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Consulenza del lavoro > Blog e News > 2018 > Marzo
27 Mar
2018
By: Redazione Circolari Terrazzini Articoli Nessun commento

CIRCOLARE n. 07/2018 – Legge di Bilancio – Esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto a tempo indeterminato

La L. 205/2017 (di seguito, anche “Legge di Bilancio 2018”), ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1°gennaio 2018 riguardanti lavoratori con qualifica di operai, impiegati o quadri (di seguito “Esonero 2018”).

 

Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo 

L’esonero 2018 è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo ed esclusi i datori di lavoro domestico.

In particolare il beneficio in oggetto si applica ai seguenti datori di lavoro:

  1. datori di lavoro imprenditori.
  2. datori di lavoro non imprenditori quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc..
  3. gli enti pubblici economici;
  4. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  5. gli enti che – per effetto dei processi di privatizzazione – si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  6. le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  7. le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  8. i consorzi di bonifica;
  9. i consorzi industriali;
  10. gli enti morali;
  11. gli enti ecclesiastici.

 

Lavoratori per i quali spetta l’esonero

L’esonero 2018 spetta con riferimento ai lavoratori che, alla data della prima assunzione incentivata:

  1. non abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa;
  2. non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (29 anni e 364 giorni). Per le sole assunzioni effettuate entro il 31.12.2018, il limite di età del soggetto da assumere è innalzato a trentacinque anni (34 anni e 364 giorni).

 

Rapporti di lavoro incentivati

L’esonero 2018 può essere applicato per i seguenti casi:

  1. assunzione a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1° gennaio 2018; il requisito anagrafico del dipendente (età inferiore a 30 anni o 35 per il 2018) deve essere verificato alla data di assunzione;
  2. trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine effettuate a partire dal 1° gennaio 2018; il requisito anagrafico del dipendente (età inferiore a 30 anni o 35 per il 2018) deve essere verificato alla data di trasformazione;
  3. mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato a decorrere dal 1° gennaio 2018; in tal caso, il requisito anagrafico del lavoratore (29 anni e 364 giorni) deve essere verificato alla data di mantenimento in servizio mentre l’esonero contributivo troverà applicazione alla scadenza dell’ulteriore periodo agevolato già previsto in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (12 mesi dalla data di mantenimento in servizio);
  4. assunzione e trasformazione a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1° gennaio 2018 ed entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di giovani che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di:
    • alternanza scuola-lavoro
    • periodi di apprendistato per la qualifica e il diplomaprofessionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore
    • periodi di apprendistatoin alta formazione.

L’esonero 2018 spetta anche in caso di assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione e nei casi di assunzione a tempo parziale.

 

Rapporti di lavoro esclusi

Sono esclusi dall’applicazione dell’esonero 2018  i rapporti di:

  • lavoro domestico;
  • lavoro dirigenziale;
  • apprendistato;
  • lavoro intermittente o a chiamata.

 

Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione

L’esonero 2018 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi (come, ad es., l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi 8-11, L. n. 92/2012).

L’esonero 2018 è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

  • l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili;
  • l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI;
  • i nuovi incentivi “Occupazione Mezzogiorno” e “Occupazione NEET”, cumulabili per la parte residua con l’incentivo in oggetto e fino al cento per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei contributi INAIL, e nei limiti annui previsti).

 

Misura e durata dell’incentivo

L’esonero 2018 prevede una riduzione massima dei contributi di durata e misura variabile in funzione della tipologia di rapporto incentivato, ferma restando la misura massima pari a 3.000 euro su base annua.

La soglia massima fruibile per ogni mese di rapporto è pertanto pari a euro 250 (euro 3.000 / 12). Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,06 (euro 250/31 gg) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Gli importi massimi devono essere rapportati alla percentuale part-time)

– Assunzioni a tempo indeterminato e trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a tempo determinato

E’ prevista una riduzione contributiva pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

L’esonero 2018  è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi.

– Mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato

E’ prevista una riduzione contributiva pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

L’esonero 2018  è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di scadenza dell’ulteriore periodo agevolato già previsto in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato

– Assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di giovani dopo un periodo di alternanza scuola-lavoro o dopo un periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione

Fermo restando il limite di euro 3000, è prevista una riduzione contributiva pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro per i primi 12 mesi ed una riduzione contributiva pari al 50% dei contributi per i successivi 24 mesi.

L’esonero 2018  è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi in misura superiore per i primi 12 mesi.

 

Condizioni per il diritto all’esonero contributivo 

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero 2018 è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione art. 31 ex D.Lgs. n. 150/2015, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori ed, infine, da taluni presupposti specificamente previsti dalla Legge di Bilancio 2018.

Condizioni Generali per il riconoscimento di agevolazioni contributive 

In particolare, per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 D.Lgs. n. 150/2015, l’esonero contributivo, di cui si tratta, non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

1) l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) – la propria volontà di essere riassunto (art. 31, comma 1, lettera b). n.b.: in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere.

2) presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c).

NON è invece applicabile quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 150/2015, in base al quale gli incentivi all’occupazione non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva e pertanto, per le assunzioni e trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle altre condizioni legittimanti l’esonero contributivo in oggetto è fruibile a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.

Ai fini dell’applicazione dell’esonero in trattazione, NON trova invece applicazione il disposto di cui all’articolo 31, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 150/2015, secondo il quale l’incentivo non spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.

Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della L. n. 296/2006 di seguito elencate:

  • regolarità nell’assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale;
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
  • rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

Condizioni Specifiche  per il riconoscimento dell’esonero 2018:

In relazione, infine, ai vincoli introdotti dalla legge di Bilancio 2018, il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione,  anche alle seguenti altre condizioni:

  1. il lavoratore nel corso della sua vita lavorativa non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia in Italia che all’estero.
    Non incidono nella valutazione della condizione lavorativa pregressa:

    • i contratti di lavoro NON a carattere subordinato (ad esempio p.iva, co.co.co., co.pro)
    • i contratti di lavoro subordinato NON a tempo indeterminato (ad esempio lavoro a termine)
    • i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato NON stabili (ad esempio lavoro a chiamata / intermittente anche se  tempo indeterminato, lavoro domestico)

Diversamente, devono considerarsi ostative al riconoscimento dell’esonero le situazioni in cui il lavoratore abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione o che il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore.

  1. l’esonero contributivo può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. n. 223/91, nella medesima unità produttiva.
  2. il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica. Il licenziamento effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta, infatti, la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Si precisa, al riguardo, che il rispetto di tale requisito non è richiesto nelle ipotesi in cui si intenda fruire dell’esonero per il mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato.

 

Funzionalità volte ad agevolare l’accertamento dei requisiti in capo al lavoratore

Allo scopo di agevolare le verifiche in ordine al possesso dei citati requisiti, l’Inps ha realizzato un’apposita utility attraverso la quale è possibile acquisire le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati in precedenza .

Tuttavia il riscontro fornito dall’Inps non ha valore certificativo, pertanto si consiglia di acquisire dichiarazione del lavoratore in ordine alla sussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato (si allega fac-simile).

 

 

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

06 Mar
2018
By: Redazione Circolari Terrazzini Articoli Nessun commento

CIRCOLARE n. 06/2018 – Addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. usuranti) COMUNICAZIONE ANNUALE

 

Vi ricordiamo che ai sensi del DM 20/09/2011 i datori di lavoro che nel corso dell’anno 2017 hanno svolto attività faticose e pesanti rientranti nella previsione dell’art. 1, comma 1, lett. da a) a d) D.Lgs. 67/2011 sono tenuti a comunicare – ENTRO il 31/03/2018 – in via telematica, attraverso la compilazione del modello LAV-US:

  1. ai fini del monitoraggio dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni c.d. usuranti, il periodo o i periodi nei quali ogni lavoratore ha svolto lavori di cui al DM 19/05/1999, lavoro notturno, lavoro a catena, conduzione di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (art. 1, c. 1, lett. da a) a d) D.Lgs. 67/2011).
  2. ai fini di cui all’art. 5, comma 1, D.Lgs. 67/2011, l’esecuzione di lavoro notturno, svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici. Tale comunicazione non è dovuta qualora il datore di lavoro abbia effettuato l’analogo adempimento previsto alla precedente lettera a), indicando per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti.

In caso di omissione della comunicazione dovuta di cui alla lett. b) è applicabile una sanzione amministrativa da € 500= a € 1.500= per ogni inosservanza, previa diffida ad adempiere.

Per la compilazione del modello on-line e gli adempimenti previsti dall’art. 6 del DM 20/09/2011, i datori di lavoro devono preliminarmente accreditarsi al sistema attraverso il seguente link: https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/AccreditamentoNazionale.aspx.

 

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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