15 Gennaio 2024

CIRCOLARE n. 04/2024 – LEGGE DI BILANCIO 2024 E NOVITA’ NORMATIVE

A seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) e del Decreto Legislativo n. 216/2023 (Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi), riportiamo di seguito le principali novità 2024 in materia di fisco, lavoro e previdenza, in attesa […]

A seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) e del Decreto Legislativo n. 216/2023 (Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi), riportiamo di seguito le principali novità 2024 in materia di fisco, lavoro e previdenza, in attesa delle circolari esplicative e degli approfondimenti degli Enti coinvolti.

Revisione della disciplina IRPEF (D. Lgs. 216/2023)

Per il periodo di imposta 2024 vengono modificate le aliquote e gli scaglioni IRPEF e rimodulate le detrazioni e il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati.

Nuove aliquote

  • 23% fino a 28.000;
  • 35% oltre 28.000 e fino a 50.000 euro;
  • 43% oltre 50.000 euro.

 

Rimodulazione detrazione per redditi di lavoro dipendente – art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) TUIR:

Reddito Misura della detrazione
Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro 1.955 euro (non inferiore a 690 euro o, se a tempo

determinato, non inferiore a 1.380 euro)

Reddito oltre 15.000 e fino a 28.000 1.910+ 1.190 x [(28.000-reddito complessivo)/13.000)]
Reddito oltre 28.000 e fino a 50.000 1.910 x [(50.000-reddito complessivo)/22.000)]
Reddito oltre 50.000 Nessuna detrazione

 

La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.

Per i titolari di reddito complessivo (al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze) superiore a 50.000= euro, l’ammontare della detrazione d’imposta in relazione agli oneri – fatta eccezione per le spese sanitarie, le erogazioni liberali in favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi – la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% è diminuito di un importo pari a 260 euro.

 

Rimodulazione Trattamento integrativo all’IRPEF

A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2024, viene previsto che il trattamento integrativo all’IRPEF spetta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro a condizione che l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente / assimilati a lavoro dipendente sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente (art. 13, comma 1, TUIR) diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

 

Aggiornamento aliquote addizionali in corso d’anno

Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’Irpef con la nuova articolazione degli scaglioni di tale imposta, il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l’anno di imposta 2024, è differito al 15 aprile 2024 (15 maggio 2024 per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano). Entro lo stesso termine, le regioni e le province autonome possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell’addizionale regionale all’Irpef sulla base degli scaglioni di reddito previsti ante riforma. Nell’ipotesi in cui le regioni e le province autonome non approvino entro il suddetto termine la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024, l’addizionale regionale all’Irpef si applicherà sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti in precedenza.

Le medesime tempistiche e modalità vengono fissate per i comuni e per l’addizionale comunale all’Irpef.

 

Esonero quota IVS a carico del lavoratore (Art. 1 co.15 L. 213/2023)

Limitatamente ai periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è confermato un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, pari al:

  • 6% a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
  • 7% a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Rispetto al 2022 e al 2023, l’esonero contributivo per il 2024 non è applicabile sul rateo di tredicesima.

 

Decontribuzione per le lavoratrici madri con almeno due figli (Art. art. 1 co. 180 -182 L. 213/2023)

Alle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (escluso quello domestico) con almeno 2 figli è riconosciuta una decontribuzione totale nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile, senza effetti sull’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e fermo restando l’esonero della quota IVS del 6% o del 7%.

Lavoratrici con tre o più figli

La decontribuzione è applicabile ai periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2026 fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Lavoratrici con due figli

La decontribuzione è applicabile ai periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2024 fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo

 

Incremento per il 2024 della soglia di non imponibilità dei fringe benefit (Art. 1 co. 16-17, L. 213/2023)

Per il solo periodo d’imposta 2024 viene incrementata la soglia di non imponibilità dei fringe benefit, modificandola da 258,23/3.000 euro a:

  • 1.000 euro per tutti i dipendenti (percettori di reddito da lavoro dipendente e assimilato);
  • 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti (percettori di reddito da lavoro dipendente e assimilato) con figli fiscalmente a carico ex art. 12 co. 2 del TUIR.

Oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati – ad es. auto, buoni acquisti, etc. – concorreranno al raggiungimento dei suddetti limiti anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai percettori di reddito da lavoro dipendente e assimilato per il pagamento:

  • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Si ricorda che laddove tali limiti vengano superati, le predette somme concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per l’intero importo e non solo l’importo eccedente.

 

Riduzione imposta sostitutiva premi di produttività dipendenti (Art. 1 co. 18 L. 213/2023)

Si conferma anche per il 2024 la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa erogati nel 2024 ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Si ricorda che, l’agevolazione si applica su premi di risultato ovvero su somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza ed innovazione nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, a condizione che l’erogazione del premio di risultato avvenga in esecuzione di quanto previsto dai contratti aziendali o territoriali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU.

 

Congedo parentale (Art. 1 co. 179 L. 213/2023)

Alle lavoratrici ed ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 per due delle tre mensilità di congedo parentale non trasferibili ai sensi dell’art. 34 co. 1 del DLgs. n. 151/2001 fruite, in alternativa tra i genitori, fino al sesto anno di vita del bambino viene elevata la relativa indennità nella misura:

  • dell’80% della retribuzione nel limite massimo di un mese;
  • del 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80% per il solo anno 2024.

Pertanto il congedo parentale sarà retribuito 2 mesi al 80% nel 2024 e 1 mese al 80% più un mese al 60% dal 2025.

 

Obbligo di presentazione on line dei modelli F24 contenenti compensazioni per crediti INPS e INAIL – introduzione di un termine iniziale (Art. 1 co. 94 – 98 L. 213/2023)

A decorrere dal 1.7.2024 viene esteso l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 on line”, “F24 web” o “F24 intermediari”) per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL.

Inps

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere effettuata:

  1. dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge (Uniemens/DMA) o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
  2. dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
  3. dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’INPS di cui alla L. 335/95, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l’INPS.

Inail

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

La decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle suddette disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle Entrate e dai direttori generali dell’INPS e dell’INAIL.

Divieto di compensazione

Per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione.

 

Trattamento integrativo speciale per i settori turistico, ricettivo e termale (Art. art. 1 co. 21 – 25 L. 213/2023)

Per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 30.6.2024 viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale in favore:

  • dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 5 della L. 287/91);
  • dei lavoratori del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali).

Tale trattamento:

  • è riconosciuto ai lavoratori dei suddetti settori aventi un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2023;
  • è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi;
  • non concorre alla formazione del reddito.

Il trattamento integrativo speciale è riconosciuto dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore, il quale è tenuto ad attestare per iscritto il reddito di lavoro dipendente percepito nel 2023.

Il sostituto d’imposta:

  • recupererà il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 9.7.97 n. 241;
  • dovrà indicare nella Certificazione Unica il trattamento integrativo riconosciuto al dipendente.

 

Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico (Art. 1 co. 60 – 62 L. 213/2023)

Al fine di contrastare l’evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, con modalità definite d’intesa tra loro, realizzeranno la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati, anche utilizzando tecnologie digitali avanzate.

 

Esonero contributivo per datori di lavoro che assumono donne disoccupate beneficiarie del reddito di libertà (Art. 1 co. 191 – 192 L. 213/2023)

Al fine di promuovere l’assunzione di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà ex art. 105-bis del DL 34/2020 si prevede un esonero contributivo, nella misura del 100%, in favore dei datori di lavoro privati per il triennio 2024-2026.

L’esonero è riconosciuto a chi nel settore privato assuma, nel triennio 2024-2026, donne con le seguenti caratteristiche:

  • vittime di violenza;
  • disoccupate;
  • beneficiarie del reddito di libertà di cui all’art. 105-bis del DL 34/2020.

In sede di prima applicazione, tale esonero si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno beneficiato della misura del reddito di libertà nell’anno 2023.

L’agevolazione contributiva consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’agevolazione contributiva in esame spetta per:

  • le assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione (per 12 mesi dalla data dell’assunzione);
  • le trasformazioni di assunzioni a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (con un prolungamento della durata dell’esonero fino al 18° mese dalla data dell’assunzione con contratto a tempo determinato);
  • le assunzioni a tempo indeterminato (per 24 mesi dalla data dell’assunzione).

 

Misure in materia di ISCRO (Art. 1 co. 142 – 155 L. 213/2023)

Viene resa strutturale la possibile fruizione dell’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), a tutela dei liberi professionisti soggetti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS ex L. 335/95.

Tale indennità viene riconosciuta ai suddetti soggetti che:

  • non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non sono beneficiari dell’Assegno di inclusione di cui al DL 4.5.2023 n. 48;
  • hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
  • sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • sono titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Condizionalità
La medesima disposizione della legge di bilancio 2024 stabilisce poi che:

  • i requisiti della mancata titolarità di pensioni dirette, di non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie e non essere beneficiari di Assegno di inclusione devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità.
  • la cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’ISCRO determina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività;
  • l’erogazione dell’indennità in argomento è condizionata alla partecipazione, da parte dei percettori, a percorsi di aggiornamento professionale.

Presentazione della domanda
La domanda di accesso all’ISCRO va presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione, autocertificando i redditi prodotti per gli anni di interesse.

 

Proroga / Conversione dei permessi di soggiorno per i rifugiati ucraini (Art. 1 co. 395 – 396 L. 213/2023)

La validità dei permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea provenienti dall’Ucraina è prorogata al 31/12/2024. Inoltre tali permessi di soggiorno possono essere convertiti, a richiesta dell’interessato, in permessi di soggiorno per lavoro, per l’attività effettivamente svolta.

In tal caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 co. 2-ter del DLgs. 286/98

 

Obbligo di copertura assicurativa contro le calamità naturali (Art. 1, co. L. 213/2023)

E’ stato introdotto l’obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel relativo Registro, di stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, causati da calamità naturali ed eventi catastrofali, quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, verificatisi sul territorio nazionale; il mancato obbligo assicurativo influirà nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

  • Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio broker assicurativo.

 

Decontribuzione Sud (msg INPS 4595-2023)

L’Inps con messaggio n.4595/2022 ha confermato che la Commissione europea, con la decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione SUD fino al mese di competenza giugno 2024,ritenendo che le misure di sostegno nazionali possano aiutare effettivamente le imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell’economia causate dall’aggressione russa all’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate finora dalla Russia, preservando i livelli di occupazione.

Inoltre, con la medesima decisione il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel Temporary Crisis Framework è stato innalzato a:

– 335.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura;

– 2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

 

Agevolazione fiscale per assunzioni 2024 a tempo indeterminato (Art.4, DL 216/2023)

E’ stato introdotto un incentivo alle assunzioni, sotto forma di maggiorazione del costo ammesso in deduzione il beneficio pertanto sarà applicabile e riscontrabile solo in sede di dichiarazione dei redditi del datore di lavoro.

Possono beneficiare della misura i titolari di reddito di impresa e degli esercenti arti e professioni, che hanno esercitato nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni mentre sono esclusi le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria alla luce del D. Lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi). Si tratta, ad esempio, delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, del concordato preventivo, del concordato minore o degli accordi o piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione da cui discenda l’estinzione dell’impresa.

A favore di tali soggetti viene concessa una maggiorazione del costo ammesso in deduzione, pari al 20%. Il costo oggetto di maggiorazione ai fini fiscali è quello relativo alle sole nuove assunzioni a tempo indeterminato.

La maggiorazione del costo riconosciuto ai fini fiscali, nella misura del 20%, è applicabile al costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato prendendo a riferimento il minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico (ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del Codice civile) dell’anno oggetto di agevolazione, rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che non predispongono il bilancio in formato UE, occorre guardare alle voci inerenti al costo del personale, imputati in base alle regole ordinariamente applicabili in ragione del regime contabile adottato dal contribuente.

E’ evidente che tale agevolazione non potrà essere calcolata a priori, ma solo in sede di autoliquidazione delle imposte.

Per specifiche condizioni di svantaggio dei dipendenti, la maggiore deduzione del costo puo’ essere anche superiore al 20%, le figure coinvolte sono:

  • lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
  • persone con disabilità ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
  • donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
  • donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
  • giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48;
  • lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
  • già beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che siano decaduti dal beneficio per effetto dell’articolo 1, commi 313 e 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione di cui all’articolo 1 e seguenti del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS