10 Gennaio 2022

CIRCOLARE n. 03/2022 – LEGGE DI BILANCIO 2022 E NOVITA’ NORMATIVE

A seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021), del D.Lgs. 230/2021 (Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico) e del DL 146/2021 convertito  in L. 215/2021, riportiamo le principali novità 2022 in materia di fisco, lavoro e previdenza, in attesa delle circolari esplicative e degli approfondimenti degli Enti coinvolti. Revisione […]

A seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021), del D.Lgs. 230/2021 (Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico) e del DL 146/2021 convertito  in L. 215/2021, riportiamo le principali novità 2022 in materia di fisco, lavoro e previdenza, in attesa delle circolari esplicative e degli approfondimenti degli Enti coinvolti.

Revisione tassazione reddito persone fisiche – IRPEF (L. 234/2021 art. 1 Commi 2-7)

Dal 01/01/2022 vengono modificate le aliquote e gli scaglioni IRPEF e rimodulate le detrazioni e il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati.

 

Le nuove aliquote e gli scaglioni IRPEF saranno le seguenti:

  • 23% fino a 15.000 euro;
  • 25% oltre 15.000 e fino a 28.000;
  • 35% oltre 28.000 e fino a 50.000 euro;
  • 43% oltre 50.000 euro.

 

Detrazione per redditi di lavoro dipendente – art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) TUIR:

Reddito Misura della detrazione
Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro 1.880 euro (non inferiore a 690 euro o, se a tempo

determinato, non inferiore a 1.380 euro)

Reddito oltre 15.000 e fino a 28.000 1.910+ 1.190 x [(28.000-reddito complessivo)/13.000)]
Reddito oltre 28.000 e fino a 50.000 1.910 x [(50.000-reddito complessivo)/22.000)]
Reddito oltre 50.000 Nessuna detrazione

 

La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.

 

Detrazione per redditi di pensione – art. 13, comma 3, lett. a), b) e c) TUIR:

Reddito Misura della detrazione
Reddito complessivo non superiore a 8.500 euro Detrazione pari a 1.955 euro (non inferiore a 713 euro)
Reddito oltre 8.500 e fino a 28.000 700+1.255 x [(28.000-reddito complessivo)/19.500]
Reddito oltre 28.000 e fino a 50.000 700 x [(50.000-reddito complessivo)/22.000]
Reddito oltre 50.000 Nessuna detrazione

 

La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro.

 

Detrazione per altri redditi (lavoro autonomo, impresa e redditi diversi).- art. 13, comma 5, lett. a) e b) TUIR:

Reddito Misura della detrazione
Reddito complessivo non superiore a 5.500 euro Detrazione pari a 1.265 euro
Reddito oltre 5.500 e fino a 28.000 500+765 x [(28.000-reddito complessivo)/22.500]
Reddito oltre 28.000 e fino a 50.000 500 x [(50.000-reddito complessivo)/22.000]
Reddito oltre 50.000 Nessuna detrazione

 

La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.

 

Trattamento integrativo del reddito / ulteriore detrazione ex DL n. 3/2020

Viene ridotto da 28.000 euro a 15.000 euro il reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il trattamento integrativo del reddito, pari a 1.200 euro annui, ex art. 1 DL n. 3/2020

Tale trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non oltre 28.000 euro a condizione che la somma delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12), lavoro dipendente (art.13), per interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 (art. 15, comma 1, lett. a) e b) e comma 1-ter), per le rate relative alle detrazioni per spese sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c) e per detrazioni edilizie  (art. 16-bis), per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda. Nel caso ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra  elencate e l’imposta lorda.

 

L’ulteriore detrazione prevista dall’art. 2 del DL n. 3/2020 per i redditi compresi tra 28.000 e 40.000, è abrogata.

 

Addizionali IRPEF 2022

Per adeguare la disciplina delle addizionali regionali e comunali al nuovo sistema di tassazione delle persone fisiche, le Regioni avranno tempo fino al 31 marzo 2022 per pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale l’eventuale maggiorazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale. I Comuni dovranno modificare scaglioni e aliquote dell’addizionale loro spettante entro il 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

 

Esclusione IRAP per imprenditori individuali e professionisti (L. 234/2021 art. 1 – commi 8 e 9)

Dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, non sono più tenuti al pagamento dell’IRAP le persone fisiche esercenti in forma individuale attività commerciali, arti e professioni. Nessuna esenzione è stata invece prevista per gli enti non commerciali, le società di persone e le società di capitali, che continueranno a corrispondere l’imposta con le consuete modalità.

Versamenti delle associazioni e società sportive dilettantistiche (L. 234/2021 art. 1 – commi 923 e 924

Sono sospesi fino al 30 aprile 2022 i versamenti tributari e contributivi dovuti da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.

Si tratta, in particolare, dei versamenti:

  1. delle ritenute alla fonte (articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973) che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
  2. dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
  3. dell’IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
  4. delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

 

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Comunicazione preventiva lavoro autonomo occasionale (DL 146/2021 convertito in L. 215/2021 art. 13)

Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 c.c, (le “ritenute al 20%”) al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (che disciplina la comunicazione prevista per i lavoratori intermittenti).  In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

► Si è in attesa della circolare del Ministero del Lavoro di approfondimento e chiarimento dell’obbligo.

 

 Assegno unico ed universale per figli a carico (D.Lgs. 230/2021)

A decorrere dal 1° marzo 2022 viene istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, determinato e pagato direttamente dall’INPS sulla base della condizione economica del nucleo familiare mediante l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale sono abrogati:

  1. A) a decorrere dal 1° gennaio 2022:

– il premio alla nascita o per l’adozione del minore (comma 353 dell’articolo 1 della legge 11

dicembre 2016, n. 232);

– le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349

dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232);

  1. B) a decorrere dal 1° marzo 2022:

– le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;

– le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili;

– le “Detrazioni per carichi di famiglia” che si applicheranno esclusivamente per gli altri

familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.

L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

 

L’INPS, con il messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021, precisa che, per i mesi di gennaio e febbraio 2022, sono prorogate le misure introdotte nel 2021 in materia di assegno temporaneo per i figli minori e la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare.

La domanda di assegno unico e universale dovrà essere presentata (portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it / Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 da rete fissa o il numero 06 164.164 da rete mobile / Istituti di Patronato) dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.

 

Come detto, l’importo dell’assegno unico e universale è determinato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, con la seguente decorrenza della misura:

  • per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo;
  • per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

 

Agevolazioni contributive per assunzioni lavoratori dipendenti (L. 234/2021 art. 1, commi 119 e 243 – 247)

L’esonero contributivo previsto dall’art. 1, comma 10, L. 178/2020, per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022 di soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro), viene esteso ai soggetti di qualunque età assunti a tempo indeterminato e provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

A favore dei datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato un lavoratore in CIGS con accordo di transizione occupazionale (ex art. 22-ter D.Lgs. n. 148/2015) viene riconosciuto un contributo mensile per un massimo di 12 mesi, pari al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è inoltre possibile assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale con accordo di transizione occupazionale.

  

Riduzione contributi a carico lavoratori dipendenti (L. 234/2021 art. 1, comma 121)

In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

n.b.: nessun esonero si applica alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

 

Decontribuzione lavoratrici madri (L. 234/2021 art. 1, comma 137)

In via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50% l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.

n.b.: nessun esonero si applica alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

 

Congedo di paternità (L. 234/2021 art. 1, comma 134)

Viene reso strutturale, a partire dal 2022, il congedo di paternità sia obbligatorio che facoltativo, confermando la durata di 10 giorni per quello obbligatorio e la durata di 1 giorno, in accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima, per quello facoltativo.

 

Indennità maternità lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS, autonome, imprenditrici agricole e libere professioniste (L. 234/2021 art. 1, comma 239)

Alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS non iscritte ad altre forme di previdenza obbligatorie, alle lavoratrici autonome e alle imprenditrici agricole, nonché alle libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza che abbiano dichiarato nell’anno precedente un reddito inferiore a 8.145 euro  l’indennità di maternità viene riconosciuta per ulteriori 3 mesi dalla fine del periodo di maternità.

 

NASPI – DIS-COLL (L. 234/2021 art. 1, commi 221 – 223)

Vengono apportate modifiche sia alla disciplina della NASPI che a quella della DIS-COLL

NASPI:

A decorrere dal 1° gennaio 2022, l’indennità NASPI viene estesa agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

Inoltre, per gli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1° gennaio 2022, viene eliminato il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi richiesto ai fini del riconoscimento dell’indennità.

Viene infine previsto che, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la NASPI si ridurrà del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (anziché dal terzo). Tale riduzione decorrerà dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASPI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.

DIS-COLL:

Si prevede che la DIS-COLL, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022:

– si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (anziché dal quarto mese);

– è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari al numero di mesi di contribuzione versata (anziché la metà dei mesi di contribuzione versata);

– la durata massima non può in ogni caso superare 12 mesi (anziché 6 mesi);

– per i periodi di fruizione della indennità, sono riconosciuti i contributi figurativi.

 

Si prevede poi, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’innalzamento dallo 0,51% all’1,31% dell’aliquota contributiva relativa alla DIS-COLL per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci.

 

Apprendistato di 1° livello – sgravio contributivo (L. 234/2021 art. 1, comma 645)

Per l’anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 773, quinto periodo, L. 296/2006, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo

 

TIROCINI EXTRACURRICULARI (L. 234/2021 art. 1, commi 720 – 726)

Demandato alla Conferenza Stato-Regioni, entro centottanta giorni dal 01/01/2022, il compito di definire nuove linee guida in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, sulla base dei seguenti criteri:

-revisione della disciplina sui tirocini extracurriculari, secondo criteri che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;

-individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa;

-definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;

– definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;

– previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

 

La mancata corresponsione dell’indennità di tirocinio comporterà a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro.

 

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

 

Riforma degli ammortizzatori sociali (L. 234/2021 art. 1, commi 191 – 218)

Apportate una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali (D.Lgs. 14 settembre 2015, n.148), che intervengono sia sui principi generali sia sugli specifici ammortizzatori sociali.

Per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2022, che vengono estesi anche ai lavoratori a domicilio e a tutti gli apprendisti purchè sia salvaguardato il completamento del percorso formativo, l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della domanda è pari a trenta giorni.

Ai fini della determinazione dei limiti dei dipendenti, sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.

Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, viene previsto un unico massimale, pari a 1.199,72 euro annualmente rivalutato, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto a pena di decadenza ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai Fondi di solidarietà e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, inclusi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti. A carico di tali datori lavoro è stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30% a carico del lavoratore.

E’ stata anche prevista l’ipotesi di un ulteriore periodo di integrazione salariale, pari a 12 mesi massimi, da richiedere in esito ad un intervento di CIGS di crisi aziendale e di riorganizzazione aziendale solo nell’ipotesi in cui le parti addivengano alla stipula di un accordo finalizzato a sostenere le transizioni occupazionali (c.d. accordo di transizione occupazionale).

Per fronteggiare le situazioni di particolare difficoltà economica, alle aziende dell’industria e delle costruzioni, che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022 e di 150 milioni di euro per l’anno 2023, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023.

Con riferimento ai fondi di solidarietà

Si prevede l’estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà, dei Fondi di solidarietà alternativi e dei Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige di cui agli articoli 26 comma 1, 27 e 40 D.Lgs. n. 148/2015 già costituiti ai datori di lavoro che occupano anche solo un lavoratore dipendente, che dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 31/12/2022 (in mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel FIS).

Viene inoltre eliminato l’assegno di solidarietà a decorrere dalle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa decorrenti dal 1°gennaio 2022.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale (FIS), i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria, che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterale.

Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 l’assegno di integrazione salariale, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie, è riconosciuto per le seguenti durate:

  • ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile;
  • ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile.

Viene inoltre modificata l’aliquota di contribuzione ordinaria, che viene stabilita nella misura dello 0,50 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, e dello 0,80 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.

Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di solidarietà assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale (che sostituisce l’assegno ordinario), di importo pari al massimale unico previsto per Cigo e Cigs, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata.

Entro il 31 dicembre 2022, i fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni sopra riportate. In mancanza, i datori di lavoro, ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell’aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)

 

Contratto di espansione (L. 234/2021 art. 1, comma 215)

Il contratto di espansione viene prorogato per gli anni 2022-2023, abbassando la soglia di accesso allo strumento da 100 dipendenti (prevista per l’anno 2021 dal D.L. 73/2021) a 50 dipendenti.

 

Novità in materia di pensioni (L. 234/2021 art. 1, commi 87 – 94)

Proroga della c.d. “opzione donna”, in favore delle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi previsti per tale istituto (35 anni di anzianità contributiva e un’età anagrafica minima pari a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 per le lavoratrici autonome) entro il 31 dicembre 2021, con domanda da presentare entro il 28 febbraio 2022.

Prorogata la misura APE SOCIALE al 31 dicembre 2022, con estensione della platea di beneficiari attraverso l’ampliamento delle categorie di lavori gravosi, che costituisce una delle condizioni per accedere alla misura stessa.

Viene inoltre stabilita l’eliminazione, ai fini dell’accesso alla misura da parte dei lavoratori disoccupati, della condizione che siano passati almeno 3 mesi dalla fine della prestazione di disoccupazione (NASPI). Viene, inoltre, ridotto da 36 a 32 anni il requisito dell’anzianità contributiva per l’accesso alla misura per gli operai edili, per i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.

Viene modificata la disciplina per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata, introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021 e denominata <pensione quota 100>.

In particolare, la misura viene estesa al 2022, con i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva rideterminati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva (Quota 102), per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data.

Viene istituito un Fondo destinato a favorire l’uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni, con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

 

Reddito di cittadinanza (L. 234/2021 art. 1, commi 73 – 86)

Rifinanziato il reddito di cittadinanza apportando, però, dei correttivi per rafforzare i controlli e rendere più stringenti le condizioni per la sua fruizione.

I datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato o anche mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza hanno diritto all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico e a carico del lavoratore, nel limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione.

 

Distinti saluti

TERRAZZINI & PARTNERS