
Non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria con diritto alla DIS-COLL 1)  Co.co.co. / Co.pro.

2)  Dottorati ricerca

3)  Amministratori / sindaci / liquidatori

34,23% 11,41% 22,82%
Non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria senza  diritto alla DIS-COLL 1)  Amministratori Enti locali

2)  Occasionali oltre 5.000€

3)  Venditori porta a porta oltre 5.000€

4)  Componenti collegi e commissioni

33,72% 11,24% 22,48%
Titolari di pensione diretta 24,00% 8,00% 16,00%
Iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione di reversibilità 24,00% 8,00% 16,00%
Titolari di partita IVA (no busta paga) 25,00% (con diritto di rivalsa 4%)

 

Aumento del contributo di licenziamento

Viene aumentato all’82% – ovvero al doppio dell’importo attualmente previsto – la percentuale per il calcolo del contributo di licenziamento per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di una procedura collettiva da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria

 

Aumento dei giorni di Congedo di paternità

Per l’anno 2018 viene aumentato a 4 giorni il periodo obbligatorio di astensione del padre lavoratore entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (anche in caso di parto prematuro).

Il padre lavoratore dipendente può inoltre astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima

Il trattamento economico è totalmente a carico dell’Inps.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

11 Gen
2018
By: Redazione Circolari Terrazzini Articoli Nessun commento

CIRCOLARE n. 03/2018 – INAIL riduzione del tasso medio di tariffa dopo il primo biennio di attività per prevenzione

Si ricorda che in caso di interventi effettuati dall’azienda e finalizzati al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, può essere presentata alla competente sede territoriale INAIL, ENTRO il 28 febbraio 2018 domanda di riduzione del tasso medio di tariffa (c.d. per prevenzione) per l’anno 2018.

Il beneficio consiste nella riduzione del tasso medio di tariffa delle seguenti misure:

LAVORATORI ANNO RIDUZIONE
Fino a 10 28%
Da 11 a 50 18%
Da 51 a 200 10%
Oltre 200 5%

 

La riduzione di tasso può essere riconosciuta ai datori di lavoro che:

  • siano in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro ed in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva;
  • abbiano effettuato, nell’anno precedente quello per il quale è richiesta la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. In generale, per il raggiungimento di tale punteggio è possibile selezionare interventi relativi a diverse sezioni o anche ad una sola sezione del modello di domanda; nel caso di selezione di interventi della sezione B – “Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale” – il punteggio pari a 100 dovrà essere conseguito interamente all’interno della stessa Sezione B. Per ogni singola p.a.t., una volta individuati interventi sufficienti a far raggiungere un punteggio almeno pari a 100, è inibita la selezione di ulteriori interventi.

 

Gli interventi possono essere:

  • Trasversali Generali (TG)

Possono essere realizzati in tutti i settori produttivi e si riflettono sull’azienda nel suo complesso. Tali interventi sono presenti nella sezione A e B e si riferiscono a tutte le p.a.t. del codice cliente.

  • Trasversali (T)

Possono essere realizzati in tutti i settori produttivi e sono validi solo sulle singole p.a.t. in cui gli stessi sono stati effettuati. Alcuni interventi presentano una differenziazione del punteggio a seconda del settore produttivo della p.a.t. Trattasi degli interventi della sezione C.

  • Settoriali Generali (SG)

Possono essere realizzati solo dalle aziende (codice cliente) appartenenti a determinati settori produttivi e si riflettono sull’azienda nel suo complesso. Trattasi degli interventi della sezione D e si riferiscono a tutte le p.a.t. del codice cliente.

  • Settoriali (S)

Possono essere realizzati solo in alcuni settori produttivi; sono validi solo sulle singole p.a.t. in cui gli stessi sono stati effettuati; presentano una differenziazione del punteggio a seconda del settore produttivo. Trattasi degli interventi della sezione E.

 

A pena inammissibilità, la documentazione probante relativa agli interventi effettuati nell’anno solare precedente alla richiesta dovrà essere presentata unitamente alla domanda ENTRO il termine del 28 febbraio 2018 (n.b.: non verrà presa in considerazione documentazione presentata oltre il predetto termine); in particolare, all’interno del servizio online, per ogni intervento migliorativo, dovrà essere allegato alla domanda un file in formato pdf contenente la relativa documentazione probante l’effettuazione dell’intervento stesso, riportante data e firma (n.b.: il nome del file dovrà riportare la sezione, il numero di intervento e, in carattere minuscolo, il riferimento al documento allegato).

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, debitamente motivato, sarà comunicato al Datore di lavoro con Posta Elettronica Certificata entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda, previa verifica da parte dell’Istituto stesso degli interventi dichiarati. La riduzione avrà effetto per l’anno in corso alla data di presentazione della domanda e sarà applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

03 Gen
2018
By: Redazione Circolari Terrazzini Articoli Nessun commento

CIRCOLARE n. 02/2018 – PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI 2018

Si ricorda che il termine per la trasmissione in via telematica del prospetto informativo con il quale i datori di lavoro comunicano la situazione del personale occupato al 31.12.2017 ai fini dell’applicazione della normativa sul collocamento dei disabili (Legge 68/99) è stabilito per il 31 gennaio; l’invio telematico è obbligatorio qualora rispetto all’ultimo prospetto inviato, siano intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Lo Studio, in qualità di intermediario abilitato, è a disposizione per compilare ed inviare il suddetto prospetto. Per poter adempiere l’obbligo nel migliore dei modi si chiede, alle sole aziende con numero di dipendenti pari o superiore a 15, di compilare, sottoscrivere la scheda allegata e restituirla via fax (02-67733612) entro il 19/01/2018.

 

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2018, viene soppresso l’art. 3, comma 2 L. 68/1999, che prevedeva, nelle aziende da 15 a 35 dipendenti, un anno di tempo per assumere un lavoratore disabile dal momento in cui veniva effettuata una nuova assunzione (la sedicesima).

Con la modifica introdotta dal Jobs Act (DLgs. 151/2015) e successiva proroga, disposta dal decreto semplificazioni convertito con L. 19/2017, l’obbligo di assunzione del soggetto disabile avviene già con la 15ma unità.

 

In considerazione di ciò, le aziende da 15 a 35 dipendenti, qualora non avessero ancora assunto un lavoratore disabile, avranno 60 giorni di tempo dal 01/01/2018 per mettersi in regola; tali aziende pertanto, avranno l’obbligo di inserire 1 dipendente disabile e/o stipulare una convenzione entro e non oltre il 01/03/2018.

 

 

Di seguito vengono forniti brevi cenni per l’adempimento dell’obbligo.

I datori di lavoro che occupano personale dipendente devono avere in forza soggetti disabili – ex L.68/99 – nelle seguenti misure:

  • 7% dei lavoratori occupati per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti
  • 2 lavoratori  per i datori che occupano da 36 a 50 dipendenti
  • 1 lavoratore per i datori che occupano da 15 a 35 dipendenti
  • 0 lavoratori per i datori che occupano da 0 a 14 dipendenti

 

 

I datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti sono, inoltre, tenuti ad assumere  i soggetti appartenenti alle categorie protette ex art. 18 L. 68/99 (ovvero orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per cause di lavoro, di guerra o di servizio; coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati) nelle seguenti misure:

  • 1 lavoratore per i datori che occupano da 51 a 150 dipendenti
  • 1% dei lavoratori occupati per i datori di lavoro che occupano più di 150 dipendenti

 

I datori di lavoro dovranno inviare il prospetto informativo al nodo regionale ove presente la sede legale.

 

La società Capogruppo potrà presentare il prospetto informativo per conto delle società facenti parte il gruppo indicando le compensazioni delle posizioni/scoperture disabili all’interno delle società facenti parte il gruppo stesso.

 

Si ricordano le sanzioni previste dall’art. 15 della legge n. 68/1999, come modificate dal D.M. del 15/12/10 e dal D.Lgs 185/2016:

  • mancata presentazione del prospetto informativo: 635,11 euro più la maggiorazione di 30,76 euro per ogni giorno di ritardo;

mancata copertura della quota di riserva: il c.d. correttivo al Jobs act (Decreto Legislativo n. 185/2016), ha inasprito le sanzioni per mancata assunzione del disabile (le quali, ovviamente, riguardano tutte le imprese piccole e grandi che non hanno ottemperato all’obbligo) che passano da 62,77 euro a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’assunzione del disabile. La sanzione, fissa ma progressiva, è diffidabile (1/4 dell’importo complessivo) a condizione che il datore di lavoro, oltre alla presentazione del prospetto informativo, sottoscriva il contratto di assunzione con il portatore di handicap.

 

 

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

03 Gen
2018
By: Redazione Circolari Terrazzini Articoli Nessun commento

CIRCOLARE n. 01/2018 – SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO COMUNICAZIONE ANNUALE UTILIZZATORE

Vi comunichiamo che ENTRO il 31/01/2018 (fatto salvo eventuale diverso termine previsto dalla contrattazione collettiva) dovrà essere effettuata ai sensi dell’art. 36, comma 3, D.Lgs. 81/2015, la comunicazione annuale dei contratti di somministrazione conclusi/stipulati nell’anno 2017.

In particolare ENTRO la suddetta data l’utilizzatore ha l’obbligo di comunicare, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi/stipulati nel 2017, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Vi precisiamo che, nell’ipotesi di mancato o non corretto assolvimento di tale obbligo trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 40, comma 2, D.Lgs. 81/2015, pari ad un importo da € 250= a € 1.250=.

 

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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