19 Dicembre 2023

CIRCOLARE n. 26/2023 – PROROGA SMART WORKING GENITORI DI UNDER14 E LAVORATORI FRAGILI

L’art. 18 bis della legge di conversione del decreto-legge n. 145 del 2023 (misure a tutela del lavoro), pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 16 dicembre 2023, intervenendo sull’art. 10, comma 2, del D.L. 24/2022, estende dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024 il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile […]

L’art. 18 bis della legge di conversione del decreto-legge n. 145 del 2023 (misure a tutela del lavoro), pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 16 dicembre 2023, intervenendo sull’art. 10, comma 2, del D.L. 24/2022, estende dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024 il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile / smart working a favore di lavoratori dipendenti del settore privato genitori di under 14 o con fragilità specifica.

Più precisamente, a seguito di tale disposizione, fino al 31 marzo 2024, anche in assenza degli accordi individuali:

  • ai lavoratori del settore privato maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità –  accertata nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 DL 34/2020, sulla base delle valutazioni del medico competente aziendale  – ed a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa, è riconosciuto il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile.
  • ai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, è riconosciuto il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli artt. da 18 a 23 L. 81/2017, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

I nominativi dei lavoratori in smart working ed i periodi di svolgimento dell’attività in tale modalità dovranno essere comunicati, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS