2 Febbraio 2024

CIRCOLARE n. 07/2024 – DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI

L’INPS con circolare n. 27 del 31/01/2024 ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione dell’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 180-183, L. n. 213/2023) spettante, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri dipendenti del settore pubblico e privato con rapporto di […] consulente-del-lavoro-percorso-formativo

L’INPS con circolare n. 27 del 31/01/2024 ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione dell’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 180-183, L. n. 213/2023) spettante, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri dipendenti del settore pubblico e privato con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato / apprendistato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico (n.b.: qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga convertito a tempo indeterminato, l’esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato).

Requisiti del beneficio

Il beneficio spetta:

– in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, risultino essere madri di tre figli o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni (17 anni e 364 giorni).

La realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio (o successivo) e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio (o successivo), non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.

– in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni (9 anni e 364 giorni).

La realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del secondo figlio e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del secondo figlio, non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.

Resta fermo che, qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato venga instaurato successivamente alla realizzazione dello status di madre con due o tre figli, l’esonero in trattazione, in presenza dei requisiti legittimanti, troverà applicazione a partire dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Si precisa che la riduzione contributiva in esame spetta anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento.

 

Misura dell’esonero

L’esonero è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% della contribuzione previdenziale IVS a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, da riparametrare e applicare su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Tali soglie massime sono valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante. Nelle suddette ipotesi, resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell’esonero in trattazione per ciascun rapporto.

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione sostanziandosi in una riduzione contributiva per la lavoratrice, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del DURC ed è cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro previsti a legislazione vigente.

Con particolare riferimento all’eventuale regime di cumulo con altre riduzioni sulla quota contributiva a carico del lavoratore, si precisa che tale esonero risulta strutturalmente alternativo all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS (6% / 7%) a carico del lavoratore previsto dall’articolo 1, c. 15, L. 213/2023.

 

Modalità applicative

Ai fini dell’applicazione dell’esonero in trattazione le lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, c/o datori di lavoro pubblici e/o privati, dovranno comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli.

E’, altresì, possibile per la lavoratrice comunicare direttamente all’Istituto le informazioni relative ai codici fiscali dei figli, attraverso un applicativo che sarà prossimamente approntato.

L’esonero dovrà essere indicato nella denuncia contributiva di competenza, a partire dal mese di competenza febbraio; Nel caso in cui i datori di lavoro abbiano già esposto sulla mensilità di gennaio 2024 l’esonero sulla quota IVS spettante alla generalità dei lavoratori dipendenti, occorre restituire l’importo già conguagliato tramite il “CodiceCausale”:

a) “M054”, per restituzione quota 6%;

b) “M055”, per restituzione quota 7%.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS