1 Febbraio 2023

CIRCOLARE n. 08/2023 – DECRETO FLUSSI 2022

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2023 il DPCM 29/12/2022 inerente la Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2022, con il quale è stata fissata in 82.705 unità la quota complessiva massima di cittadini stranieri residenti all’estero che sono ammessi a entrare in […]

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2023 il DPCM 29/12/2022 inerente la Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2022, con il quale è stata fissata in 82.705 unità la quota complessiva massima di cittadini stranieri residenti all’estero che sono ammessi a entrare in Italia nel 2022 per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo.

All’interno della predetta quota massima, potranno entrare in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’estero entro una quota di 38.705 unità.

 

Nell’ambito della suddetta quota sono ammessi in Italia:

1) relativamente ai settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale 30.105 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:

a) n. 24.105 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;

b) n. 6.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria (articolo 3).

 

2) 1.000 cittadini stranieri residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

 

3) per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela (art. 4, co. 1 e 2, D.P.C.M. 29 dicembre 2022);

 

4) per motivi di lavoro autonomo, 500 cittadini stranieri residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:

a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonchè la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;

b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate oppure non regolamentate nè vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;

c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della Legge n. 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa (art. 5, D.P.C.M. 29 dicembre 2022).

 

Viene autorizzata la conversione in permessi di soggiorno:

– per lavoro subordinato, di n. 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; n. 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; n. 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea;

– per lavoro autonomo, di n. 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; n. 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea (art. 4, co. 3 e 4, D.P.C.M. 29 dicembre 2022).

Nell’ambito della quota massima di 82.705 unità sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini stranieri residenti all’estero entro una quota di 44.000 unità. La suddetta quota riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini dei seguenti paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina (art. 6, co. 1 e 2, D.P.C.M. 29 dicembre 2022).

Previste poi, all’interno della suddetta quota di 44.000 unità, alcune quote riservate, tra cui quella di 1.500 unità per i lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi sopra indicati, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Le disposizioni attuative relative all’applicazione del DPCM 29/12/2022 sono state definite con circolare 30/01/2023 Ministero dell’interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministero degli affari esteri  e della cooperazione internazionale.

In particolare, premesso che dal 30/01/2023 e fino al 22/03/2023, sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda, le istanze potranno essere trasmesse, esclusivamente con modalità telematiche (per accesso allo Sportello Unico https://portaleservizi.dlci.interno.it/ è necessario il possesso di SPID), dalle ore 9,00 del 27/03/2023.

N.B.:  per le categorie dei lavoratori di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) – ossia cittadini di Paesi con i quali, nel corso dell’anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria – le istanze potranno essere trasmesse a partire dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’eventuale Accordo di cooperazione.

 

Tutte le domande potranno essere presentate fino a concorrenza delle quote previste dal DPCM 29 dicembre 2022, o comunque, fino al 31 dicembre 2023.

Con la predetta circolare è stata, inoltre, definita la documentazione necessaria per la dimostrazione, da parte del datore di lavoro interessato all’assunzione di lavoratori stranieri residenti all’estero, di aver previamente esperito  la verifica, presso il Centro per l’impiego competente, dell’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del testo unico per l’immigrazione. In particolare il datore di lavoro dovrà allegare all’istanza di nulla osta al lavoro un modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex DPR 445/2000.

Con tale autocertificazione il datore di lavoro può procedere alla presentazione della richiesta di nulla osta presso lo Sportello unico per l’immigrazione, intendendosi espletata, da parte del Centro per l’impiego, la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, al verificarsi delle seguenti ipotesi:

  1. assenza di riscontro da parte del Centro per l’impiego alla richiesta presentata, decorsi 15 giorni lavorativi dalla data della medesima;
  2. non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro ad esito negativo dell’attività di selezione del personale inviato dal Centro per l’impiego;
  3. mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito convocazione da parte del datore di al lavoro al colloquio di selezione dei lavoratori inviati dal Centro per l’impiego, decorsi almeno 20 giorni lavorativi dalla richiesta.

n.b.: la verifica di indisponibilità di lavoratori sul territorio nazionale NON è richiesta ai fini dell’istanza di nulla osta per l’ingresso di lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico alberghiero, né per le istanze di ingresso di lavoratori che hanno frequentato e completato i percorsi di formazione all’estero ex art 23 TUI.

 

Vi precisiamo che lo Studio non si potrà occupare della presentazione delle suddette istanze, per le quali si suggerisce di rivolgersi agli Istituto di Patronato che hanno organizzato servizi dedicati a tali operazioni.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS