2023
Con la presente si segnala che, sulla base dell’attuale normativa ed alla Legge di Bilancio 2024, le agevolazioni di seguito indicate non saranno più applicabili in caso di assunzioni/trasformazioni effettuate dopo il 31.12.2023:
a) AGEVOLAZIONE ASSUNZIONI GIOVANI: agevolazione ex art.1 c. 297 della legge n.197/2022 per assunzioni a tempo indeterminato di under 36, che non abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato nella loro vita lavorativa, in misura pari al 100% dei contributi a carico datore di lavoro entro il limite di 8.000= euro annui per 36/48 mesi. (cfr. ns. circolare 15/2023).
b) AGEVOLAZIONE ASSUNZIONI DONNE SVANTAGGIATE: agevolazione per assunzione di donne svantaggiate ex art 1 c. 298 della legge n.197/2022 in misura pari al 100% dei contributi a carico datore di lavoro entro il limite di 8.000= euro annui per 12/18 mesi. (cfr. ns. circolare n. 14/2023).
c) INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE: agevolazione per assunzione di soggetti “NEET2023” ex art. 27 del decreto-legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023 in misura pari al 60% – ovvero 20% in caso di cumulo con altri incentivi / esoneri contributivi – della retribuzione mensile lorda imponibile per 12 mesi. (cfr. ns circolare n. 18/2023).
Dal 01.01.2024 saranno di conseguenza ripristinate le agevolazioni meno vantaggiose rispetto le attuali ad esempio:
a) AGEVOLAZIONE ASSUNZIONI GIOVANI: agevolazione ex art. 1, c. 100-107 della legge n.205/17 per assunzioni a tempo indeterminato di under 30, che non abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato nella loro vita lavorativa, in misura pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro entro il limite di 3.000= euro annui per 36 mesi.
b) AGEVOLAZIONE ASSUNZIONI DONNE SVANTAGGIATE: agevolazione per assunzione di donne svantaggiate ex art. 4, c. 8-12 della legge n.92/2012 in misura pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro entro il limite di 3.000= euro per 12/18 mesi.
Si informa altresì che la c.d. “decontribuzione sud” – che necessita di autorizzazione della Commissione europea per la sua applicazione e fruizione in quanto aiuto di Stato – ad oggi è autorizzata fino al 31 dicembre 2023 e dovrebbe essere prorogata fino al 30/06/2024.
Nuove agevolazioni dal 2024 già approvate
Dal 1° gennaio 2024 saranno applicabili le agevolazioni contributive previste dal decreto-legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023 in caso di assunzione di soggetti percettori del Supporto alla formazione e al lavoro (SFL) o dell’Assegno d’inclusione (ADI). In particolare, in caso di sottoscrizione con i percettori del nuovo SFL o ADI di un contratto di lavoro subordinato verrà riconosciuto un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale INPS (sono pertanto esclusi dall’esonero i premi e i contributi da versare all’INAIL) pari a:
- 100% dei contributi previdenziali a carico datore di lavoro, per 12 mesi e nel limite massimo di 8.000 euro su base annua in caso di assunzione a tempo indeterminato, pieno o parziale, di apprendistato. Nel caso di licenziamento del beneficiario dell’Assegno di inclusione effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa / giustificato motivo soggettivo;
- 100% dei contributi previdenziali a carico in caso di trasformazione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti per assunzione a tempo determinato;
- 50% dei contributi previdenziali a carico datore di lavoro, per massimo 12 mesi ma non oltre la scadenza del contratto, nel limite di 4.000 euro su base annua in caso di assunzione a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale.
Nuove agevolazioni dal 2024 in fase di approvazione
L’art. 4, comma 1 della bozza di decreto legislativo recante la revisione del sistema di imposizione sul reddito prevede che per l’anno 2024 una maggiorazione, fino a un massimo del 30%, del costo del lavoro sostenuto in relazione ai nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato che concorre alla formazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
Tale incentivo è fruibile a condizione che:
- nel periodo d’imposta 2023 sia stata esercitata l’attività per almeno 365 giorni;
- nel periodo d’imposta 2024 il numero dei dipendenti a tempo indeterminato risulti superiore a quello degli stessi soggetti mediamente occupati nel 2023. Per finalità antielusive, la verifica di questa condizione va operata al netto dei decrementi occupazionali verificatisi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
- il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, compresi quelli a tempo determinato, presenti alla fine del periodo d’imposta 2024 sia superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo precedente.
Il costo riferibile all’incremento occupazionale è pari al minor importo tra quello effettivamente riferibile ai nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del personale dipendente rispetto a quello relativo all’esercizio 2023; il costo riferibile all’incremento occupazionale determinato applicando tale regola va maggiorato di un importo pari al 20%, che può essere incrementata di un ulteriore 10% (quindi al massimo fino al 30%) qualora le nuove assunzioni riguardino particolari categorie di dipendenti ritenuti meritevoli di maggiore tutela, quali, ad esempio, i lavoratori “molto svantaggiati” o con disabilità, le donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, i giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i soggetti già beneficiari del reddito di cittadinanza e che non integrino i requisiti per l’accesso all’assegno di inclusione.
La maggiorazione è prevista soltanto ai fini delle imposte sui redditi.
Per maggiori informazioni sulle nuove agevolazioni 2024 si attendono i chiarimenti dagli entri preposti.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS