19 Gennaio 2024

CIRCOLARE n. 05/2024 – ESONERO CONTRIBUTIVO PER DATORI DI LAVORO IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE PARITA’ DI GENERE

L’INPS con messaggio n. 4614/2023 ha comunicato le modalità di accesso al beneficio previsto dall’articolo 5, comma 1, della Legge n. 162/2021, ossia dell’esonero contributivo determinato in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun datore di lavoro del settore privato che abbia conseguito ENTRO il 31/12/2023 della certificazione […]

L’INPS con messaggio n. 4614/2023 ha comunicato le modalità di accesso al beneficio previsto dall’articolo 5, comma 1, della Legge n. 162/2021, ossia dell’esonero contributivo determinato in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun datore di lavoro del settore privato che abbia conseguito ENTRO il 31/12/2023 della certificazione della parità di genere ai sensi dell’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. n. 198/2006).

Condizioni di spettanza dell’esonero

Il diritto alla fruizione dell’esonero, oltre che al conseguimento ENTRO il 31/12/2023 della certificazione di parità di genere, è subordinato alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ed alle ulteriori condizioni previste dalla normativa, ovvero: assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Procedimento di ammissione all’esonero

I datori di lavoro in possesso della certificazione in oggetto, conseguita entro il 31 dicembre 2023, potranno inoltrare apposita domanda all’INPS, per il tramite del rappresentante legale o di un suo delegato, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “SGRAVIO PAR_GEN_2023” appositamente predisposto sul sito dell’Istituto. Le domande possono essere presentate fino al 30 aprile 2024.

Il beneficio, per l’ammontare dell’importo autorizzato, potrà essere fruito per l’intero periodo di validità della certificazione, a partire dal primo mese di validità della stessa.

Con riferimento all’esonero autorizzato relativamente alle domande presentate entro il 30 aprile 2023, l’Istituto chiarisce che:

– i datori di lavoro privati che hanno già presentato la domanda di esonero e che siano in possesso di un certificato della parità di genere conforme a quanto previsto dalla legge n. 162/2021 e dal decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022 non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione;

– i datori di lavoro privati che hanno presentato domanda indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l’intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante;

– i datori di lavoro privati che abbiano dichiarato il possesso di un certificato della parità di genere risultato, a seguito degli accertamenti effettuati dal Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, non coerente con i requisiti legittimanti richiesti, saranno destinatari di un intervento di recupero degli importi autorizzati e indebitamente fruiti, secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite.

L’INPS precisa, infine, che i datori di lavoro privati che abbiano erroneamente presentato domanda per l’annualità 2022 in presenza di una certificazione della parità di genere conseguita nell’anno 2023, possono ripresentare domanda per l’annualità 2023.

In caso di rinuncia o revoca della certificazione, il datore di lavoro interessato dovrà provvedere a darne tempestiva comunicazione all’INPS, secondo la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, nonché al Dipartimento per le Pari opportunità alla PEC pariopportunita@mailbox.governo.it, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 3, comma 6, del decreto interministeriale del 20 ottobre 2022, e a sospendere la fruizione della misura autorizzata.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS