3 Novembre 2023

CIRCOLARE n. 23quater/2023 – RIFORMA DEL LAVORO NEL SETTORE SPORTIVO CHIARIMENTI INPS

Facendo seguito alle ns. circolare n. 20 bis del 06/09/2023, circolare n. 23 bis del 27/10/2023 e circolare n. 23 ter del 03/11/2023, Vi comunichiamo che l’INPS con circolare n. 88 del 31/10/2023 ha fornito indicazioni operative attuative dei nuovi obblighi contributivi introdotti dalla normativa di riforma del lavoro nel settore sportivo. Il regime contributivo […]

Facendo seguito alle ns. circolare n. 20 bis del 06/09/2023, circolare n. 23 bis del 27/10/2023 e circolare n. 23 ter del 03/11/2023, Vi comunichiamo che l’INPS con circolare n. 88 del 31/10/2023 ha fornito indicazioni operative attuative dei nuovi obblighi contributivi introdotti dalla normativa di riforma del lavoro nel settore sportivo.

Il regime contributivo degli iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi

Ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. n. 36/2021 ai lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, si applica la disciplina del D.Lgs. n. 166/1997 e sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS che assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi; a tale fondo sono iscritti anche i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, ma solo se operanti nei settori professionistici.

L’aliquota contributiva IVS 33% è calcolata sulla retribuzione o compenso giornaliero nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera

ed entro determinati massimali, variabili a seconda dell’anzianità assicurativa del lavoratore. In particolare, per gli sportivi “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, il contributo IVS è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’articolo 2, comma 18 (secondo periodo), della legge n. 335/1995. Per gli sportivi “vecchi iscritti” in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie,

il contributo IVS è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, diviso per 312.

È altresì dovuto il contributo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 4, del D.lgs n. 166/1997 nella misura del 3,1% (di cui l’1% a carico del datore di lavoro e il 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione eccedente il massimale e fino all’importo stabilito annualmente ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

Si precisa, inoltre, che trova applicazione la disciplina relativa all’aliquota aggiuntiva pari all’1% a carico del lavoratore dovuta sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile.

Mentre per i lavoratori sportivi titolari di rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa operanti nei settori professionistici, al di fuori dell’obbligo assicurativo IVS presso il FPSP, non sussiste alcun obbligo di finanziamento di altre prestazioni, per i lavoratori sportivi subordinati iscritti al FPSP devono essere finanziate anche le seguenti assicurazioni:

  • Malattia e maternità: le aliquote contributive relative alle assicurazioni di malattia e maternità sono determinate nella medesima misura applicata per i lavoratori dello spettacolo e segnatamente: il 2,22% per la malattia e lo 0,46% per la maternità.
  • Cassa unica assegni familiari (ex CUAF): la misura del contributo ex CUAF è pari allo 0,68%.
  • NASpi: la misura del contributo Naspi è pari al 1,61% ((di cui lo 0,30% a titolo di contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua) sia per i lavoratori a

tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. NON è invece applicabile alle assunzioni a tempo determinato il contributo addizionale (1,40%), così come NON è dovuto il versamento del c.d. ticket di licenziamento in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  • Nelle sole ipotesi in cui il lavoratore maturi il TFR ai sensi dell’art. 2120 cc è altresì dovuto il versamento della contribuzione di finanziamento del fondo di garanzia (0,20%).

Infine, i lavoratori subordinati sportivi sono destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS) oppure delle prestazioni del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento o del Fondo di solidarietà

bilaterale della provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige, in quanto lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione dei suddetti Fondi. Si precisa che i datori di lavoro in argomento, inquadrati con codice statistico contributivo (CSC) 1.18.08, non sono destinatari della disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria (CIGS) e, conseguentemente, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento.

Modalità di esposizione dei lavoratori sportivi iscritti al FPLS sul flusso uniemens

A partire dal periodo di competenza novembre 2023, i datori di lavoro interessati, procederanno alla valorizzazione degli elementi contenuti nel tracciato relativo al flusso UniEmens analogamente a quanto attualmente previsto per le aziende con dipendenti, utilizzando i codici tipo lavoratore ST (sportivo iscritto a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995) e SZ (sportivo iscritto a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995) ed i nuovi codici qualifica.

Ai fini del versamento contributivo relativo ai periodi di competenza da luglio 2023 a ottobre 2023 nel flusso UniEmens dovranno essere utilizzati i codici M050 per versamento arretrati quota contribuzioni minori – Sportivo professionista e M048 per versamento arretrati quota contribuzione IVS e contribuzioni minori – Sportivo settore dilettantistico. La predetta regolarizzazione dovrà essere effettuata esclusivamente sulla denuncia di competenza del mese di NOVEMBRE 2023

 

 

Il regime contributivo dei lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95

LAVORATORI SPORTIVI CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Ai sensi dell’art. 35, c. 2, D.Lgs. n. 36/2021 i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore dilettantistico sono assicurati alla Gestione separata INPS ex L. 335/1995.

L’articolo 35, c. 8-bis, prevede l’obbligo contributivo presso la Gestione separata al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000,00= euro annui, secondo il regime di cassa. Concorrono a tale fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023. Ne deriva che, nel caso in cui concorrano più rapporti, il limite della franchigia opera nel momento in cui viene raggiunto tale importo quale somma dei compensi erogati a ciascun prestatore dalla totalità dei committenti; si precisa che concorrono al raggiungimento del limite della suddetta franchigia anche i compensi percepiti come lavoratore sportivo autonomo occasionale.

Ai fini dell’assicurazione IVS, l’aliquota da applicare, per i collaboratori assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, è pari al 24%. Per i collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota da applicare è pari al 25% ed è, inoltre, dovuta la contribuzione per le tutele di maternità, malattia, degenza ospedaliera e DIS-COLL. pari al 2,03%; ne consegue che l’aliquota complessiva per il singolo soggetto è pari al 27,03%.

L’onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.

Il comma 8-ter dell’art. 35 D.lgs n. 36/2021 prevede che, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo. Diversamente, la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche –maternità, malattia, degenza ospedaliera e DIS-COLL (per le quali è dovuta l’aliquota complessiva pari al 2,03%) – deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00= euro.

Si ricorda che la contribuzione alla gestione separata è dovuta fino al massimale di imponibile determinato annualmente (per l’anno 2023 pari a 113.520,00= euro).

Premesso che per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa l’adempimento della comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e delle informazioni utili al calcolo dei contributi può essere assolto anche mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD), ai fini della individuazione del contributo dovuto e della compilazione del flusso Uniemens sono introdotti nuovi “Tipo rapporto” e “Codici attività” specifici per le società e gli enti sportivi dilettantistici (per i collaboratori NON assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria D1 per contribuzione IVS 25% + D2 per contribuzioni minori 2,03% / per i collaboratori assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta D3 per contribuzione IVS).

LAVORATORI SPORTIVI PROFESSIONISTI TITOLARI DI PARTITA IVA

Ai sensi dell’art. 35, commi 8 e 8 bis, D.Lgs. 36/2021 anche i lavoratori autonomi titolari di partiva IVA che svolgono attività sportiva nei settori dilettantistici sono obbligati a versare la contribuzione previdenziale presso la Gestione separata INPS ex L. 335/1995 al superamento dell’importo di reddito prodotto ai fini fiscali pari a 5.000,00= euro annui.

Per i lavoratori privi di altra forma previdenziale obbligatoria l’aliquota da applicare è pari al 25% al fine della tutela IVS e dell’1,23% per le tutele di maternità, malattia/degenza ospedaliera e ISCRO; pertanto, l’aliquota totale è pari a 26,23%. Nel caso di soggetto coperto da altra forma di previdenza obbligatoria o titolare di pensione diretta, l’aliquota è pari al 24% ai soli fini dell’IVS.

Anche per tali lavoratori l’art 35, c. 8 ter, D.Lgs. 36/2021 prevede che, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo. Diversamente, la contribuzione utile per il pagamento delle prestazioni non pensionistiche – quale maternità, malattia, degenza ospedaliera, ISCRO (per la quale è applicata l’aliquota complessiva pari all’1,23%) deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00= euro.

Si ricorda che la contribuzione alla gestione separata è dovuta fino al massimale di imponibile determinato annualmente (per l’anno 2023 pari a 113.520,00= euro).

 

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

Ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 36/2021 i lavoratori che abbiano instaurato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa avente a oggetto l’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, ad esclusione di coloro che forniscono tale attività di carattere amministrativo gestionale

nell’ambito di una professione per il cui esercizio occorra essere iscritto in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali, sono assicurati alla Gestione separata INPS ex L. 335/1995.

A tali lavoratori si applicano le disposizioni di cui all’art. 35, c. 8-bis, D.Lgs 36/2021 che prevede l’obbligo contributivo presso la Gestione separata INPS al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000,00= euro annui, secondo il regime di cassa. Concorrono al tale fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023. Ne deriva che, nel caso in cui concorrano più rapporti, il limite della franchigia opera nel momento in cui viene raggiunto tale importo quale somma dei compensi erogati a ogni prestatore dalla totalità dei committenti.

Ai fini dell’assicurazione IVS, l’aliquota da applicare per i collaboratori assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, è pari al 24%. Per i collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota IVS da applicare è pari al 33% per i compensi erogati nei mesi di luglio e agosto 2023, mentre dal mese di settembre 2023, è pari al 25%; per tali lavoratori, inoltre, è anche dovuta la contribuzione del 2,03% a titolo di contributi per maternità, malattia, degenza ospedaliera e DIS-COLL. Pertanto, l’aliquota complessiva è pari a 35,03% per i soli mesi di luglio e agosto 2023, mentre dal mese di settembre 2023 è pari al 27,03%.

Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo. Diversamente, la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche –maternità, malattia, degenza ospedaliera, DIS-COLL (per le quali è dovuta l’aliquota complessiva pari al 2,03%) – deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00= euro.

L’onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.

Si ricorda che la contribuzione alla gestione separata è dovuta fino al massimale di imponibile determinato annualmente (per l’anno 2023 pari a 113.520,00= euro).

Ai fini della individuazione del contributo dovuto e della compilazione del flusso Uniemens sono introdotti nuovi “Tipo rapporto” e “Codici attività” specifici per le società e gli enti sportivi dilettantistici (per i collaboratori NON assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria D4 per contribuzione IVS 33% o 25% + D5 per contribuzioni minori 2,03% / per i collaboratori assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta D6 per contribuzione IVS).

 

 

Lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche

L’articolo 25, c. 6, D.lgs n. 36/2021 prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 165/2001, di prestare la propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall’orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza se le prestazioni sportive sono rese come volontari. Nel caso in cui l’attività sportiva rientri nelle disposizioni di cui al D.lgs n. 36/2021 e sia retribuita, il dipendente pubblico è obbligato a essere preventivamente autorizzato dall’amministrazione di appartenenza.

I compensi percepiti devono essere sottoposti a contribuzione previdenziale Gestione separata INPS ex L. 335/1995.

Ai fini dell’assicurazione IVS, l’aliquota da applicare per i soggetti assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, è pari al 24%.

Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS (24%) deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo, calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00= euro.

L’onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.

Si ricorda che la contribuzione alla gestione separata è dovuta fino al massimale di imponibile determinato annualmente (per l’anno 2023 pari a 113.520,00= euro).

Ai fini della individuazione del contributo dovuto e della compilazione del flusso Uniemens sono introdotti nuovi “Tipo rapporto” (D7) e “Codici attività” specifici per le società e gli enti sportivi dilettantistici.

 

Versamento contribuzione gestione separata INPS ex L. 335/1995

Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati alla Gestione separata, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate, ossia tramite modello f24 per la totalità della contribuzione dovuta, utilizzando la causale tributo CXX per i soggetti per i quali si applica l’aliquota complessiva al 27,03% e la causale C10 per i soggetti per i quali si applica l’aliquota del 24%.

I versamenti dei contributi dovuti, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nei mesi da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati ENTRO il 16 dicembre 2023 e i relativi adempimenti entro il 31 dicembre 2023.

I versamenti dei contributi dovuti per i compensi relativi al mese di ottobre 2023 dovranno essere versati ENTRO il 16/11/2023.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS