10 Aprile 2021

Sostegno alle Imprese: ecco le nuove misure economiche per lavoratori e aziende

Vediamo i punti salienti del nuovo decreto di Sostegno alle Imprese entrato ufficialmente in vigore il 23 Marzo scorso. Previsti incentivi per alcune categorie di lavoratori e importanti novità sulla cassa integrazione Con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 23 Marzo scorso è ufficialmente entrato in vigore il DL 41/03.2021che introduce nuove misure di Sostegno alle […] sostegno-alle-imprese

Vediamo i punti salienti del nuovo decreto di Sostegno alle Imprese entrato ufficialmente in vigore il 23 Marzo scorso. Previsti incentivi per alcune categorie di lavoratori e importanti novità sulla cassa integrazione

Con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 23 Marzo scorso è ufficialmente entrato in vigore il DL 41/03.2021che introduce nuove misure di Sostegno alle Imprese e agli operatori economici in relazione all’emergenza Covid-19.

Vediamo insieme quali sono le novità introdotte e i soggetti interessati.

Sostegno alle imprese: le novità per la cassa integrazione

All’art. 8 il nuovo decreto di sostegno alle imprese prevede delle novità riguardo la cassa integrazione, stabilendo che i datori di lavoro che sono costretti a sospendere o ridurre l’attività lavorativa dei loro dipendenti a causa dell’emergenza Covid19 possono presentare:

  • domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIG) per la durata massima di 13 settimane a decorrere dal 1° aprile fino al 30 giugno 2021
  • domanda per i trattamenti di assegno ordinario (FIS, FSBA, ecc) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) per la durata massima di 28 settimane a partire dal 1° aprile fino al 31 dicembre 2021.

Per questi trattamenti non sono previsti contributi addizionali.

Naspi

All’art. 16 invece, il decreto stabilisce, che per le indennità NASpI concesse a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 non è necessario il rispetto del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Sostegno per i lavoratori in situazioni di fragilità

All’art. 15 il nuovo Decreto intende proteggere le categorie di lavoratori fragili, ovvero maggiormente a rischio Covid per patologie pregresse, tra cui immunodepressione, patologie oncologiche, disabilità grave etc, stabilendo che:

  • con modalità retroattiva, a partire dal 1° Marzo e fino al 30 Giugno 2021 i lavoratori fragili restano in smart working dove possibile, anche attraverso l’adibizione ad una mansione diversa e la relativa formazione professionale da remoto
  • quando lo smart working non è possibile, per i dipendenti sia pubblici che privati che rientrano in questa categoria il periodo di assenza dal lavoro è considerato al pari di un ricovero ospedaliero, previo possesso di una certificazione medica

Rinnovo dei contratti a tempo determinato e divieto di licenziamento

In materia di rinnovo e proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2021 è possibile rinnovare / prorogare i contratti in scadenza, per 12 mesi e per una durata complessiva non superiore ai 24 mesi, anche laddove non sussistono le condizioni per il rinnovo o la proroga del contratto di lavoro.

I licenziamenti, sia per quanto riguarda i licenziamenti collettivi sia per quanto riguarda i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. restano vietati fino al 30 giugno 2021 (Per i soli datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell’assegno ordinario (FIS, FSBA, ecc.), cassa integrazione in deroga (CIGD) e cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) tali preclusioni / sospensioni sono estese fino al 31/10/2021.

Sostegno Imprese: i benefit per i settori turismo, sport e spettacolo

Il nuovo Decreto conferma anche le misure economiche a sostegno dei lavoratori di alcuni settori particolarmente colpiti dalla crisi, come il turismo, lo sport e lo spettacolo.

In particolare viene riconosciuta:

  • un importo compreso tra i 1.200 e i 3.600 euro per i collaboratori sportivi, calcolato sulla base dei compensi percepiti nell’anno 2019, e in particolare:
    • una indennità di 3600 euro per compensi sopra i 10mila euro
    • una indennità di 2400 euro per compensi compresi tra 4mila e 10mila euro
    • una indennità di 1200 euro per compensi inferiori ai 4mila euro
  • un’indennità di 2400 euro, erogata dall’INPS, per lavoratori stagionali o occasionali o intermittenti di diverse categorie:
    • dipendenti stagionali
    • dipendenti a tempo determinato nel settore turismo e negli stabilimenti termali
    • lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo
    • lavoratori intermittenti
    • incaricati alle vendite a domicilio
    • lavoratori autonomi occasionali senza partita IVA

In attesa delle circolari esplicative ed attuative, ti invitiamo a contattare il nostro studio di consulenza del lavoro per ogni necessità della tua impresa legata alle nuove disposizioni del decreto per il Sostegno alle Imprese.

Approfondisci leggendo la circolare completa qui.