5 Gennaio 2021

CIRCOLARE n. 01/2021 – Legge di Bilancio 2021

A seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020  – articolo unico) riportiamo le principali novità in materia di lavoro e previdenza, in attesa delle circolari esplicative e degli approfondimenti degli Enti coinvolti. Incentivo per l’occupazione giovanile ( commi 10-15) Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a […]

A seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020  – articolo unico) riportiamo le principali novità in materia di lavoro e previdenza, in attesa delle circolari esplicative e degli approfondimenti degli Enti coinvolti.

Incentivo per l’occupazione giovanile ( commi 10-15)

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (con esclusione dei dirigenti, dei lavoratori domestici e dei lavoratori intermittenti / a chiamata) effettuate nel biennio 2021-2022, di giovani di età inferiore ai 36 anni, che non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’arco della loro vita lavorativa, è previsto l’esonero dei contributi previdenziali a carico del datori di lavoro privati nella misura del 100% nel limite massimo di 6.000 euro annui, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time.

In particolare:

  • l’esonero contributivo è pari al 100% nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time, fermo restando che sono esclusi dall’esonero i premi e contributi INAIL relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
  • il lavoratore assunto non deve aver compiuto 36 anni alla data della prima assunzione a tempo indeterminato. Rispetto a tale requisito sono tuttavia previste due deroghe: 1) qualora l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale il beneficio sia stato goduto solo in parte da un altro datore di lavoro, l’esonero spetterà per il periodo residuo rispetto alla durata massima prevista; 2) in caso di periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

Inoltre, fermi restano i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che  non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

 

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANILE 2021-2022
Requisiti Sgravio Durata Sgravio Regioni interessate Esclusioni
-Età inferiore a 36 anni

-Primo rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella vita lavorativa

 

 

100%

36 mesi tutte -Lavoratori domestici

-Lavoratori intermittenti / a chiamata

– Dirigenti

48 mesi Regioni meno sviluppate

n.b.: l’esonero è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Di conseguenza, l’efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne (commi 16-19)

Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n.92, è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time.

In particolare lo sgravio contributivo:

  • è pari al 100% nel limite massimo di 6.000 euro su base annua proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time, fermo restando che sono esclusi dallo sgravio i premi e contributi INAIL relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • è riconosciuto in caso di assunzione di donne prive di un lavoro regolarmente retribuito: da almeno 6 mesi, se residenti in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali o, in alternativa, essere assunte per una professione o in un settore economico caratterizzato da una forte disparità occupazionale di genere. Tale ultimo requisito viene determinato, annualmente, con un D.M. del Ministro del Lavoro. Per il 2021 i settori sono stati individuati con M. n. 234 del 16 ottobre 2020; da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
  • è riconosciuto per: 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato; 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

n.b.: l’esonero è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Di conseguenza, l’efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Decontribuzione Sud per Covid-19 (commi 161-169)

Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l’esonero contributivo parziale di cui all’art. 27, comma 1, del D.L. n. 104/2020 (c.d. decreto Agosto), in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, si applica fino al 31 dicembre 2029, modulato in misura pari:

– al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;

– al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;

– al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

Per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, la misura è concessa in conformità al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), mentre per il periodo successivo, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029, l’agevolazione è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

PROROGA DECONTRIBUZIONE SUD
Lavoratori interessati periodo Percentuale Regioni interessate Settori esclusi
tutti i dipendenti in forza in azienda Fino al 2025 30% Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia  settore agricolo

 lavoro domestico  enti pubblici economici

 

Proroga deroga per contratti a termine (comma 279)

Proroga al 31 marzo 2021 della disposizione contenuta nell’art. 93  D.L. 104/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, che prevede la possibilità, in deroga all’art. 21 D.Lgs. n. 81/2015, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta (pertanto chi ha già fruito di una proroga o di un rinnovo acausale in deroga all’art. 21 D.Lgs. n. 81/2015 non può nuovamente farvi ricorso) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19, comma 1 D.Lgs. n. 81/2015.

 

Trattamenti di cassa integrazione e assegno ordinario per emergenza COVID19 (commi 299-305 e 312-314)

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione di CIG, CIGD e ASO (trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga):

-per una durata massima di 12 settimane;

-per i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della legge: 1° gennaio 2021.

Le dodici settimane devono essere collocate:

-tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria,

-e tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.

Le domande di accesso devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

In fase di prima applicazione, il termine è fissato al 28 febbraio 2021.

INTEGRAZIONI SALARIALI LEGGE DI BILANCIO 2021
Tipo ammortizzatore Durata massima Periodo di utilizzo note
CIG 12 settimane Tra 1.1. e 31.3.2021 Periodi autorizzati prima del 1.1.2021 e utilizzati successivamente vengono conteggiati in questa nuova tranche
CIGD 12 settimane Tra 1.1 e 30.6.2021
ASO (FIS / FSBA) 12 settimane Tra 1.1 e 30.6.2021

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono rinviati al 31 gennaio 2021, se posteriore. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e degli oneri rimangono a carico del datore di lavoro

 

Esonero contributivo alternativo ad ammortizzatori sociali (commi 306-308)

Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono ulteriori settimane di ammortizzatori sociali, e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL per un massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.

Viene inoltre prevista la possibilità per i datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero ai sensi dell’articolo 12, comma 14, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, di rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale anche solo per un certo numero di dipendenti.

 

Disposizioni in materia di licenziamenti (commi 309-311)

Viene prorogato fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici, con sospensione delle procedure in corso.

Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

– dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;

– nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuta la Naspi;

– in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

  

Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente (commi 8, 9)

E’ stata resa definitiva l’ulteriore detrazione introdotta dall’art. 2 del D.L. 3/2020 ( ex bonus Renzi / cfr, ns Circolare n.7/2020) a favore dei titolari di redditi da  lavoro dipendente ex art 49 TUIR  – con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera a)  ossia pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati –  ed dei titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art 50 TUIR – con esclusione di quelli di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) ed i) -.

Si tratta dell’ulteriore detrazione per i redditi complessivi compresi tra € 28.001= e € 40.000= che si calcola nel modo seguente:

Reddito annuo complessivo RC Misura della detrazione
28.000 < RC < 35.000 960+240 *[(35.000-RC)/7000]
35.000 < RC <40.000 960*[(40.000-RC)/5000]
>40.000 zero

 

Fondo misure per maternità, perdita dei figli, violenza di genere (commi 23-28)

E stato previsto lo stanziamento di risorse economiche per l’implementazione di misure di conciliazione vita-lavoro volte, tra l’altro, a favorire il rientro al lavoro delle madri lavoratrici dopo il parto, ad estendere le fattispecie per le quali è prevista la fruizione del congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo, a fornire assistenza psicologica ai genitori che hanno subito la perdita di un figlio, nonché agli autori di reati contro le donne.

 

Assegno di natalità – Bonus bebè (comma 362)

Prorogato anche per il 2021 l’assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) con le stesse modalità oggi vigenti. L’assegno sarà quindi assicurato per ogni figlio nato o adottato nel corso del 2021, fino al compimento del primo anno di età, con i seguenti importi:

  1. a) 1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza abbia un valore dell’ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;
  2. b) 1.440 euro (120 euro al mese) con valore dell’ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
  3. c) 960 euro (80 euro al mese) con valore dell’ISEE minorenni superiore a 40.000 euro.

Inoltre, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, l’importo degli assegni è aumentato del 20 per cento.

 

Congedo di paternità (commi 363-364)

Il congedo obbligatorio di paternità viene ampliato per il 2021 portando la durata da sette a dieci giorni. Inoltre, si dispone che anche per il 2021 il padre possa astenersi facoltativamente per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima).

 

Sostegno alle madri con figli disabili (commi 365-366)

Viene autorizzata la spesa di 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il riconoscimento di un contributo mensile, fino ad un massimo di 500 euro netti, in favore delle madri disoccupate o monoreddito, che facciano parte di nuclei familiari monoparentali, con figli disabili a proprio carico.

Il requisito richiesto per il riconoscimento del contributo è una disabilità del figlio riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

 

Lavoratori fragili e con disabilità grave ( commi 481-484)

Viene estesa al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), che prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, compresi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.

I suddetti lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

 

Misure a favore del lavoro giornalistico (commi 29-32)

Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire ai lavoratori assicurati a fini previdenziali presso INPGI piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti, le disposizioni legislative statali recanti incentivi alla salvaguardia o all’incremento dell’occupazione riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi si applicano, salvo diversa previsione di legge, ai dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell’INPGI con riferimento alla contribuzione per essi dovuta.

 

Esonero contributivo per lo sport dilettantistico (commi 34-37)

Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, è istituito un apposito Fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2022, per finanziare l’esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, sono sospesi:

  1. a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
  2. b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
  3. c) i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
  4. d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Part-time Verticale ciclico – riconoscimento periodo di non lavoro  (comma 350)

Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell’articolo 7 comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato corredata da idonea documentazione.

I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.

 

Proroga Opzione donna (comma 336)

Il regime di anticipo pensionistico con calcolo dell’assegno interamente contributivo dedicato alle lavoratrici e denominato “Opzione donna” viene prorogato consentendo l’accesso a chi raggiunge i requisiti entro il 31 dicembre 2020 (in luogo del 31 dicembre 2019). Sono richiesti in particolare un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

Per il personale del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato è possibile presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2021, con effetti dall’inizio dell’anno scolastico o accademico 2021-22.

 

Proroga Ape sociale (commi 339-340)

Proroga della misura di anticipo pensionistico assistito dallo Stato denominata “APE sociale”, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni, anche per il 2021.

 

Isopensione: conferma accesso anticipato (comma 345)

Proroga fino al 2023 della possibilità di accesso all’isopensione già a partire da 7 anni di anticipo rispetto all’età pensionabile, in luogo dei 4 previsti dalla legge istitutiva.

 

IX salvaguardia soggetti “esodati” (commi 346-348)

I requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 2.400 unità, ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, sempre se appartenenti a specifiche categorie.

Le istanze da parte dei lavoratori andranno effettuate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge con le procedure già previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 febbraio 2014.

 

Proroga e ampliamento contratto di solidarietà espansiva (comma 349)

Viene prorogata al 2021 l’operatività del contratto di espansione, e ne viene estesa l’applicazione anche alle imprese con almeno 500 dipendenti, in luogo dei 1.000 finora previsti. Il contratto di espansione può essere attivato anche dalle imprese con almeno di 250 unità nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni ad uno scivolo per i lavoratori più vicini all’età pensionabile.

Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che, all’atto dell’indicazione del numero dei lavoratori da assumere si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni 3 lavoratori che abbiano prestato il consenso, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, opera per ulteriori 12 mesi, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore.

 

Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati (comma 50)

Viene concesso un allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei cd. lavoratori impatriati anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto per i cd. lavoratori impatriati.

Tali soggetti, potranno fruire del regime fiscale agevolato dei cd. lavoratori impatriati per un ulteriore quinquennio, consistente nell’abbattimento del 50% del reddito di specie prodotto (disposizioni di cui al comma 1, lettera c), dell’articolo 5 del decreto-legge 34), previo versamento di un importo pari al 10 o al 5 per cento dei redditi agevolati, secondo il numero di figli minori e in base alla proprietà di un immobile in Italia.

2026-2027 20%
2028-2029 10%

 

Fondo GOL presso ANPAL e ampliamento assegno di ricollocazione (commi 324-328)

Viene istituito un nuovo Fondo presso il Ministero del lavoro destinato alla gestione ANPAL per un nuovo programma nazionale di misure di politiche attive per il lavoro, finanziato dal Fondo europeo React EU, denominato GOL: “Garanzia di occupabilità dei lavoratori”.

Nel 2021 parte dei 500 milioni di risorse previste saranno destinate all’ampliamento dell’assegno di ricollocazione anche a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni: – collocazione in cassa integrazione guadagni per sospensione; – collocazione in cassa integrazione guadagni per cessazione dell’attività; – percezione della NASPI da oltre quattro mesi; – restano escluse le persone che beneficiando degli ammortizzatori sociali possono raggiungere i requisiti di accesso alla pensione.

 

Trattamento cassa integrazione straordinaria aziende cessate (comma 278)

È prorogato per gli anni 2021 e 2022 il trattamento di sostegno del reddito di cui all’art. 44 del D.L. n. 109/2018, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2022. Agli oneri derivanti si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lett. a), del D.L. n. 185/2008. In sede di accordo governativo è verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell’accordo è indicato il relativo onere finanziario.

 

Fondo decontribuzione lavoratori autonomi e della sanità (commi 20-22)

Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, è istituito, il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l’anno 2021, destinata a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL.

Sono altresì esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

Con uno o più decreti ministeriali sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero, nonché la quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994, e al D.Lgs. n. 103/1996, e i relativi criteri di ripartizione.

 

Indennità di continuità reddituale per lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (commi 386-401)

Nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, è istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del TUIR.

L’indennità è riconosciuta ai suddetti soggetti che presentano i seguenti requisiti:

  1. a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  2. b) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
  3. c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
  4. d) aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro;
  5. e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  6. f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

La domanda è presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate e viene erogata dall’INPS in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese.

 

Credito d’imposta in ricerca e sviluppo e credito d’imposta in formazione 4.0 (commi 1064)

Prorogata fino all’anno 2022 la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020. Proroga al 2022 anche del credito d’imposta formazione 4.0.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS